COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°6 del 27/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI FASCIA “B” GARA: GIOVENTU’ PALAGIANELLO – GIOVENTU’ CASTELLANETA del 13.05.2012 (Reclamo della A.S.D. Gioventu’ Palagianello, in persona del suo Presidente legale rappresentante Sig. Nicola Antonicelli, rapp.to e difeso dall’Avv. Raffaele Di Ponzio, proposto in data 23.05.2012, avverso l’inibizione sino a tutto il 31.05.2014 inflitta al sig. Labalestra Nicola, allenatore della squadra, dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Taranto, con decisione pubblicata su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Taranto, n. 63 del 17.5.2012).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°6 del 27/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI FASCIA “B” GARA: GIOVENTU’ PALAGIANELLO – GIOVENTU’ CASTELLANETA del 13.05.2012 (Reclamo della A.S.D. Gioventu’ Palagianello, in persona del suo Presidente legale rappresentante Sig. Nicola Antonicelli, rapp.to e difeso dall’Avv. Raffaele Di Ponzio, proposto in data 23.05.2012, avverso l’inibizione sino a tutto il 31.05.2014 inflitta al sig. Labalestra Nicola, allenatore della squadra, dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Taranto, con decisione pubblicata su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Taranto, n. 63 del 17.5.2012). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; Sentiti sig. Labalestra Nicola alla presenza dell’avv. Raffaele Di Ponzio; Sentiti l’arbitro della gara ed il tutor che hanno reso supplemento di rapporto; - Considerato che dall’istruttoria espletata è emerso che il sig. Labalestra Nicola al 33° del primo tempo, dopo che l’arbitro aveva assegnato un calcio di rigore contro la sua squadra, abbandonando la panchina, entrava sul terreno di gioco senza alcuna autorizzazione e, avvicinandosi al tutor -che si trovava nei pressi dell’area di rigore- lo invitava, in maniera concitata e facendogli pressione con le dita della mano sulla spalla sinistra, a convincere l’arbitro a revocare la decisione tecnica adottata; che a seguito del rifiuto del tutor ad intervenire sull’arbitro gli pestava il piede; che al termine della gara si avvicinava di nuovo al tutor continuando a contestare l’operato del direttore di gara; - Ritenuto che i fatti così come sopra accertati sono sicuramente censurabili e meritevoli di sanzione; - Rilevato, tuttavia, che quella inflitta in prime cure, appare eccessiva rispetto ai fatti come sopra accertati e descritti per cui può essere adeguatamente ridotta; - Tutto ciò considerato e rilevato, la Commissione Disciplinare Territoriale per la Puglia, in riforma della decisione adottata dal primo giudice; DELIBERA - accogliersi parzialmente il reclamo e, in riforma della decisione gravata, ridursi l’inibizione nei confronti del sig. Labalestra Nicola sino a tutto il 31 marzo 2013; - non addebitarsi la tassa atteso il parziale accoglimento del gravame.
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