COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) Sig. Renzo Mariotti, Presidente dell’ASC Real S. Orsola; 2) Società ASC Real S. Orsola; per rispondere: “1) il Sig. Renzo Mariotti, Presidente dell’ASC Real S. Orsola, per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essere venuto meno ai doveri di correttezza, lealtà e probità, avendo utilizzato o consentito che altri utilizzassero in sede di giustizia sportiva, un documento relativo al CU nr. 24 del 23/11/2011, emesso della Federazione Provinciale di Perugia, alterato nel proprio contenuto, in quanto indicante quale data ed ora di svolgimento della gara tra Bagnaia e Real S. Orsola, quella del 27/11/2011 alle ore 14.30, anziché quella ufficiale del 26 novembre 2011 alle ore 14 e 45 , presumibilmente nel tentativo di conseguire la possibilità di far disputare alla propria società una gara già perduta a tavolino per mancata presentazione della squadra sul terreno di gioco ed ottenere così la revoca delle conseguenti sanzioni; “2) La Società ASC Real S. Orsola, per rispondere ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta, in relazione alla condotta del proprio tesserato.
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