COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 23/07/2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CONTI SANDRO E NANNI PIERANGELO E DELL’U.S. FOSSOMBRONE CALCIO ED A.S.D. URBANIA CALCIO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 23/07/2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CONTI SANDRO E NANNI PIERANGELO E DELL’U.S. FOSSOMBRONE CALCIO ED A.S.D. URBANIA CALCIO Con provvedimento del 18 aprile 2012 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - CONTI SANDRO, all’epoca dei fatti presidente dell’U.S. Fossombrone Calcio, della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione alle disposizioni di cui al Com. Uff. nr. 1 stagione sportiva 2008/2009 del Settore Giovanile e Scolastico, inerenti l’organizzazione e lo svolgimento dei Tornei giovanili, per avere partecipato all’organizzazione del Torneo “Memorial Lucciardini” senza avere ottenuto la prevista autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico, consentendovi altresì la partecipazione di propri tesserati; - NANNI PIERANGELO, all’epoca dei fatti vice-presidente dell’A.S.D. Urbania Calcio, della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione alle disposizioni di cui al Com. Uff. nr. 1 stagione sportiva 2008/2009 del Settore Giovanile e Scolastico, inerenti l’organizzazione e lo svolgimento dei Tornei giovanili, per avere partecipato all’organizzazione del Torneo “Memorial Lucciardini” senza avere ottenuto la prevista autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico, consentendovi altresì la partecipazione di propri tesserati; - U.S. FOSSOMBRONE CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Cgs, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante all’epoca dei fatti; - A.S.D. URBANIA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs, per la condotta ascritta al proprio Dirigente all’epoca dei fatti. Con nota del 15 maggio 2012 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e per i deferiti, Nanni Pierangelo e l’A.S.D. Urbania Calcio. Stralciata la posizione di Conti Sandro e dell’U.S. Fossombrone Calcio non risultando agli atti l’avvenuta notifica dell’avviso di convocazione per l’odierna riunione nei loro confronti. Nel corso del dibattimento, i deferiti presenti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tale istanze, la Commissione ha adottato e pubblicato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, premesso • che, all’inizio del dibattimento, i deferiti presenti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 Cgs; • che su tale istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visti - l’art. 24 del Cgs secondo il quale “in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale”; - l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato - che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; - che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: - Nanni Pierangelo: sanzione base mesi due di inibizione, diminuita, in applicazione degli art. 23 e 24 del Cgs, a giorni venti; - A.S.D. Urbania Calcio: sanzione base € 500,00 di ammenda, diminuita, in applicazione degli art. 23 e 24 del Cgs, ad € 160,00; dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - NANNI Pierangelo: inibizione per giorni venti; - A.S.D. URBANIA CALCIO: ammenda di € 160,00 (centosessanta/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it