COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°2 del 09/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROMOZIONE – PLAYOFF GARA: U.G. MANDURIA SPORT – A.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909 del 10.06.2012

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°2 del 09/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROMOZIONE – PLAYOFF GARA: U.G. MANDURIA SPORT – A.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909 del 10.06.2012 (Reclamo del Sig. De Florio Luigi, calciatore del Manduria Sport, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico per squalifica di cui alla delibera pubblicata sul C.U. n. 80 del C.R. Puglia-LND del 14.06.2012). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; esperite indagini; considerato che il comportamento del calciatore De Florio Luigi è risultato, dagli atti, essere solo irriguardoso ed antisportivo nei confronti del direttore di gara per cui adeguata si appalesa la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara ai sensi dell’art. 19 n. 4 lett. “a” C.G.S.; p.q.m. DELIBERA 1) ridursi la squalifica inflitta al sig. De Florio Luigi a due giornate effettive di gara; 2) restituirsi la tassa di euro 65,00 versata con bonifico atteso il parziale accoglimento del ricorso.
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