F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 4 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 30 agosto 2012 e su www.figc.it 4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. VILLAFRANCA CARMELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTÀ DI BAGHERIA/MONTEMAGGIORE DEL 7.12.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 226 del 20.12.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 4 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 30 agosto 2012 e su www.figc.it
4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. VILLAFRANCA CARMELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTÀ DI BAGHERIA/MONTEMAGGIORE DEL 7.12.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 226 del 20.12.2011)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia con Com. Uff. n. 202 del 9.12.2011, infliggeva a carico del calciatore Villafranca Carmelo, tesserato in favore della società A.S:D: Montemaggiore la sanzione della squalifica fino al 31.12.2015 per grave contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro e per averlo colpito con un forte schiaffo sul collo che provocava forte dolore e capogiri; nonché per ulteriore contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dello stesso, il tutto a fine gara”(Cfr. CU 202 sopra citato) Il Club di appartenenza con motivato ricorso, impugnava la decisione di primo grado sulla base di una diversa ricostruzione fattuale degli accadimenti, chiedeva di scagionare il tesserato Villafranca Carmelo in quanto lo stesso non poteva considerarsi autore della grave condotta segnalata in quanto al momento del fatto si era già allontanato dal campo in compagnia del padre. La Commissione adita, tuttavia, confermando l’impianto decisorio assunto in prime cure (cfr Com. Uff. n. 226/CDT 13 del 20.12.2011) rideterminava in senso meno afflittivo la sanzione riducendola alla squalifica fino al 31.12.2014 tenuto conto dell’assenza di conseguenze desumibili dallo stesso comportamento del Direttore di Gara, ritornato tranquillamente in sede alla guida della sua autovettura. Ricorre a questa Corte di Giustizia Federale il calciatore in questione il quale, sulla base di una diversa ricostruzione fattuale degli accadimenti, chiede di essere scagionato in quanto il vero autore dei gravi comportamenti riportati negli atti ufficiali di gara deve essere individuato nel calciatore Alisena Giampaolo militante per la medesima società Montemaggiore. Produce in tal senso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal sig. Di Paola Michele, preparatore dei portieri della società A.S. Città di Bagheria, che con nota scritta, si testualmente afferma” al termine della gara disputata il 7.12.2011, il relativo Direttore di gara è stato offeso e colpito con un forte schiaffo sul collo dal calciatore Alisena Giampaolo (n. 5 della distinta del Montemaggiore) e non già dal calciatore Villafranca Carmelo (n. 17 della predetta distinta di gara)”…. Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile.
Affinché possa invocarsi l’istituto della revocazione è necessario che sussistano determinati presupposti. Infatti secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (da ultimo C.d.S. 4097/2007 nonché C.d.S. 7489/2009) che “la falsa percezione da parte del giudice de1la realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l’istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto
decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato. Cosi inteso, l’errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l’attività valutativa del giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 24 marzo 2006, n. 1539). E’ stato altresì puntualizzato che l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve, essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2006, n.25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo ad un stringente rapporto di consequenzialità tra l’erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fondi esclusivamente sulla prima (C.d.S., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485)”. Nel caso di specie si osserva che la Commissione Disciplinare ha già valutato compiutamente tutti i fatti nella più estesa connotazione difensiva. Essendo pertanto la questione oggetto della presente revocazione già stata esaminata il rimedio si appalesa come sopra evidenziato del tutto inammissibile. Infatti, appare che con la qui invocata revocazione si cerchi di reintrodurre tutti gli elementi difensivi già vagliati in precedenza apparendo così detta circostanza come attinente ad un apprezzamento in diritto del materiale probatorio offerto che come tale al più porterebbe secondo la prospettazione del ricorrente ad una eventuale (e comunque indimostrata) erronea interpretazione delle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe al più trattarsi di un mero eventuale errore di diritto che in quanto tale impedisce l’esperimento del rimedio (ex art. 39 codice) invocato. A questo proposito in realtà si cerca con lo strumento della revocazione un terzo grado di giudizio inammissibile nell’ordinamento. La C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Villafranca Carmelo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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