F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 31 Agosto 2012 e su www.figc.it 7) RICORSO DEL CALCIATORE PORTANOVA DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/BARI DEL 22.5.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 542/463 PF10-11/SP/MG DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012) 8) RICORSO DEL F.C. BOLOGNA 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/BARI DEL 22.5.2011, IN RIFERIMENTO AL COMPORTAMENTO DEL PROPRIO TESSERATO PORTANOVA DANIELE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 542/463 PF10-11/SP/MG DEL 25.7.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012) 9) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: a) LA QUALIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE DANIELE PORTANOVA, DI CUI ALL’ART. 7 COMMA 7 C.G.S. E LA RELATIVA SANZIONE INFLITTA DI MESI 6 DI SQUALIFICA; b) AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE MARCO DI VAIO DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 7 C.G.S.; c) L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ F.C. BOLOGNA 1909 S.P.A. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI CALCIATORI DANIELE PORTANOVA E MARCO DI VAIO, IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/BARI DEL 22.5.2011 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 542/463PF10-11/SP/MG DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 31 Agosto 2012 e su www.figc.it 7) RICORSO DEL CALCIATORE PORTANOVA DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/BARI DEL 22.5.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 542/463 PF10-11/SP/MG DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012) 8) RICORSO DEL F.C. BOLOGNA 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/BARI DEL 22.5.2011, IN RIFERIMENTO AL COMPORTAMENTO DEL PROPRIO TESSERATO PORTANOVA DANIELE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 542/463 PF10-11/SP/MG DEL 25.7.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012) 9) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: a) LA QUALIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE DANIELE PORTANOVA, DI CUI ALL’ART. 7 COMMA 7 C.G.S. E LA RELATIVA SANZIONE INFLITTA DI MESI 6 DI SQUALIFICA; b) AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE MARCO DI VAIO DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 7 C.G.S.; c) L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ F.C. BOLOGNA 1909 S.P.A. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI CALCIATORI DANIELE PORTANOVA E MARCO DI VAIO, IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/BARI DEL 22.5.2011 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 542/463PF10-11/SP/MG DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012) La Corte Federale a Sezioni Unite si è riunita all’adunanza del 21 agosto 2012 per decidere in merito al ricorso, proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 12/CDN 2012 – 2013, del 10 agosto 2012, relativa al deferimento n. 542/463pf10-11 SP/mg, del 25 luglio 2012, a carico del sig. Daniele Portanova, del sig. Marco Di Vaio e della Società Bologna FC 1909 S.p.A., con riferimento alla gara di serie A Bologna – Bari, del 22 maggio 2011. Analogo ricorso avverso la medesima decisione è stato proposto dal calciatore Daniele Portanova (Avv. G. Bordoni) e dalla società Bologna FC 1909 S.p.A. (Avv. M. Grassani). Ha, inoltre, resistito al ricorso della Procura Federale il calciatore Marco Di Vaio (Avv. G. Magnisi), che nella decisione della Commissione Nazionale Disciplinare è stato prosciolto dall’addebito a lui mosso. FATTO Nell’imminenza dell’ultima gara del campionato di Serie A 2010-2011, del 22 maggio 2011, Bologna – Bari, intorno alla metà di maggio, il tesserato del Bologna, Sig. Daniele Portanova, riceve dal tesserato del Bari, all’epoca dei fatti, sig. Andrea Masiello (il quale in primo grado ha patteggiato la pena) una telefonata con la quale viene avvisato che (lo stesso Portanova) verrà cercato da alcuni “parenti” del Masiello medesimo i quali necessitano di parlargli. I pretesi parenti del Masiello, mai in precedenza conosciuti dal Portanova (circostanza pacifica in atti), chiamano il tesserato del Bologna e viene tra tutti concordato un incontro, che si svolge nella Piazza Maggiore di Bologna nel pomeriggio del giorno 18 maggio 2011. All’incontro, così concordato, partecipano i tre baresi inviati dal Masiello, precisamente i signori: Giovanni Carella, Fabio Giacobbe e Onofrio De Benedictis, il tesserato del Bologna Daniele Portanova, la moglie ed il figlio più piccolo della coppia. Nel corso dell’incontro i tre baresi prospettano al Portanova di combinare la partita della domenica successiva, 22 maggio 2011, Bologna – Bari (poi conclusasi con il risultato di 0-4 in favore dei pugliesi). Nel corso del primo incontro il Portanova – a suo dire poco lucido in quanto reduce da una grigliata tenutasi a Casteldebole (luogo di allenamento del Bologna) innaffiata da notevoli dosi di alcol – rifiuta la combine. I baresi si allontanano e le parti si lasciano. Successivamente, i baresi vengono richiamati dal Portanova, per un secondo incontro, sempre nello stesso luogo di Bologna. Nel secondo incontro, è pacifico in atti, il Portanova ribadisce il rifiuto alla combine facendo, in questa seconda circostanza, anche riferimento al diniego del capitano del Bologna il tesserato Marco Di Vaio. A seguito di ciò la Procura Federale ha ritenuto di dover procedere con il deferimento n. 542//463pf10.11/SPmg del 25.7.2012, nei confronti del tesserato del Bologna, sig. Daniele Portanova, a norma dell’articolo 7, C.G.S., commi 1, 2 e 5, contestando allo stesso l’illecito sportivo; del tesserato della stessa società sig. Marco Di Vaio contestandogli, a norma dell’art. 7 C.G.S., comma 7, l’omessa denuncia; nonché della società Bologna F.C. 1909 S.p.A. per responsabilità oggettiva a norma dell’art. 7, C.G.S., commi 2 e 4. La decisione di primo grado resa dalla Commissione disciplinare nazionale e pubblicata sul comunicato ufficiale n. 12/CND 2012-2013, del 10 agosto 2012, ha stabilito che “il deferimento come formulato nei confronti di Portanova non può essere accolto, non essendo stati acquisiti elementi certi e incontrovertibili attestanti la partecipazione dello stesso al contestato illecito sportivo. In considerazione di quanto sopra, deve ritenersi che il capo di imputazione contestato a Portanova vada derubricato in omessa denuncia ex art. 7, comma 7 C.G.S. in quanto il tesserato del Bologna, avuta percezione delle intenzioni di Giacobbe, Carella e De Benedictis di compiere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara, aveva l’obbligo di informare senza indugio alcuno la Procura Federale. Di contro Portanova riferiva l’accaduto solamente ad alcuni compagni di squadra e al team manager Sanfelice (cfr. sul punto verbale di interrogatorio reso dallo stesso Portanova in data 5.3.2012 dinanzi ai Carabinieri, oltre che audizione dinanzi alla Procura federale di Viviano, Della Rocca e Sanfelice). In considerazione di quanto sopra, si deve ritenere verificata e procurata, con riferimento a Portanova, la violazione di cui all’art. 7, comma 7, CGS. La derubricazione di quanto ascritto a Portanova fa ovviamente decadere ogni addebito in capo a Di Vaio, il quale, pertanto deve essere prosciolto”. Alla affermazione della responsabilità di Portanova come sopra derubricata consegue quella oggettiva della società di appartenenza Bologna. In base alla motivazione sopra richiamata della Commissione Disciplinare, avendo preso atto del patteggiamento, intervenuto ad opera del tesserato Marcello Sanfelice, dirigente del Bologna, a norma dell’art. 23 del C.G.S., in base al quale allo stesso è stata comminata la squalifica per mesi 4, ed avendo derubricato il “comportamento” del tesserato Daniele Portanova commina allo stesso la squalifica per mesi 6, per violazione dell’art. 7, comma 7 C.G.S. e conseguentemente infligge al Bologna F.C. 1909 S.p.A. l’ammenda di euro 30.000,00, ad un tempo, prosciogliendo dall’addebito, a lui contestato, il tesserato Marco Di Vaio. Avverso tale decisione hanno, tempestivamente, interposto gravame la Procura Federale; il sig. Daniele Portanova ed il Bologna F.C. 1909. Si è costituito, con memoria, il sig. Marco Di Vaio per resistere al ricorso della Procura Federale. All’adunanza del 21 agosto 2012, svoltasi innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, è stata chiamata la questione per la sua decisione in fase di gravame. Nel corso dell’adunanza hanno preso la parola il Procuratore Federale dott. Stefano Palazzi, per illustrare il gravame della Procura Federale; l’Avv. Gabriele Bordoni, per il tesserato Portanova; l’Avv. Mattia Grassani per il Bologna F.C. 1909 S.p.A. al fine di illustrare i propri ricorsi e le controdeduzioni al ricorso della Procura rispettivamente del 13 agosto e del 16 agosto 2012; nonché l’Avv. Guido Magnisi, per il tesserato Di Vaio, per illustrare le proprie deduzioni avverso il ricorso della Procura Federale, deduzioni del 16 agosto 2012. Al termine della discussione la vertenza è stata trattenuta in decisione. A seguito della successiva Camera di consiglio è stata resa la seguente decisione in DIRITTO A – In tema di prove Va, preliminarmente, affrontata la questione sollevata dalle parti in tema di ammissibilità delle prove nuove. Invero, con il ricorso proposto dalla Procura Federale, avverso la decisone C.D.N., è stata depositata anche l’informativa dei Carabinieri, del 17.7.2012, n. 86/14-83-2011, trasmessa dalla Procura della Repubblica di Bari alla Procura Federale in data 13 agosto 2012; da tale informativa si desume la prova della esistenza di una telefonata fatta dal Portanova al Di Vaio alle ore 19,08 del giorno 18 maggio 2011, rilevate in questa sede. La ammissibilità della prova nel corso del presente giudizio di appello è contestata dalle difese del Portanova, del Di Vaio, nonché da quella del Bologna. La censura non merita adesione in quanto la prova addotta dalla Procura, sia pure nel giudizio di gravame, appare munita dei requisiti della “indispensabilità”, ex art. 345 c.p.c., per poter essere acquisita al giudizio e valutata in questa fase di esso. Più precisamente la prova inerente la sussistenza della telefonata intervenuta alle ore 19,08, del 18 maggio 2011, tra Portanova (chiamante) e Di Vaio (chiamato), addotta dalla Procura Federale soltanto nel giudizio di secondo grado, può trovare ingresso nel giudizio poiché la stessa rientrerebbe, in ogni caso, tra quelle che a norma dell’articolo 39, lettera d, del C.G.S. potrebbero dar vita ad una istanza di revocazione del giudizio. Pertanto, per ragioni di evidente economia processuale si ritiene ammissibile la stessa anche nel giudizio di gravame essendo, comunque, definibile essa “indispensabile”, ai fini del decidere. Analogamente per le identiche ragioni, anche se con un valore probatorio di grado inferiore, può trovare ammissibilità, nel giudizio di gravame, la produzione operata dalla difesa del Portanova e contestata dalla Procura Federale, di un articolo del giornale il “Resto del Carlino”, del 20 agosto 2012, nel quale si rileva la sussistenza di un contatto telefonico tra Portanova (chiamante) e Giacobbe (chiamato) intervenuto alle ore 17,36, del 18 maggio 2011. Non può, invece, trovare ingresso nel giudizio la dichiarazione, addotta dalla difesa del Portanova, resa per iscritto dalla moglie dello stesso calciatore Portanova (signora A. L.) in quanto la stessa integrando gli estremi di una vera e propria prova testimoniale trova il divieto per la sua ammissibilità nel disposto dell’art. 247 del codice di rito civile, che in questa sede trova applicazione. Una ultima considerazione va fatta in relazione al riferimento operato nell’appello della Procura Federale in merito all’interrogatorio del tesserato Lanzafame, intervenuto presso la Procura della Repubblica di Bari il 4.8.2012, che la stessa Procura Federale non ha potuto produrre in giudizio “al fine di preservare la riservatezza delle indagini della Procura della Repubblica di Bari”. Al riguardo va ricordato come i giudizi sportivi, per la loro necessaria celerità ed autonomia (L. 280/2003), vengono effettuati “allo stato degli atti”, dunque, nulla vieta che alcune posizioni possano essere (se appurata in sede penale, l’esistenza di fatti e circostanze nuove), oggetto di ulteriori deferimenti e giudizi sportivi, che non troverebbero, a causa della novità dell’accertamento, il limite del ne bis in idem. B – Circa la qualificazione dell’illecito ascritto al Portanova La Procura Federale ha contestato al Portanova l’illecito sportivo, mentre la Commissione Disciplinare Nazionale ha, invece, derubricato il comportamento del tesserato del Bologna come “omessa denuncia”. Facendo riferimento allo svolgimento dei fatti come in narrativa meglio precisati emerge che il Portanova, all’atto della comunicazione del Masiello che sarebbe stato cercato da alcuni suoi “parenti” non era a conoscenza degli argomenti dei quali i “parenti del Masiello” volevano parlargli, nè gli stessi erano mai stati conosciuti in precedenza dal Portanova. Contattato dal Giacobbe il Portanova dà appuntamento agli emissari di Masiello al centro di Bologna; a detto appuntamento - da collocarsi presumibilmente intorno alle 17,00 – 17,30 (orario di chiusura delle scuole) – il Portanova si reca con la moglie ed il figlio più piccolo. Tale circostanza lascia supporre che egli si aspettasse una conversazione generica, legata alla sua vita a Bologna e non un incontro finalizzato alla ipotesi di ideare un illecito sportivo. Tuttavia, il Portanova (per suo espresso riconoscimento poco lucido) percepisce gli “strani discorsi” dei baresi introdotti a lui da Masiello e rifiuta l’ipotesi di combine già nel corso del primo incontro tanto che i “baresi” tornano alla loro macchina (lasciata in una zona semicentrale di Bologna) prendendo un taxi per raggiungerla. Pochi minuti dopo, il sig. Giacobbe riceve dal Portanova una telefonata con la quale il tesserato del Bologna chiede loro di tornare nel luogo del primo appuntamento in Piazza Maggiore. Con la produzione dell’articolo del “Resto del Carlino”, del 20.8.2012, possiamo riscontrare che tale contatto è avvenuto alle ore 17,36. Detta circostanza è in linea con tutte le testimonianze dei “baresi” e con quanto affermato dal Portanova nella sua audizione resa alla Procura Federale. Il secondo incontro è, dunque, da collocarsi intorno alle ore 18,00 / 18,30, del giorno 18 maggio 2011. Circa il tempo di esso, estremamente breve, concordano tutte le testimonianze rese dai “baresi” e il verbale dell’interrogatorio del Portanova. Analogamente il contenuto di esso, confermato da tutti, consiste nel ribadire, in modo più chiaro e netto, rispetto a quanto è avvenuto nel precedente incontro, il rifiuto di Portanova alla combine. Pur rimanendo dubbia la necessità di questo secondo incontro quando già il primo si era chiuso, a detta di tutti, senza che sussistessero dubbi sul rifiuto del Portanova (stimolato dalla moglie poi accusata, dallo stesso calciatore del Bologna, di eccessiva durezza nei confronti “dei parenti” del Masiello), tuttavia (concordando le versioni di tutti in merito al suo contenuto) è possibile ritenere che esso si sia reso necessario dall’esigenza del Portanova (tornato più lucido) di ribadire, con maggiore fermezza, il suo rifiuto ed è altresì presumibile che anche in quella circostanza, come già in precedenza, sia stato fatto il nome del Di Vaio, utilizzato per rafforzare il rifiuto alla combine. Tale ultimo particolare emerge da alcune testimonianze rese dai baresi. Dunque, chiarissimo era al Portanova che gli fosse stato proposto di combinare il risultato di Bologna – Bari, con l’intento di commettere un illecito sportivo ed altrettanto chiara, allo stesso, era la circostanza che il tutto era avvenuto su impulso del calciatore Masiello al quale, infatti, il Portanova telefona alle ore 20 circa, lamentando il comportamento dei suoi emissari:”chi mi hai mandato?”. Da tutto ciò sono ravvisabili gli estremi dell’omessa denuncia, di cui all’art. 7, comma 7, C.G.S., dalla quale, come detto, il Portanova è ben edotto tanto da parlarne anche al Dirigente del Bologna Sanfelice, che, deferito per tale circostanza, ha ritenuto di dover patteggiare la pena nel giudizio di prime cure, ma non può essere accolta la tesi della Procura Federale la quale con il suo gravame insiste per la contestazione dell’illecito sportivo, non essendosi raggiunta la prova, né della sua, sia pure temporanea, accettazione, nè di un contatto con il Di Vaio prima del secondo incontro del Portanova con gli emissari del Masiello. C – Circa la posizione del Di Vaio L’ammissione della prova relativa ai tabulati telefonici, resa disponibile dalla Procura della Repubblica di Bari solo dopo l’inizio del giudizio di primo grado e pertanto utilizzabile dalla Procura Federale soltanto in sede d’appello, rende certa la sussistenza di un colloquio telefonico intervenuto tra il Di Vaio (chiamato) ed il Portanova (chiamante) alle ore 19,08, del giorno 18 maggio 2011, così come è certo che detto colloquio ha avuto la durata di 54 secondi; tuttavia, è necessario verificare se tale colloquio è intervenuto prima o dopo il secondo incontro tra il Portanova e gli emissari del Masiello. Dalle testimonianze rese dai baresi (contrastanti su altri profili, ma univoche su questo punto) il secondo incontro tra gli emissari del Masiello ed il Portanova è avvenuto a non molto tempo dal primo (i baresi avevano appena ripreso la loro automobile, lasciata in una zona semicentrale di Bologna). Ora poiché il primo incontro è stato univocamente collocato in un orario ipotizzabile tra le 17,00 e le 17,30 del giorno 18 maggio il secondo deve essersi svolto intorno alle 18,00 – 18,30 di quello stesso giorno ed è durato pochi minuti (circostanza pacifica in atti). Tale orario, desumibile anche in via autonoma, è oggi rafforzato dall’elemento di prova indiretta reso dalla ammessa produzione dell’articolo del “Resto del Carlino”, del 20 agosto 2012 che colloca il colloquio telefonico, prodromico al secondo incontro tra Portanova ed i baresi, alle ore 17,36. Dunque, quando alle ore 19,08 il Portanova chiama il Di Vaio egli aveva già liquidato negativamente la proposta degli emissari di Masiello ed è, dunque, plausibile che il tema del loro breve colloquio possa essere stato quello del pagamento della grigliata tenutasi in quella stessa giornata a Casteldebole. Alla luce delle considerazioni che precedono è possibile confermare il proscioglimento del Di Vaio che essendo stato contattato dal Portanova solo alle ore 19,08 (a cose fatte) non si era reso ispiratore del rifiuto del Portanova in quanto detto rifiuto era già avvenuto, né responsabile di omessa denuncia. Del resto la circostanza che nel secondo colloquio con i baresi il Portanova avesse fatto anche il nome di Di Vaio, per rafforzare il suo rifiuto, non può apparire contraddittoria in quanto quel nome era già stato fatto anche nel primo colloquio al solo fine di illustrare le difficoltà dell’operazione. Va ricordato, al riguardo, che nel primo colloquio era stata citata la circostanza (rilevatasi falsa) di un premio speciale per la ventesima rete della punta bolognese. E’ dunque plausibile che nel secondo suo incontro con i baresi il Portanova avesse di nuovo citato il Di Vaio (senza averlo sentito) solo per rafforzare il suo rifiuto. Rifiuto reso (nel secondo incontro) in modo più lucido e determinato tanto da apparire categorico agli interlocutori baresi. D- Posizione del Bologna Alla luce dei fatti esposti appare, anche nei confronti del Bologna, chiamato a rispondere di responsabilità oggettiva, condivisibile la decisione resa in prime cure che si presenta immune da vizi logici e giuridici. A tal fine va respinto il gravame della Procura Federale la quale ha richiesto la recrudescenza della pena nei confronti della società felsinea ipotizzando una diversa qualificazione dei comportamenti dei suoi tesserati Portanova e Di Vaio; qualificazione che per le sopra esposte ragioni è stata esclusa da questa Corte, sulla scorta di quanto già rilevato nel giudizio di primo grado. Alla luce di quanto sopra non può che trovare conferma la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale che appare, anche in base ai nuovi elementi di prova forniti nel giudizio di gravame, immune da vizi logici. Per questi motivi la C.G.F. respinge i ricorsi come sopra rispettivamente proposti dal calciatore Potanova Daniele e dalla società F.C. Bologna 1909 S.p.A. in ordine ai quali dispone incamerarsi le relative tasse reclamo. Respinge altresì il ricorso del Procuratore Federale.
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