F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 4 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 30 agosto 2012 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – N. 1996/92 PF 11-12 GR/MG – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 14.11.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 4 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 30 agosto 2012 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - N. 1996/92 PF 11-12 GR/MG - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 14.11.2011)
Con atto spedito in data 18.11.2011, la società A.C.R. Messina S.r.l. chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 38/CDN del 14.11.2011) con la quale, sulla base di cinque deferimenti della Procura Federale, era stata irrogata la sanzione dell’ammenda, pari ad € 15.000,00, oltre alla penalizzazione di punti 6 in classifica da scontarsi nella stagione in corso, a carico della medesima società. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 5.12.2011, degli atti ufficiali, la società A.C.R. Messina faceva pervenire, in data 12.12.2011, ricorso ex art. 37 C.G.S.. La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità degli allora Presidenti e legali rappresentanti della società A.C.R. Messina S.r.l., sigg.ri Pietro Santarelli e Bruno Martorano, per non avere ottemperato, entro il termine previsto dalle norme federali, alle condanne pronunciate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. della F.I.G.C. in ordine al pagamento di emolumenti in favore di cinque calciatori della società A.C.R. Messina S.r.l... Con l’atto di gravame, la società A.C.R. Messina S.r.l.. ha, preliminarmente, eccepito che in relazione ad alcune delle cinque decisioni, pronunciate dalla Commissione Accordi Economici, non vi era la prova della ricezione della notifica delle stesse e non era, pertanto, possibile determinare se l’ottemperanza alle predette decisioni, da parte dell’odierna ricorrente, fosse avvenuta nel termine di cui all’art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F.; nel merito, la società A.C.R. Messina S.r.l.. ha prodotto documentazione contabile (estratti del libro giornale) dal quale doveva evincersi che la stessa aveva provveduto al pagamento degli emolumenti di cui alle decisioni di condanna, pronunciate dalla Commissione Accordi Economici, nei termini previsti dalle leggi federali. Con ordinanza del 4.12.2011, pubblicata sul Com. Uff. n. 124/CGF, questa Corte, alla luce della produzione documentale, operata dall’odierna ricorrente, ha disposto la sospensione del procedimento, mandando alla Procura Federale di compiere opportuni accertamenti in ordine alla prova ed alle modalità dei pagamenti di cui alle decisioni della Commissione Accordi Economici. La Procura Federale ha trasmesso gli esiti degli accertamenti demandatigli con nota del 27.4.2012, prot. n. 7691/GR/AM/ma, che si compone di una relazione e di diversi allegati. Questa Corte ritiene che, alla luce del supplemento di istruttoria compiuto dalla Procura Federale, il ricorso in epigrafe debba essere parzialmente accolto per le seguenti ragioni. In via preliminare, si rileva come la Società A.C.R. Messina S.r.l. sia stata chiamata a rispondere di comportamenti, contrari alle norme federali, posti in essere dalle precedente gestioni societarie. Al proposito, si evidenzia come la responsabilità diretta delle società affiliate alla F.I.G.C., per le condotte ascritte ai soggetti che ricoprono, alla data dei fatti, la carica di legale rappresentante delle medesime, costituisce principio cardine dell’ordinamento federale, consacrato, come noto, nell’art. 4.1. C.G.S.. A ciò si aggiunga che sarebbe oltremodo agevole, per una società, sottrarsi all’applicazione delle sanzioni federali semplicemente modificando, successivamente alla commissione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, il proprio assetto societario. Passando all’esame dei motivi di ricorso, si evidenzia come la Procura Federale, all’esito degli accertamenti demandatigli da questa Corte, abbia provato, mediante la produzione del duplicato dell’avviso di ricevimento delle relative raccomandate A/R, l’avvenuta notifica alla società A.C.R. Messina S.r.l.. delle decisioni della Commissione Accordi Economici relative alle pretese creditorie dei calciatori Cervillara e Messina; il che priva di ogni fondamento l’eccezione di inammissibilità dei deferimenti, sollevata in questa sede dalla ricorrente. Quanto, invece, all’identica eccezione, sollevata con riferimento alla decisione della Commissione Accordi Economici concernente la pretesa creditoria del calciatore Mangiarotti, questa Corte rileva come la Procura Federale non abbia fornito alcuna prova dell’avvenuta notifica della predetta decisione; purtuttavia, si può prescindere dalla predetta eccezione in rito, attesa la fondatezza nel merito delle doglianze dell’odierna ricorrente.
Passando all’esame del merito del presente procedimento, questa Corte evidenzia che l’art. 94- ter, comma 11, N.O.I.F. prevede testualmente che “Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis (oggi il riferimento è all’art. 8, comma 9, C.G.S.: N.d.E.) del Codice di Giustizia Sportiva, eccezion fatta per le società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti”. L’art. 8, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva dispone che “Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze economiche comporta
l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”. Orbene, le norme federali sopra richiamate impongono alle Società di procedere al pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione e sanzionano, con la penalizzazione di uno o più punti in classifica, il mancato pagamento delle somme nel termine di cui sopra. Alla luce di quanto sopra, risulta del tutto irrilevante quanto osservato dalla Procura Federale nella relazione di cui alla nota del 27.4.2012, prot. n. 7691/GR/AM/ma ovvero che la società A.C.R. Messina S.r.l. non avrebbe provveduto a comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento delle somme di cui alle decisioni della Commissione Accordi Economici, per come indicato nella comunicazione delle predette decisioni. Ciò che rileva, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F. è – lo si ripete – il pagamento delle somme nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione Accordi Economici e non la comunicazione, entro il predetto termine, di avere provveduto al pagamento medesimo. A questo proposito, dagli atti del procedimento e soprattutto alla luce degli esiti degli accertamenti, operati dalla Procura Federale su incarico di questa Corte, emerge che la società A.C.R. Messina S.r.l. non ha provveduto al pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici nel termine di cui sopra, solo con riferimento al calciatore Petagine nei confronti del quale il pagamento è avvenuto solo in data 22.7.2011 e quindi ben oltre il termine di cui all’art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F.. Quanto, invece, al pagamento delle somme spettanti agli altri quattro calciatori, si evidenzia che gli stessi, interrogati sul punto dal rappresentante della Procura Federale, hanno confermato di avere ricevuto il pagamento delle somme agli stessi spettanti nel rispetto del termine più sopra menzionato più precisamente, in data 17.5.2011). Né alcun rilievo assume, ai fini che ci occupano, la circostanza che i predetti pagamenti siano avvenuti in contanti ovvero in violazione delle norme (art. 25 della legge n. 133/99) che impongono l’utilizzo di modalità di pagamento tracciabili per le movimentazioni finanziarie di importo superiore ad € 516,56; la predetta norma attiene, infatti, alla disciplina fiscale degli emolumenti erogati nel settore dello sport dilettantistico e non assume alcuna rilevanza ai fini dell’accertamento della violazione della norma federale di cui all’art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F.. Le dichiarazioni rese dai calciatori (peraltro assai circostanziate) valgono, pertanto, a suffragare le risultanze della documentazione (estratti del libro giornale), prodotta dalla società ricorrente, che non può, quindi, essere considerata, come affermato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, come una “documentazione, più che finalizzata a fornire prova dell’effettivo pagamento degli importi in questione… prodotta con la finalità di scagionare la Società dagli addebiti mossi nel presente procedimento”. Per completezza, si precisa che la Procura Federale ben potrà valutare la rilevanza disciplinare di altri comportamenti, posti in essere dall’allora dirigenza della società A.C.R. Messina S.r.l. ed emersi in questo procedimento, quale quello di avere prodotto, ai fini della iscrizione al campionato 2011/2012, una dichiarazione liberatoria con sottoscrizione apocrifa (quella del calciatore Mangiarotti recante la data del 9.6.2011). Venendo, infine, alla quantificazione della sanzione, questa Corte ritiene equo determinare la stessa nella penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione in corso, in considerazione del fatto che, sebbene sia stato accertato il mancato pagamento, nei termini previsti dalle norme federali, delle somme ingiunte dalla Commissione Accordi Economici solo con riferimento al calciatore Petagine, è pur vero che deve essere adeguatamente sanzionata la condotta dell’odierna ricorrente che ha prodotto nel presente giudizio, ai fini di provare il pagamento delle somme ingiunte dalla Commissione Accordi Economici, una quietanza contestata dal soggetto dal quale sarebbe stata rilasciata (quella relativa al calciatore Petagine, datata 3.6.2011); il che giustifica l’applicazione della sanzione in una misura pari al doppio del minimo edittale previsto dall’art. 8, comma 9, C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina S.r.l. di Messina, annulla la sanzione dell’ammenda e riduce la penalizzazione a due punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione sportiva. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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