COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) Sig. Renzo Mariotti, Presidente dell’ASC Real S. Orsola; 2) Società ASC Real S. Orsola; per rispondere: “1) il Sig. Renzo Mariotti, Presidente dell’ASC Real S. Orsola, per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essere venuto meno ai doveri di correttezza, lealtà e probità, avendo utilizzato o consentito che altri utilizzassero in sede di giustizia sportiva, un documento relativo al CU nr. 24 del 23/11/2011, emesso della Federazione Provinciale di Perugia, alterato nel proprio contenuto, in quanto indicante quale data ed ora di svolgimento della gara tra Bagnaia e Real S. Orsola, quella del 27/11/2011 alle ore 14.30, anziché quella ufficiale del 26 novembre 2011 alle ore 14 e 45 , presumibilmente nel tentativo di conseguire la possibilità di far disputare alla propria società una gara già perduta a tavolino per mancata presentazione della squadra sul terreno di gioco ed ottenere così la revoca delle conseguenti sanzioni; “2) La Società ASC Real S. Orsola, per rispondere ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta, in relazione alla condotta del proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) Sig. Renzo Mariotti, Presidente dell’ASC Real S. Orsola; 2) Società ASC Real S. Orsola; per rispondere: “1) il Sig. Renzo Mariotti, Presidente dell’ASC Real S. Orsola, per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essere venuto meno ai doveri di correttezza, lealtà e probità, avendo utilizzato o consentito che altri utilizzassero in sede di giustizia sportiva, un documento relativo al CU nr. 24 del 23/11/2011, emesso della Federazione Provinciale di Perugia, alterato nel proprio contenuto, in quanto indicante quale data ed ora di svolgimento della gara tra Bagnaia e Real S. Orsola, quella del 27/11/2011 alle ore 14.30, anziché quella ufficiale del 26 novembre 2011 alle ore 14 e 45 , presumibilmente nel tentativo di conseguire la possibilità di far disputare alla propria società una gara già perduta a tavolino per mancata presentazione della squadra sul terreno di gioco ed ottenere così la revoca delle conseguenti sanzioni; “2) La Società ASC Real S. Orsola, per rispondere ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta, in relazione alla condotta del proprio tesserato. ha pronunciato la seguente decisione: FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con provvedimento in data 31 maggio 2012, ritualmente comunicato alle parti, il Vice Procuratore Federale Dott. Gioacchino Tornatore ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Renzo Mariotti, Presidente dell’ASC Real S. Orsola e la società ASC Real S. Orsola per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati. All’udienza di trattazione del 26/7/2012, ore 18:00, era presente l’Avv. Sandro Carlo Fagiolino in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, il quale dichiara che tra le parti è stata concordata una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva come da separati verbali e cioè con l’inflizione di quattro mesi di inibizione al Sig. Renzo Mariotti e dell’ammenda di euro 400,00 nei confronti della Società ASC Real S. Orsola. Preso atto di quanto sopra, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua le sanzioni indicate nonché l’assenza di motivi ostativi alla applicazione della procedura concordata di cui all’art.23 C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica nei confronti di Renzo Mariotti l’inibizione di quattro mesi e nei confronti della Società ASC Real S. Orsola dell’ammenda di euro 400,00.
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