COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 10/08/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei Confronti di : 1) NIVOKAZI Edon, calciatore; 2) SAFI AMR,calciatore; 3) MACCIOLI Antonio, Dirigente Soc. Pierantonio Calcio; 4) FIORUCCI Giovanni, Dirigente Soc. Pierantonio Calcio; 5) Società PIERANTONIO CALCIO; affinché rispondano: il primo:della violazione di cui agli artt. 1, c.1, in relazione all’art. 10, c. 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva le gare:

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 10/08/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei Confronti di : 1) NIVOKAZI Edon, calciatore; 2) SAFI AMR,calciatore; 3) MACCIOLI Antonio, Dirigente Soc. Pierantonio Calcio; 4) FIORUCCI Giovanni, Dirigente Soc. Pierantonio Calcio; 5) Società PIERANTONIO CALCIO; affinché rispondano: il primo:della violazione di cui agli artt. 1, c.1, in relazione all’art. 10, c. 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva le gare: - Semonte-Pierantonio Calcio del 22/10/2011 - Madonna Alta-Pierantonio Calcio del 29/10/2011 - Pierantonio Calcio-Fossato di Vico del 06/11/2011 - Pierantonio Calcio-Monte Morcino del 10/11/2011 - Pistrino-Pierantonio Calcio del 13/11/2011 - Pierantonio Calcio-Agape del 20/11/2011 - Atletico Gubbio-Pierantonio Calcio del 11/12/2011 - Pierantonio Calcio-Sulpizia del 18/12/2011 - Montemorchio-Pierantonio Calcio del 22/01/2012 - Madonna del Latte-Pierantonio Calcio del 15/01/2012 - Pierantonio Calcio-Semonte del 20/01/2012 - Pierantonio Calcio-Madonna Alta del 19/02/2012 nelle file della società PIERANTONIO CALCIO valevoli per il Campionato Allievi Provinciali stagione sportiva 2011/2012 senza averne titolo, perché in detto periodo non risultava tesserato per detta società come descritto nella parte motivata, il secondo: della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento per aver disputato nella corrente stagione sportiva le gare: - Madonna del Latte-Pierantonio Calcio del 15/01/2012 - Pierantonio Calcio-Madonna Alta del 19/02/2012 nelle file della società Pierantonio Calcio valevoli per il Campionato Allievi Provinciali stagione sportiva 2011/2012 senza averne titolo, perché in detto periodo non risultava tesserato per detta società come descritto nella parte motiva; il terzo: della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva una distinta di gara ciascuno in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori NIVOKAZI EDON e SAFI AMR non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; il quarto: della violazione di cui agli artt. 1 comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva dieci distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori NIVOKAZI EDON e SAFI AMR non ne avessero titolo come descritto nella parte motivata: la quinta: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con provvedimento nr. 9140/1202 PF 11 12 AA/ac, datato 19.06.2012, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti indicati in epigrafe per rispondere degli addebiti in rubrica contestati. All’udienza di trattazione del 26/7/2012 era presente l’avv. Fagiolino Sandro Carlo in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, mentre nessuno era presente per gli incolpati. Il rappresentante della Procura Federale, come da separato verbale, così conclude : “affermata la responsabilità degli incolpati chiede di infliggersi 6 giornate di squalifica al giocatore NIVOKAZI Edon e 2 giornate di squalifica al calciatore SAFI Amr; 1 mese di inibizione al dirigente MACCIOLI Antonio e 5 mesi di inibizione al dirigente FIORUCCI Giovanni; alla Soc. Pierantonio 12 punti di penalizzazione e 1.500,00 euro di ammenda”. Il presente procedimento prende le mosse dalla nota 19.05.2012 con la quale il segretario del C.R. UMBRIA LND trasmetteva alla Procura Federale copia delle distinte di gara e dei referti arbitrali relative alle gare disputate dalla A.S.D. PIERANTONIO CALCIO nel Campionato Allievi Provincialistagione sportiva 2011-2012, affinchè venisse valutato il comportamento tenuto dalla società in merito alla irregolare partecipazione dei calciatori NIVOKAZI EDON e SAFI AMR in quanto non tesserati per le gare indicate nella documentazione trasmessa. La Commissione rileva come dalla documentazione acquisita agli atti del presente procedimento emerga per tabulas la responsabilità dei calciatori e dei dirigenti incolpati per condotta contraria alla normativa federale e per responsabilità oggettiva della società Pierantonio Calcio. Infatti dalla disamina dell’elenco distinte delle partite di cui al deferimento risulta provato l’effettivo impiego dei calciatori NIVOKAZI Edon e SAFI Amr in posizione irregolare in quanto non ancora tesserati. Risultano altresì provate le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei predetti calciatori sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali, sig. MACCIOLI Antonio per la gara del 15.01.2012 e del sig. FIORUCCI Giovanni per le restanti gare, laddove inoltre veniva dichiarato che i calciatori partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti. Alla luce della inequivocabile documentazione è provato l’avvenuto utilizzo nel Campionato Allievi Provinciale- stagione sportiva 2011-2012- da parte della società Pierantonio Calcio di calciatori non tesserati per nessuna società all’epoca dei fatti. Ecco quindi che quanto agli incolpati, calciatori e dirigenti, si configura la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., quanto alla società si configura la violazione dell’art. 4 comma 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per l’operato dei propri tesserati e di soggetti che hanno comunque svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 , comma 5, del C.G.S.. Ritiene quindi questa Commissione che i fatti contestati agli incolpati e oggetto di deferimento siano contrari ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva dettati dal C.G.S., a cui devono attenersi tutti i tesserati e nella fattispecie i calciatori che hanno partecipato alle gare nell’interesse della società Pierantonio Calcio che ne risponde a titolo di responsabilità oggettiva. Ciò posto, quanto alla irrogazione delle sanzioni va considerato quanto alla posizione della società deferita che trattasi comunque di fatti avvinti dal vincolo della continuazione e che, pertanto, si ritiene congruo, limitatamente alla posizione della ASD PIERANTONIO CALCIO ridurre le sanzioni richieste e formalizzate dalla Procura Federale in 6 punti di penalizzazione in classifica e euro 1.000,00 di ammenda P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Umbria, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale della F.I.G.C. applica : 1) a carico del calciatore NIVOKAZI EDON la squalifica di 6 (sei) giornate; 2) a carico del calciatore SAFRI AMR la squalifica di 2 (due) giornate; 3) a carico del Dirigente della Soc. Pierantonio Calcio MACCIOLI Antonio la inibizione di mesi uno; 4) a carico del Dirigente della Soc. Pierantonio Calcio FIORUCCI Giovanni la inibizione di mesi cinque; 5) a carico della Società PIERANTONIO CALCIO 6 (sei) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella Stagione Sportiva 2012/2013 nel Campionato dove è stata commessa l’infrazione e l’ammenda di euro 1.000,00 (mille).
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