• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 21 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 037/CGF del 30 agosto 2012 e su www.figc.it
1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO:
a) IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE NICOLA BELMONTE DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S.;
b) IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE LEONARDO BONUCCI DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S.;
c) IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE SALVATORE MASIELLO DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S;
d) IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE SIMONE PEPE DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 7 C.G.S.;
e) IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ UDINESE CALCIO S.P.A. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE SIMONE PEPE; IN RELAZIONE ALLA GARA UDINESE/BARI DEL 9.5.2010, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 542/463PF10-11/SP/MG DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 21 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 037/CGF del 30 agosto 2012 e su www.figc.it
1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO:
a) IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE NICOLA BELMONTE DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S.;
b) IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE LEONARDO BONUCCI DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S.;
c) IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE SALVATORE MASIELLO DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S;
d) IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE SIMONE PEPE DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 7 C.G.S.;
e) IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ UDINESE CALCIO S.P.A. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE SIMONE PEPE; IN RELAZIONE ALLA GARA UDINESE/BARI DEL 9.5.2010, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 542/463PF10-11/SP/MG DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
In riferimento alla gara Udinese/Bari del 9 maggio 2010, il Procuratore Federale deferiva i calciatori Masiello Andrea, Masiello Salvatore, Belmonte Nicola, Parisi Alessandro e Bonucci Leonardo, all’epoca dei fatti tutti in forza alla società Bari, in relazione all’art.7, commi 1,2,5, del C.G.S.,” per avere, prima della gara Udinese/Bari del 9 maggio 2010, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over con pareggio tra le due squadre…..Con l’aggravante, per tutti, di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione, nonché, per Masiello Andrea, Parisi Alessandro e Belmonte Nicola, della pluralità di illeciti.” Masiello Andrea veniva deferito anche per la violazione dell’art.1, comma 1 e dell’art.6, comma 1 C.G.S. “ per avere fornito a soggetti estranei all’ordinamento federale informazioni sulla gara Udinese/Bari del 9 maggio 2010,oggetto di tentativo di alterazione del risultato, allo scopo di far effettuare una scommessa sull’esito di tale gara, come alterato; e per avere lo stesso Masiello effettuato, sia pur per interposte persone, una scommessa riguardo all’esito della gara in questione, sempre sulla base della alterazione della stessa”. La società Bari calcio S.p.A., era, di conseguenza, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per gli addebiti mossi ai suoi tesserati. Pepe Simone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Udinese era deferito ai sensi dell’art.7, comma 7, C.G.S., e con lui la società di appartenenza quale oggettivamente responsabile, “ per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Udinese/Bari del 9 maggio 2010, dei quali era venuto a conoscenza attraverso una telefonata ricevuta dal calciatore del Bari Salvatore Masiello.” In via preliminare non può non osservarsi, prima ancora di passare all’esame delle diverse fattispecie giunte all’esame di questo giudice sportivo di secondo grado, che sia le incolpazioni formulate dalla Procura Federale che le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare Nazionale, sono strettamente correlate ad indagini tuttora in corso da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria, nella specie la Procura di Bari, i cui primi risultati sono stati acquisiti ed approfonditi, sul versante relativo alla commissione di illeciti sportivi, dagli organi inquirenti federali. Ciò vuol dire che anche le valutazioni di questa corte non possono che essere formulate allo stato degli atti, anche se sembra già emergere la sussistenza di ulteriori profili di responsabilità, come vedremo esaminando gli atti del reclamo, che al momento non è possibile conoscere per ovvie esigenze di carattere investigativo, e che, quindi, non possono avere ingresso in questa fase del giudizio disciplinare sportivo, pur nella consapevolezza che le risultanze attuali potrebbero essere superate dalle acquisizioni future. La Commissione Disciplinare Nazionale con decisione del 4 agosto 2012, Com. Uff. n. 12/CDN, disponeva l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt.23 e 24 C.G.S. ( patteggiamenti) per Masiello Andrea, Parisi Alessandro e la società Bari, mentre proscioglieva da ogni addebito Masiello Salvatore, Belmonte Nicola, Bonucci Leonardo, Pepe Simone, nonché la società Udinese, ritenendo in alcuni casi non veritiere,in altri non provate, in altri ancora smentite le dichiarazioni gravatorie rese da Masiello Andrea.
Avverso tale decisione presentava ricorso la Procura Federale la quale, con ampia e diffusa motivazione, sosteneva la erroneità della valutazione liberatoria operata dal giudice di primo grado. In particolare l’Ufficio impugnante sottolineava la credibilità intrinseca ed estrinseca del Masiello, il quale aveva fattivamente collaborato sia con l’autorità giudiziaria procedente, la Procura di Bari, sia con l’Organo inquirente federale, fornendo dichiarazioni auto ed etero accusatorie progressivamente arricchite nel corso delle successive audizioni del calciatore (un’attendibilità in progress sulla base anche delle emersioni delle indagini di P.G.), e non determinate né da rancore, astio od inimicizia nei confronti dei colleghi da lui indicati quali compartecipi all’illecito. Quanto all’attendibilità estrinseca del dichiarante si rilevava come le sue indicazioni relative ad altre partite “ aggiustate “, Bari/Lecce, Bari/Sampdoria o Palermo/Bari, avevano trovato effettivo riscontro in seguito agli accertamenti di polizia giudiziaria disposti dalla procura di Bari. Ulteriore sostegno alla credibilità del Masiello deriverebbe poi, ad avviso della Procura Federale, dalle dichiarazioni confessorie di altri tesserati, Bentivoglio Simone, Parisi Alessandro e Rossi Marco relative alle gare Bari/Sampdoria, Bari/Lecce, Palermo/Bari e Bologna/Bari in ordine alle quali il Masiello aveva rilasciato dichiarazioni auto ed etero accusatorie. Sul punto si richiamavano le dichiarazioni del tesserato Lanzafame, richiamate da numerosi articoli di stampa, che l’organo inquirente federale non poteva esibire per preservare la riservatezza delle indagini in corso presso la Procura di Bari. Nel ricorso si contestava, poi, la pretesa contradditorietà delle dichiarazioni del Masiello, in particolare in riferimento alle accuse rivolte a Bonucci che secondo la prima versione sarebbe stato informato della possibilità di alterare la gara Udinese/Bari durante la settimana precedente, mentre in quei giorni il giocatore si trovava, in realtà, in ritiro con la Nazionale, circostanza questa che induceva il dichiarante a precisare che il colloquio sarebbe avvenuto durante il viaggio in pullman dall’aeroporto all’albergo in Udine, sostenendo che nel fatto “ è dato rilevare solo e soltanto una migliore circonstanziazione del momento e del luogo in cui questi fece presente al Bonucci che vi era la possibilità di alterare la gara e ricevette la relativa disponibilità”. Le tre dichiarazioni rese sul punto dal Masiello, il 24 febbraio 2012 alla Procura di Bari, il 15 marzo 2012 alla Procura di Cremona ed il 10 luglio 2012 alla Procura federale, non sarebbero in contraddizione tra loro in quanto solo nell’ultima si puntualizza il preciso momento in cui la proposta illecita venne riferita al collega. In ordine, poi, al fatto che i compagni di squadra non avessero avanzato nei suoi confronti alcuna rivendicazione economica per l’illecito perpetrato, nell’atto di impugnazione si sostiene che essendo stata l’iniziativa del signor De Tullio Nicola, scommettitore, appariva normale che il compenso dovesse essere da questi riconosciuto. In relazione all’elemento di riscontro esterno alle dichiarazioni del Masiello, si rappresentava che la circostanza di aver indicato il compagno di squadra Salvatore Masiello quale autore della telefonata al calciatore dell’Udinese Simone Pepe per prospettare la possibilità di un accordo illecito, doveva essere ritenuta corrispondente alla verità dati i rapporti di amicizia tra i due che avevano militato per lungo tempo nelle stesse società, tanto che Salvatore Masiello conosceva la passione del Pepe per le Ferrari. Allo stesso modo il coinvolgimento del Belmonte e del Parisi in analoghe vicende collegate ad altre gare costituirebbe ulteriore elemento di riscontro alle indicazione fornite dal Masiello. Nelle controdeduzioni difensive sostanzialmente si sottolineava, al contrario, l’assenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni gravatorie rese dallo stesso Masiello , nonché la circostanza che questi solo in deposizioni successive piuttosto distanziate nel tempo, e nel caso del calciatore Bonucci dopo le precisazioni da questi fornite circa la sua convocazione in Nazionale la settimana precedente la partita Udinese/Bari, avesse completato il quadro dell’asserito illecito sportivo così minando in radice la propria credibilità. All’odierna udienza il Procuratore Federale concludeva chiedendo, in riforma della decisione di primo grado, l’affermazione di responsabilità a titolo di illecito sportivo di Belmonte Nicola, Bonucci Leonardo e Masiello Salvatore con inflizione della sanzione della squalifica di anni tre e mesi sei o di quella ritenuta di giustizia. In subordine, qualora nelle condotte di Belmonte e Bonucci non dovessero essere ritenuti integrati gli estremi dell’illecito sportivo si richiedeva la dichiarazione della loro responsabilità in ordine all’illecito di omessa denuncia, con conseguente irrogazione della squalifica di anni uno o di quella ritenuta di giustizia. Allo stesso modo si chiedeva l’affermazione di responsabilità di Pepe Simone a titolo di omessa denuncia con inflizione della sanzione della squalifica di anni uno, o di quella ritenuta di giustizia, e conseguente responsabilità oggettiva della società Udinese Calcio da sanzionare con l’ammenda di € 50.000,00 o con quella ritenuta di giustizia. Le difese, dal canto loro, insistevano per la conferma della decisione di primo grado. La sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale a giudizio di questa Corte, nella parte relativa ai calciatori Belmonte, Bonucci, Masiello Salvatore e Pepe ed alla società Udinese Calcio, merita di essere integralmente confermata. Il collegio condivide alcune delle considerazioni espresse dalla Procura Federale in relazione al fenomeno complessivo delle scommesse sulle partite di calcio, un tempo clandestine, oggi legalizzate senza che questo abbia fatto venir meno pratiche illecite, ma è ovvio che nel momento in cui si passa dalle considerazioni generali alle responsabilità individuali dei singoli tesserati il passaggio non può prescindere da accertamenti precisi e puntuali. E ciò resta vero anche in un procedimento di natura esclusivamente disciplinare, la cui autonomia è stata autorevolmente ribadita e che non può, all’evidenza, essere caratterizzato da una assoluta sovrapponibilità al processo penale, come talvolta si è portati a far credere, non solo perché esso non si conclude con la inflizione della più grave misura sanzionatoria prevista dall’ordinamento giuridico che è la privazione della libertà personale, bensì con la semplice inibizione a svolgere una determinata attività sportiva, ma anche per la determinante ragione che se processo penale e processo sportivo seguissero lo stesso identico canovaccio, non si comprenderebbe perché bisognerebbe sottoporre una persona due volte agli stessi identici passaggi, quando sarebbe sufficiente attendere l’esito del primo per adottare i conseguenti provvedimenti disciplinari. E’ evidente, allora, che gli elementi necessari per condannare un soggetto ad una sanzione penale devono avere una consistenza ed una pregnanza tale da superare ogni possibile prova di resistenza, concetto plasticamente espresso nella formula “ al di là di ogni ragionevole dubbio”, mentre espungere, o allontanare temporaneamente, dalla partecipazione ad attività sportive, anche se svolte in forma professionale, potrebbe anche richiedere un livello meno elevato sul piano probatorio, tenuto anche conto che una associazione sportiva di natura essenzialmente privatistica per difendersi da attività ed elementi inquinanti non dispone dei mezzi coercitivi e di convinzione propri dell’apparato statuale. Vi è però un limite al di sotto del quale neppure un procedimento esclusivamente disciplinare può scendere, anche per garantire tutti gli iscritti all’associazione che la loro partecipazione non dipende dall’arbitrio assoluto di altri membri, ma è tutelata da regole comunemente accettate. Ciò vuol dire, per ritornare al caso che ci occupa, che le dichiarazioni accusatorie di un tesserato nei confronti di altri tesserati devono avere un qualche riscontro esterno o, per usare una terminologia di origine penalistica, estrinseco, oggettivamente valido, senza il quale si verserebbe nella situazione, assolutamente delatoria, nella quale qualunque accusa darebbe luogo ad una condanna disciplinare. Orbene, il contenuto delle accuse rivolte da Andrea Masiello ai suoi compagni di squadra Belmonte , Bonucci, Salvatore Masiello ed al giocatore dell’udinese Pepe, pur tenendo conto della loro natura anche autoaccusatoria, lascia dubbi non superabili non solo perché i diretti interessati smentiscono il collega, poiché in questo caso, in presenza di un riscontro esterno, si potrebbe sostenere, secondo quanto in precedenza chiarito, la sufficienza degli elementi a carico, ma perché sono in realtà privi del richiamato riscontro esterno finendo ogni elemento d’accusa per far capo sempre e solo a quanto dichiarato dallo stesso Masiello. A ciò deve aggiungersi, come giustamente rilevato dai giudici di prime cure, la circostanza delle diverse, successive, e non collimanti versioni fornite dal dichiarante circa i tempi e le modalità del suo colloquio con Bonucci (soggetto peraltro mai assurto al ruolo di indagato da parte della magistratura penale inquirente), circostanza questa che non può non suscitare dubbi sull’esattezza dei ricordi del Masiello. Ancora suscita dubbi la telefonata che Salvatore Masiello avrebbe fatto a Simone Pepe, non solo perché essa è smentita da ambedue gli interessati, o perché il particolare relativo alla Ferrari, in una prima versione da comprare, in una seconda da vendere, non sia coincidente, ma anche perché tutto il suo contenuto, così come riferito, non sembra relativo ad una proposta di illecito,quasi come se Salvatore Masiello avesse finto di sottoporre la proposta a Pepe per non inimicarsi il suo omonimo, limitandosi però a parlare d’altro con il calciatore dell’Udinese. Non sembra, infine, comprensibile il fatto, posto che Masiello Andrea, per sua stessa ammissione, era stato il promotore della combine presso i suoi compagni di squadra, che essi non si siano rivolti in nessun modo a lui per riscuotere il dovuto. Sul punto, tra l’altro, il De Tullio smentisce di aver dato denaro ad altri calciatori, e pur avvicinando con le dovute cautele le dichiarazioni di questi, anche per il suo interesse a non essere ulteriormente coinvolto, in questo caso può ben dirsi che è possibile rinvenire un riscontro oggettivo nel fatto che nessun altro pagamento risulta effettuato. L’importo della somma di denaro coinvolta (appena € 8.000,00) già di per sé fa propendere per una fattispecie di scommessa illecita individuale e non per un corrispettivo (che sarebbe peraltro complessivo) di combine per una gara. La documentazione esibita da ultimo dall’Organo requirente federale non fa mutare, altresì, si ribadisce allo stato degli atti, l’avviso confermatorio del Collegio di seconde cure, a fronte
dell’intrinseca fragilità dell’impianto accusatorio, né risultano allo stato integrate fattispecie omissive di denunzia, pur richieste in via subordinata. Può allora, e conclusivamente, sostenersi che sussistono dubbi non superabili a proposito delle dichiarazioni gravatorie rese da Masiello Andrea nei confronti di Belmonte Nicola, Bonucci Leonardo, Masiello Salvatore e Pepe Simone, per cui deve essere confermata la decisione adottata nei loro confronti, e nei confronti della società Udinese per responsabilità oggettiva, dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 21 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 037/CGF del 30 agosto 2012 e su www.figc.it
1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO:
a) IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE NICOLA BELMONTE DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S.;
b) IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE LEONARDO BONUCCI DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S.;
c) IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE SALVATORE MASIELLO DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S;
d) IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE SIMONE PEPE DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 7 C.G.S.;
e) IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ UDINESE CALCIO S.P.A. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE SIMONE PEPE; IN RELAZIONE ALLA GARA UDINESE/BARI DEL 9.5.2010, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 542/463PF10-11/SP/MG DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)"