COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 2 del 05/07/2012 Delibere della Commissione Disciplinare 5.2.1. SPIRIDIGLIOZZI GIUSEPPE – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. – C.U. N. 117 – SQUALIFICA (GARA SAMPIETRESE – CERRESE DEL 27.05.2012 – PLY OUT PROMOZIONE – ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 2 del 05/07/2012 Delibere della Commissione Disciplinare 5.2.1. SPIRIDIGLIOZZI GIUSEPPE – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. – C.U. N. 117 - SQUALIFICA (GARA SAMPIETRESE - CERRESE DEL 27.05.2012 – PLY OUT PROMOZIONE - ANDATA) La Commissione Disciplinare, vista la memoria difensiva fatta pervenire per posta relativa alla squalifica per quattro giornate inflitta dal G.S. al calciatore Spiridigliozzi Giuseppe, osserva quanto segue. L'atto di cui sopra non risulta firmato dal calciatore interessato, ma dal difensore delegato a rappresentarlo e difenderlo, come da mandato a margine della memoria stessa, e non risulta versata la tassa reclamo prescritta, circostanze queste che non danno la possibilità a questa C.D. di entrare nel merito della richiesta avanzata nella memoria. Il Codice di Giustizia Sportiva prevede espressamente all'art. 33, commi 5 ed 8, e all'art. 46, comma 5, che i reclami ed i ricorsi debbono essere sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori e, inoltre, debbono essere accompagnati dalla prescritta tassa il cui versamento deve essere effettuato prima dell'inizio dell'udienza di trattazione e, qualora la reclamante sia una società, anche con addebito della tassa sul conto della medesima. La sottoscrizione e la tassa, pertanto, sono elementi indispensabili per la trattazione; in mancanza dell'una o dell'altra o, come nel caso in esame, di entrambe va dichiarata l'inammissibilità del gravame. Per quanto attiene alla firma, in particolare, si rappresenta che gli unici legittimati a proporre reclamo sono le società ed i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso; l'impugnativa, pertanto, deve essere sempre effettuata personalmente dalla parte interessata o dal suo procuratore con ciò intendendosi non tanto chi sia incaricato della assistenza di cui al comma 7 dell'art. 34 del medesimo Codice, quanto, invece, chi sia dotato del potere specifico di impugnare sostituendosi, sostanzialmente, alla parte interessata, secondo quanto costituisce ius receptum nell'interpretazione della norma da parte degli organi di giustizia sportiva. La sottoscrizione da parte di soggetto privo di tale potere, determinando l'insussistenza di una condizione dell'azione, integra un difetto sostanziale e originario dell'atto e non un profilo di mera irregolarità formale nel conferimento della procura, insuscettibile, quindi, di sanatoria ex art. 33, comma 9, del C.G.S. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo, proposto con memoria difensiva a firma del difensore delegato, per i motivi sopra riportati. La tassa reclamo, dovuta ex art. 33, comma 8, primo periodo, C.G.S., va recuperata a carico del calciatore Spiridigliozzi Giuseppe da parte della Segreteria del C.R. Molise.
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