F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 4 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 30 agosto 2012 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.S.D. AZZURRA S. ANNA 1970 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 25.5.2012 INFLITTA AL CALCIATORE PAROLIN MATTEO SEGUITO GARA AZZURRA S. ANNA/VIRTUS ROMANO DEL 25.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 65 del 12.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 4 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 30 agosto 2012 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.S.D. AZZURRA S. ANNA 1970 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 25.5.2012 INFLITTA AL CALCIATORE PAROLIN MATTEO SEGUITO GARA AZZURRA S. ANNA/VIRTUS ROMANO DEL 25.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 65 del 12.4.2012) La A.S.D. Azzurra S. Anna 1970 ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto pubblicata sul Com. Uff. n. 65 del 12.4.2012 con la quale veniva respinto il ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale confermando la sanzione della squalifica sino al 25.5.2012 a carico del calciatore Parolin Matteo. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della squalifica comminata la società ricorrente ripropone i motivi del reclamo presentato alla Commissione Disciplinare Territoriale Veneto consistenti nella illogicità della motivazione, inconsistenza dei presupposti, inesistenza dei fatti contestati, inverosimiglianza degli addebiti. A questi motivi la ricorrente aggiunge anche un ulteriore motivo consistente nella assoluta esistenza di qualsiasi volontà o intenzione di dispregio o di scherno nei confronti dell’arbitro da parte del calciatore Parolin Matteo. Il ricorso va rigettato per la sua palese inammissibilità. Infatti, come previsto dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte di Giustizia Federale è Giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale. Inoltre la ricorrente ha già esaurito i due gradi di giurisdizione previsti dall’ordinamento sportivo impugnando la decisione del Giudice Sportivo Regionale Territoriale dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Azzurra Sant’Anna 1970 di Rosà (Vicenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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