F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 04 Settembre 2012 e su www.figc.it 13) RICORSO DEL CALCIATORE TERZI CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE/SIENA DEL 29.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 04 Settembre 2012 e su www.figc.it
13) RICORSO DEL CALCIATORE TERZI CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE/SIENA DEL 29.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
Con atto del 13.8.2012, il sig. Terzi Claudio ha proposto ricorso ex artt. 37 e 42 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. (nota n. 537/1075pf11-12/SP/blp del 25.7.2012), è stata riconosciuta la responsabilità del ricorrente per illecito sportivo, aggravato dal conseguimento del risultato, in relazione all'incontro di calcio, Albinoleffe/Siena del 29.5.2011, con conseguente condanna dello stesso alla sanzione della squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei).
L'indagine e il deferimento
Come noto, l’indagine federale, oggetto dell'odierno procedimento, ha preso avvio dalle notizie di stampa relative all’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Cremona in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione, alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a ricavare illeciti profitti su scommesse da effettuarsi su partite di calcio. Di tale organizzazione facevano parte diverse persone, alcune delle quali soggette alla giurisdizione della F.I.G.C.. Aperto, pertanto, uno specifico procedimento, la Procura Federale provvedeva a richiedere, alla Procura della Repubblica di Cremona, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 401/1989, in relazione all’art. 116 c.p.p., copia degli atti di possibile interesse sportivo, correlativamente procedendo ad una propria «autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della copiosa documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti e/o informati sui fatti» (cfr. atto di deferimento). L’esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura di Cremona, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell’autonoma attività investigativa svolta dalla Procura Federale, ha consentito di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, consistenti elementi probatori atti a comprovare la illiceità delle condotte dei soggetti deferiti e ad escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto d’indagine. Nell'atto di deferimento, dopo il richiamo alle pronunce definitive rese nell'agosto 2011 e nel luglio di quest'anno in ambito federale con riguardo ad altri, connessi, procedimenti per violazioni analoghe, si dava conto degli esiti fino ad allora prodotti dall'indagine svolta dagli uffici giudiziari di Cremona ed in particolare dell'attività investigativa anteriore e successiva all'emanazione, in data 9 dicembre 2011 da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di quella sede, di un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni imputati, cui veniva contestato, con altre persone sottoposte ad indagini, il delitto associativo di cui agli articoli 416, commi 1, 2, 3 e 5 c.p. e 3 e 4 legge 16 marzo 2006, n. 146 rivolto allo scopo di realizzare, anche a livello transnazionale, delitti di frode in competizione sportiva, alterandone i risultati, sì da conseguire vincite in scommesse effettuate avvalendosi dello strumento della “corruzione” di partecipanti a vario titolo alle competizioni. Sul piano generale, osservava la Procura Federale, come nella complessiva valutazione degli elementi emersi in sede di indagini e di giustizia sia ordinaria sia sportiva occorra considerare che le condotte poste in essere dai tesserati sono risultate finalizzate all’alterazione del risultato delle gare o per motivi di classifica o per l’effettuazione di scommesse dall’esito assicurato, evidenziando, anzi, come, talvolta, le due finalità sopra indicate erano perseguite congiuntamente dagli stessi soggetti agenti. Riteneva, in definitiva, la Procura federale, che, all’esito del complessivo procedimento istruttorio, siano apparse realizzate molteplici condotte finalizzate alla alterazione dello svolgimento e del risultato delle gare, nonché il mancato assolvimento, da parte di alcuni tesserati che erano venuti a conoscenza delle predette condotte, di darne tempestiva comunicazione alla Procura Federale, per come disposto dall'art. 7, comma 7, C.G.S.. In particolare, per quanto riguarda l'incontro di calcio Albinoleffe/Siena del 29.5.2011, la Procura Federale deferiva i sigg.ri:
- Garlini Ruben, Bombardini Davide, Passoni Dario, Sala Luigi e Poloni Mirko, all’epoca dei fatti calciatori della società U.C. Albinoleffe S.r.l., per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S., per avere, prima della gara Albinoleffe/Siena del 29 maggio 2011 (il Garlini ed il Bombardini iniziando tale attività già al termine della gara di andata tra Siena ed Albinoleffe dell’8.1.2011, in adesione ad un invito rivoltogli rispettivamente dai giocatori del Siena, Carobbio e Terzi), in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Albinoleffe/Siena del 29 maggio 2011, in funzione della realizzazione di una vittoria con il minimo scarto di punteggio in favore dell’Albinoleffe; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione; e, per Garlini, Passoni e Poloni, con l’aggravante della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento n. 33pf11-12.
- Carobbio Filippo, Coppola Fernando, Terzi Claudio, Vitiello Roberto e Stellini Cristian, all’epoca dei fatti calciatori della società Siena, e lo Stellini collaboratore tecnico della medesima società, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S., per avere, prima della gara Albinoleffe/Siena del 29 maggio 2011 (il Carobbio ed il Terzi iniziando tale attività già al termine della gara di andata tra Siena ed Albinoleffe dell’8.1.2011, su invito del collaboratore tecnico Stellini), in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Albinoleffe/Siena del 29 maggio 2011, in funzione della realizzazione di una vittoria con il minimo scarto di punteggio in favore dell’Albinoleffe; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione; e, per Carobbio e Vitiello, della pluralità di illeciti commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento nr. 33pf11-12.
- La società U.C. Albinoleffe S.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S., per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società Siena, in occasione della gara Albinoleffe/Siena del 29 maggio 2011. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere;
- La società A.C. Siena S.p.A, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per gli addebiti mossi al proprio collaboratore tecnico ed ai propri calciatori all’epoca dei fatti, come sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S., per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società Albinoleffe, in occasione della gara Albinoleffe/Siena del 29 maggio 2011. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere;
- Carobbio Filippo, Gervasoni Carlo e Cassano Mario, all’epoca dei fatti rispettivamente calciatori dell’A.C. Siena S.p.A. il primo, e del Piacenza F.C. S.p.A. gli altri due, della violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse) C.G.S., il primo, per avere prima acquisito e, quindi, fornito al Gervasoni informazioni sulla gara Albinoleffe/Siena del 29 maggio 2011, oggetto di tentativo di alterazione del risultato, allo scopo di far effettuare una scommessa sull’esito di tale gara, come alterato; il Gervasoni ed il Cassano, per avere effettuato, dopo avere ricevuto le suddette informazioni dal Carobbio, una rilevante scommessa su un under riguardo all’esito della gara in questione, realizzando una consistente vincita in denaro.
- Passoni Dario, all’epoca del fatto calciatore dell’U.C. Albinoleffe S.r.l., per la violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse) C.G.S., per avere prima acquisito e, quindi, fornito a persona al momento del fatto estranea all’ordinamento federale (C.M.), informazioni sulla gara
Albinoleffe/Siena del 29 maggio 2011, oggetto di tentativo di alterazione del risultato, allo scopo di far effettuare, da parte della stessa, una scommessa dall’esito sicuro sul risultato di tale gara, come alterato, per poi riceverne anche un compenso personale in denaro.
- La società A.C. Siena S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 4, comma 2, C.G.S., per l’addebito mosso al proprio calciatore all’epoca dei fatti, Filippo Carobbio, come sopra indicato.
- La società U.C. Albinoleffe S.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 4, comma 2, C.G.S., per l’addebito mosso al proprio calciatore all’epoca dei fatti, Dario Passoni, come sopra indicato;
- L’allenatore Conte Antonio, il Vice allenatore Alessio Angelo, il preparatore dei portieri Savaroni Marco, il preparatore atletico D’Urbano Giorgio ed il capo osservatore tecnico Faggiano Daniele, all’epoca dei fatti tutti tesserati per l’A.C. Siena S.p.A., della violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S., per avere omesso di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Albinoleffe/Siena del 29 maggio 2011, appresi, il primo, nei giorni precedenti la gara e riferiti nel corso della riunione tecnica pre- partita svoltasi poche ore prima della gara in questione, l’Alessio, il Savorani, e il D’Urbano, per come appresi quanto meno nel corso della riunione tecnica pre partita, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento; e dal Faggiano a seguito di un colloquio personale con il calciatore Filippo Carobbio, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.
- la società A.C. Siena S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per gli addebiti mossi ai propri tesserati Conte Antonio, Alessio Angelo, Savorani Marco, D’Urbano Giorgio e Faggiano Daniele.
La decisione impugnata e il dibattimento
All'esito del dibattimento, svoltosi nei giorni 1 e 2 agosto 2012, la Commissione Disciplinare Nazionale, con la decisione indicata in epigrafe, ha inflitto al sig. Terzi Claudio la sanzione della squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei). Avverso la predetta decisione, il sig. Terzi Claudio ha proposto un articolato appello con il quale ha chiesto, in via principale, la riforma integrale della decisione di prime cure, con conseguente proscioglimento da ogni addebito; in via subordinata, ha chiesto la derubricazione della propria condotta nell'ipotesi di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cuimall'art. 1 C.G.S.; in via ulteriormente subordinata, ha chiesto la derubricazione della propria condotta nell'ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 7, comma 7, C.G.S.. Nel corso del dibattimento, svoltosi davanti a questa Corte in data 20 agosto 2012, i difensori del ricorrente ed il Procuratore Federale hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi insistendo nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
I motivi della decisione
Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato e che la decisione impugnata non meriti alcuna delle censure mosse e che, pertanto, debba essere confermata, per effetto del rigetto della impugnazione. Ed invero, le approfondite e capillari indagini, utilmente riversate nel presente procedimento disciplinare, hanno consentito di ritenere raggiunta la prova della sussistenza dell'illecito sportivo aggravato contestato al sig. Terazi Claudio con riferimento alla gara Albinoleffe/Siena del 1° maggio 2011. L’attenta e dettagliata attività investigativa, della giustizia ordinaria prima e di quella federale poi, ha consentito di mettere a disposizione degli organi giudicanti una serie consistente e preziosa di elementi suscettibili di specifica valutazione da parte degli stessi predetti organi, nell’ambito della loro autonomia di giudizio, onde pervenire, nei singoli casi e con riferimento a ciascun soggetto deferito, alle conclusioni di proscioglimento o di affermazione di responsabilità per tutti o parte degli addebiti ascritti. Con riferimento alla gara Albinoleffe/Siena, disputatasi in data 29.5.2012, la Commissione Disciplinare Nazionale è pervenuta alla seguente ricostruzione dei fatti: "Al termine della partita del girone di andata, Stellini chiese a Carobbio e Terzi di andare a parlare, rispettivamente, con Garlini e Bombardini, che ben conoscevano, per comunicare la disponibilità a “sistemare” il risultato della partita di ritorno in ragione delle possibili rispettive esigenze di classifica. Nelle settimane prossime all’incontro di ritorno, l’impegno preso al termine della partita di andata formò oggetto di dibattito all’interno dello spogliatoio del Siena - tra quelli che volevano mantenere fede alla parola data e quelli che volevano provare a vincere il campionato per ottenere, così, il premio promesso dalla Società in caso di ottenimento della prima posizione in classifica – coinvolgendo anche lo staff tecnico e la dirigenza. Mastronunzio, che si disse d’accordo nel lasciare la vittoria all’Albinoleffe solo nel caso in cui analogo comportamento fosse stato tenuto anche in favore dell’Ascoli, squadra in cui aveva in precedenza militato, venne messo, di fatto, per questa ragione, fuori rosa dall’allenatore, in quanto lo “spogliatoio” non era disponibile a lasciare anche la vittoria all’Ascoli. Il giorno prima della gara, Poloni, Sala e Passoni si recarono presso l’albergo in cui il Siena era in ritiro, per “perfezionare” l’intesa con Carobbio. A quell’incontro erano presenti anche Coppola e Vitiello. Carobbio, definita la combine, trasferì l’informazione a Gervasoni per consentirgli di scommettere sul risultato della gara, cosa che Gervasoni fece, unitamente a Cassano, ricavandone una rilevante vincita in denaro. In merito alla attendibilità, in generale, delle dichiarazioni rese da Carobbio agli organi inquirenti, si è già osservato con riferimento al deferimento relativo all’incontro Novara- Siena: in questo caso, a un quadro probatorio comunque completo, si aggiungono le dichiarazioni, autoaccusatorie, di altri deferiti, che confermano i fatti posti a base degli addebiti e che rendono, anch’esse, inattendibili le dichiarazioni rese dagli altri tesserati coinvolti nella vicenda, tendenti a cercare di smentire quanto accaduto. . Per quanto riguarda specificamente le posizioni dei singoli deferiti (con esclusione di quelli per i quali il procedimento si è chiuso ai sensi dell’art. 23 C.G.S.) si osserva che:
a) Bombardini raccolse la proposta fattagli da Terzi al termine della partita d’andata. In questo caso, non vi è prova, agli atti, che il tesserato, successivamente, abbia partecipato, in qualche maniera, alla commissione dell’illecito. Ne consegue che l’addebito del quale deve essere chiamato a rispondere è quello di omessa denuncia e non quello più grave di illecito sportivo;
b) Coppola si è trovato, insieme a Vitiello, a partecipare all’incontro che Carobbio aveva fissato, prima della gara, presso l’albergo del Siena con i giocatori dell’Albinoleffe. È emerso che fu Carobbio a “siglare” l’accordo, avendo così avuto Coppola un ruolo di semplice testimone dell’accaduto. Anche in questo caso, quindi, non vi è prova, agli atti, che il tesserato abbia partecipato alla commissione dell’illecito. Ne consegue che l’addebito del quale deve essere chiamato a rispondere è quello di omessa denuncia e non quello più grave di illecito sportivo;
c) Terzi, al termine della partita di andata, si recò da Bombardini, su incarico di Stellini, per proporre di combinare la partita di ritorno. È quindi assolutamente provata la sua partecipazione all’illecito contestato.
d) per Vitiello vale quanto riferito per Coppola: Vitiello si trovò ad assistere all’incontro avuto con il giocatori dell’Albinoleffe in cui Carobbio perfezionò l’intesa. Anche in questo caso, quindi, non vi è prova, agli atti, che il tesserato abbia partecipato alla commissione dell’illecito. Ne consegue che l’addebito del quale deve essere chiamato a rispondere è quello di omessa denuncia e non quello più grave di illecito sportivo;
d) è provato che Cassano, sfruttando l’informazione data da Carobbio a Gervasoni sull’esito della gara, scommise sul’incontro ricavandone una vincita in denaro di rilevante importo. Cassano, quindi, deve essere riconosciuto responsabile della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità), e 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse), C.G.S.;
e) è provato che Conte fosse a conoscenza della combine. Carobbio, sulla cui attendibiità si è già detto, riferisce che l’impegno a lasciare la vittoria all’Albinoleffe venne preso nel corso di una riunione tecnica, qualche giorno prima dell’incontro, a cui era presente l’intero staff tecnico. Peraltro, a ulteriore conferma che Conte sapesse, vi è la circostanza che Stellini ha ammesso di essere stato egli stesso a dare incarico a Carobbio e Terzi, al termine della gara di andata, di andare a parlare con Garlini e Bombardini per “sistemare” la gara di ritorno. Ed è davvero poco credibile che Conte non fosse a conoscenza dell’iniziativa presa dal suo collaboratore, anche in ragione della personalità e del ruolo che aveva all’interno della Società, ben spiegati dalla dichiarazione resa da Perinetti, il quale ha affermato che l’allenatore aveva un “carattere accentratore” (dichiarazione Perinetti dell’8.3.2012). Ipotizzare che i componenti dello staff tecnico o la squadra prendessero decisioni a insaputa di Conte non è oggettivamente credibile. A sostegno, poi, dell’effettiva conoscenza da parte di Conte dell’intesa, vi è la circostanza relativa al calciatore Mastronunzio. Secondo Carobbio, il compagno di squadra sarebbe stato messo fuori rosa per non aver accettato di partecipare all’accordo. La circostanza che
Mastronunzio, nelle fasi finali del campionato 2010/2011, non abbia più preso parte agli incontri, risulta per tabulas. Conte, chiamato a fornire una spiegazione in merito al perché un giocatore, sino ad allora titolare, non fosse stato più schierato in campo, non ha saputo dare una risposta chiara, rimanendo nel vago. Conte, difatti, ha affermato di “ritenere che lo stesso si fosse infortunato, anche se non ho ricordi precisi in merito” (dichiarazione Conte del 12.7.2012). Risposta, questa, davvero poco credibile, per un allenatore che stava gestendo una rosa di giocatori prossimi, in quel periodo, a raggiungere la promozione e quindi l’obiettivo di un’intera stagione. Né appare credibile quanto sostenuto da Conte in sede dibattimentale, e cioè di aver comunicato a Mastronunzio, prima della gara Modena-Siena, di escluderlo dalla rosa per scarso spirito di gruppo e perché aveva rifiutato di trasferirsi ad abitare a Siena preferendo rimanere a Empoli. È una motivazione davvero poco credibile, perché non sufficiente a far ritenere ragionevole l’esclusione di un titolare dalla rosa, a poche giornate dal termine della stagione, e perché, inoltre, Conte ha dimostrato di non ricordare tali circostanze quando è stato sentito in data 12.7.2012 Ne consegue che Conte sia responsabile dell’addebito contestato. Ai fini della qualificazione della fattispecie, Conte deve essere chiamato a rispondere di omessa denuncia, in quanto agli atti è stata raggiunta solo la prova che fosse a conoscenza della combine e non che vi abbia preso parte;
f) le risultanze agli atti confermano che alla riunione tecnica fosse presente lo staff tecnico, nelle persone dell’allenatore Conte, del suo vice Alessio, del collaboratore Stellini, del preparatore dei portiere Savorani, oltre che l’intera rosa dei convocati. Dello staff tecnico, a fronte della chiusura dei procedimenti ex art. 23 C.G.S. per i tesserati Stellini e Savorani, resta da definire la posizione di Alessio, il quale, in qualità di “vice”, ha preso parte alla riunione tecnica nella quale si è parlato della combine. La sua responsabilità, in conseguenza, sia per il ruolo rivestito, sia perché non risulta che lo stesso abbia parlato pubblicamente del suddetto accordo, è minore rispetto a quella del Conte, ma concreta la medesima violazione disciplinare, in quanto anch’egli a conoscenza dell’illecito: quindi, la contestazione è di omessa denuncia. In conclusione, le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6, per Terzi, quella degli artt. 1, comma 1, e 6, comma 1, per Cassano e quella dell’art. 7, comma 7, per Alessio, Conte, Bombardini, Coppola e Vitiello. Per Passoni, Poloni, Sala, Carobbio, Gervasoni, Stellini, Savorani, D’Uubano, Garlini e Faggiano e società Albinoleffe e Siena è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.."
Questa Corte ritiene che gli elementi, addotti con l'atto di appello, non siano in grado di scalfire la ricostruzione, del tutto convincente e scevra da vizi, operata dai Giudici di prime cure. Ed invero, risulta provato che, al termine dell'incontro di andata Siena-Albinoleffe, il Terzi si sia recato, su espresso incarico di Stellini (stretto collaboratore dell'allenatore Conte) e unitamente al compagno di squadra Carobbio, presso lo spogliatoio dell'Albinoleffe per comunicare al calciatore Bombardini (al quale era legato da rapporti di amicizia) la disponibilità dello spogliatoio del Siena ad accomodare la partita di ritorno a vantaggio della squadra che avesse avuto bisogno di punti. Al proposito, questa Corte osserva come si tratti di una prassi, molto diffusa sul finire dei campionati di calcio, di "accomodamento" del risultato degli incontri di calcio che andrebbe in ogni modo estirpata in quanto costituisce l'humus nel quale possono proliferare (come nel caso che ci occupa al pari di altri verificatisi nel recente passato) vicende che si traducono in veri e propri illeciti sportivi. Non vi è dubbio, pertanto, che l'ambasciata, svolta dal Terzi, abbia costituito il momento iniziale di quella vera e propria serie causale che ha condotto alla alterazione del regolare svolgimento e del conseguente risultato dell'incontro di calcio Albinoleffe/Siena disputatosi in data 29.5.2011. Quanto, poi, alla circostanza, valorizzata dalla difesa del Terzi, che lo Stellini, in sede di audizione davanti alla Procura Federale, abbia riferito di avere incaricato della predetta ambasciata solo il Carobbio e non il Terzi, si osserva come lo Stellini si sia limitato ad affermare di non ricordare se avesse incaricato di recarsi presso lo spogliatoio dell'Albinoleffe anche un altro giocatore, oltre al Carobbio; peraltro, la mancata menzione del calciatore Terzi, da parte di Stellini, ben potrebbe giustificarsi con la volontà di quest'ultimo di salvaguardare l'odierno appellante da conseguenze disciplinari; esigenza che non sussisteva con riferimento al Carobbio che, come noto, aveva già ammesso le proprie responsabilità. Quanto, infine, al fatto che il Bombardini (destinatario dell'ambasciata del Terzi) sia stato ritenuto responsabile solo di omessa denuncia e non della più grave ipotesi di illecito sportivo, si evidenzia come le conclusioni, cui è pervenuta la C.D.N., non siano affatto irragionevoli, atteso che, con riferimento al Bombardini, non sono emersi elementi tali da potere affermare che lo stesso abbia dato un contributo causale alla combine; contributo che, invece, deve ritenersi sussistente con riferimento al Terzi per le ragioni più sopra evidenziate. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Terzi Claudio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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