COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 10/08/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) sig. RINALDUCCI MAURO; già Presidente della società A.S.D. POZZO 1985; 2) sig. GERVASI ROBERTO; già Segretario della società A.S.D. POZZO 1985; 3) società A.S.D. POZZO 1985; per rispondere: – il sig. RINALDUCCI MAURO, “della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., sia con riferimento all’art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra ad allenatore non tesserato per la Società, schierandolo anche in tale veste ufficiale nelle distinte relative a una gara di Campionato, sia con riferimento a quanto prescritto dalla LND con il CU n. 52 della LND per la stagione sportiva 2011/12, pubblicato il giorno 10.08.2011, per aver sottoscritto, con l’allenatore sig. Moreno Martinetti, un accordo economico in data 08.09.2012 e una successiva integrazione in data 12.09.2011, che prevedeva la corresponsione di “un premio di tesseramento di euro 4.500,00…”; – il sig. GERVASI ROBERTO, “della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1, del CGS con riferimento a quanto prescritto dalla LND con il CU n. 52 della LND per la stagione sportiva 2011/12, pubblicato il giorno 10.08.2011, per aver sottoscritto, per conto della Società, una scrittura privata transattiva in data 28.09.2011 che prevedeva il pagamento in favore dell’allenatore, sig. Moreno Martinetti, di compensi riconducibili alla conduzione tecnica della prima squadra e per tali non consentiti dalla norma indicata”; – la Società A.S.D. POZZO 1985, “a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., in virtù di quanto addebitato al sig. mauro Rinalducci, Suo Presidente all’epoca dei fatti, e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, stesso codice, per quanto ascritto al suo tesserato Roberto Gervasi”;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 10/08/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) sig. RINALDUCCI MAURO; già Presidente della società A.S.D. POZZO 1985; 2) sig. GERVASI ROBERTO; già Segretario della società A.S.D. POZZO 1985; 3) società A.S.D. POZZO 1985; per rispondere: - il sig. RINALDUCCI MAURO, “della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., sia con riferimento all’art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra ad allenatore non tesserato per la Società, schierandolo anche in tale veste ufficiale nelle distinte relative a una gara di Campionato, sia con riferimento a quanto prescritto dalla LND con il CU n. 52 della LND per la stagione sportiva 2011/12, pubblicato il giorno 10.08.2011, per aver sottoscritto, con l’allenatore sig. Moreno Martinetti, un accordo economico in data 08.09.2012 e una successiva integrazione in data 12.09.2011, che prevedeva la corresponsione di “un premio di tesseramento di euro 4.500,00…”; - il sig. GERVASI ROBERTO, “della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1, del CGS con riferimento a quanto prescritto dalla LND con il CU n. 52 della LND per la stagione sportiva 2011/12, pubblicato il giorno 10.08.2011, per aver sottoscritto, per conto della Società, una scrittura privata transattiva in data 28.09.2011 che prevedeva il pagamento in favore dell’allenatore, sig. Moreno Martinetti, di compensi riconducibili alla conduzione tecnica della prima squadra e per tali non consentiti dalla norma indicata”; - la Società A.S.D. POZZO 1985, “a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., in virtù di quanto addebitato al sig. mauro Rinalducci, Suo Presidente all’epoca dei fatti, e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, stesso codice, per quanto ascritto al suo tesserato Roberto Gervasi”; ha pronunciato la seguente decisione: FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con provvedimento nr 6913/452 pf 11 12/MS/vdb in data 27/04/2012, ritualmente comunicato alle parti, il Vice Procuratore Federale Avv.Marco Squicquero ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti indicati in epigrafe per rispondere degli addebiti contestati. All’udienza di trattazione del 26/07/2012, era presente l’Avv. Fagiolino Sandro Carlo in rappresentanza della Procura Federale della FIGC. Nessuno è comparso per i deferiti, mentre il sig. Rinalducci Mauro ha fatto pervenire via fax in data 26.7.2012 ore 12.08 una comunicazione del seguente tenore: “Con la presente, io sottoscritto Rinalducci Mauro, comunico che in data odierna non potrò presenziare dinanzi alla Commissione Disciplinare per la trattazione del Relativo giudizio che mi riguarda, per motivi improvvisi di carattere strettamente personale. Dichiaro altresì che accetterò il provvedimento che verrà preso nei miei confronti dato che non è mia intenzione sottrarmi alle mie responsabilità. Tengo inoltre a precisare che seppur sbagliando l’ho fatto in buona fede causa anche l’inesperienza e la non conoscenza dettagliata delle regole che disciplinano tale materia. Nello scusarmi vivamente per il disagio creato, porgo i miei Distinti saluti”. Visto il deferimento, sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale che conclude, come da separato verbale ed esaminati gli atti, la Commissione osserva quanto segue. Preliminarmente si evidenzia come la suddetta comunicazione via fax, che peraltro non contiene alcuna richiesta di rinvio, risultando generica e priva di idonea documentazione, non possa dar luogo al differimento della discussione. Fatta questa premessa e passando all’esame del merito degli addebiti mossi ai signori Rinalducci Mauro, Gervasi Roberto e alla società Pozzo, la Commissione ritiene sufficientemente provato il fatto storico dal quale scaturisce il presente procedimento,così come cristallizzato nel deferimento a seguito delle testimonianze raccolte e della documentazione acquisita. In particolare la Commissione ritiene fondati gli addebiti mossi al sig. Rinalducci Mauro, all’epoca dei fatti Presidente della ASD POZZO 1985 per aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra ad un allenatore non tesserato per la società schierandolo in tale veste ufficiale nelle distinte di gioco relative ad una gara di capionato (si veda le distinte di gioco-all.17/49) e per aver sottoscritto con l’allenatore sig. MARTINETTI Moreno un accordo economico in data 08.09.2011 (si veda all.17/52-53) ed una successiva pattuizione integrativa in data 12.09.2011 che prevedeva la corresponsione di un premio di tesseramento di euro 4.500,00. (si veda all. 17/54). Altrettanto fondati sono da ritenere gli addebiti mossi al sig. GERVASI Roberto, Vice Presidente all’epoca dei fatti e precedentemente segretario dell’ASD POZZO 1985, per aver sottoscritto per conto della società una scrittura privata transattiva in data 28.09.2011 (si veda all. 17/46) che prevedeva il pagamento in favore dell’allenatore sig. Moreno MARTINETTI di compensi riconducibili alla conduzione tecnica della prima squadra non consentiti dalla normativa applicabile come si vedrà di seguito. Ad avviso di questa Commissione fatti di cui sopra non risultano inficiati dalle dichiarazioni e dalle giustificazioni rese dagli incolpati Rinalducci e Gervasi in data14.12.2011. Sussiste, conseguentemente, anche la responsabilità diretta della Società incolpata ai sensi del 1° e 2° comma dell’art. 4 C.G.S.. Ed infatti in virtù di quanto disposto dall’art. 40 comma 1° e 3° del regolamento della L.N.D., dall’art. 38 comma 1° della N.O.I.F, e preso atto che in forza di quanto disposto dal C.U. n. 52 della L.N.D. per la stagione sportiva 2011-2012 pubblicato il 10.08.2011 (che deroga a quanto disposto dall’art. 40 del regolamento L.N.D. nella parte in cui prevede per le società partecipanti ai campionati di prima e seconda categoria il tesseramento facoltativo di allenatori abilitati dal Settore tecnico iscritti nei ruoli ufficiali dei tecnici) che la società deferita non aveva l’obbligo per la stagione sportiva 2011-2012 di tesserare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici; tuttavia nel momento in cui la società Pozzo 1985 non si avvale di tale facoltà indicando il Tecnico abilitato Martinetti nelle distinte di gioco e con il quale raggiunge poi un accordo economico sancito in data 08.09.2011 e nella successiva pattuizione negoziale del 12.09.2011, depositandoli entrambi presso il competente Comitato Regionale, si configura l’obbligo del tesseramento ai sensi dell’art. 38 delle N.O.I.F. A ciò si aggiunga che sempre in virtù di quanto disposto dal C.U. n. 52 della L.N.D. per la stagione sportiva 2011/2012 vigeva il divieto di corrispondere agli allenatori dilettanti premi di tesseramento. Ecco quindi che l’accordo economico del 08.09.2011 e la successiva pattuizione del 12.09.2011, così come la scrittura transattiva del 28.09.2011, sono da considerarsi atti contrari alla normativa vigente sopra richiamata. Alla luce di quanto precede le condotte poste in essere dai deferiti integrano la violazione delle norme e degli atti federali come contestati nel deferimento a cui si fa espresso riferimento. Sotto il profilo dell’entità delle sanzioni, la Commissione ritiene congrue le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale, vale a dire 3 mesi di inibizione per il Sig. Mauro Rinalducci, 2 mesi di inibizione per il Sig. Roberto Gervasi e l’ammenda di Euro 600,00 per la Società. P.Q.M. La Commissione Disciplinare: applica al Sig. MAURO RINALDUCCI la sanzione dell’inibizione di mesi tre; applica al Sig. Roberto Gervasi la sanzione dell’inibizione di mesi due; applica alla società ASD POZZO 1985 la sanzione dell’ammenda di Euro 600,00 (seicento/00).
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