COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°2 del 09/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: A.S.D. SOCCER DREAM PARABITA – A.S.D. MATINO del 17.03.2012 (Reclamo del Sig. Gravinese Antonio, Presidente p.t. A.S.D. Matino, del 28.03.2012 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Maglie, pubblicate su C.U. FIGC-LND, Delegazione Dis. di Maglie n. 39 del 22.03.2012 – preannuncio di reclamo del 23.03.2012).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°2 del 09/07/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
GARA: A.S.D. SOCCER DREAM PARABITA - A.S.D. MATINO del 17.03.2012 (Reclamo del
Sig. Gravinese Antonio, Presidente p.t. A.S.D. Matino, del 28.03.2012 avverso la decisione del
Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Maglie, pubblicate su C.U.
FIGC-LND, Delegazione Dis. di Maglie n. 39 del 22.03.2012 – preannuncio di reclamo del
23.03.2012).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
sentito in due distinte audizioni il Sig. Gravinese;
Rilevato che con l’impugnata decisione di prime cure il reclamante, sottufficiale della Guardia di
Finanza in servizio presso il Comando Nucleo P.T. di Lecce, è stato inibito sino al 22.03.2015 in
quanto “A fine gara, mentre l’arbitro si avviava nel suo spogliatoio… lo colpiva con un violento
schiaffo, procurandogli momentaneo stordimento”;
Considerato che con l’atto di reclamo, e nel corso delle audizioni tenutesi il 16.04.2012 ed il
25.06.2012, il Sig. Gravinese ha contestato il referto di gara con gli allegati (v. supplemento di
rapporto e referto del Pronto Soccorso presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gallipoli del 17.03.2012),
ammettendo unicamente di essere entrato in campo senza autorizzazione e, per il fine,
producendo dichiarazioni a discarico dei sigg.ri Arena Rocco Sergio (genìtore atleta Matino),
Manieri Francesco (genitore e dirigente Matino), Scolozzi Giorgetto (genitore atleta Matino),
Malerba Veruska (genitore e dirigente Matino), De Marco Andrea (allenatore Matino), Colturo
Cataldo (dirigente Parabita), Rizzo Franco (genitore atleta Matino);
Considerato, altresì, che il Direttore di Gara, sentito a chiarimenti nell’audizione del 28.05.2012, ha
confermato: a) di essere stato colpito dal Gravinese; b) che sul posto sono intervenuti i Carabinieri;
c) che non sussistono incertezze in ordine all’identità del Gravinese; d) che non ne ha declinato le
generalità al Pronto Soccorso atteso il vincolo di giustizia di cui all’art. 30, co. 2, dello Statuto
Federale;
Rilevato che il reclamante e l’Arbitro hanno, comunque, fatto riserva di chiedere la deroga al
vincolo di giustizia ex art. 30, co. 4, dello Statuto;
Ritenuta la necessità di un severo approfondimento istruttorio in considerazione della gravità degli
eventi e qualità delle persone coinvolte; visto ed applicato l’art. 35, co. 1.1, C.G.S.;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale per la Puglia, sospende il procedimento e ordina che
copia del fascicolo sia inviata alla Procura Federale per un supplemento d’indagine.
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