F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 04 Settembre 2012 e su www.figc.it 14) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA QUALIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI CALCIATORI FERDINANDO COPPOLA E ROBERTO VITIELLO, DELL’ART. 7 COMMA 7 C.G.S. E DELLE RELATIVE SANZIONI INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE/SIENA DEL 29.5.2011, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 537/1075PF11-12/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 04 Settembre 2012 e su www.figc.it 14) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA QUALIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI CALCIATORI FERDINANDO COPPOLA E ROBERTO VITIELLO, DELL’ART. 7 COMMA 7 C.G.S. E DELLE RELATIVE SANZIONI INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE/SIENA DEL 29.5.2011, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 537/1075PF11-12/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) Con atto del 13.8.2012 (prot. n. 879/1075pf11-12/SP/mg), la Procura Federale ha proposto ricorso ex artt. 37 e 42 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.12) nella parte in cui è stata riconosciuta la responsabilità dei calciatori Coppola Ferdinando e Vitiello Roberto per la violazione dell’obbligo di denunciare, senza indugio, alla Procura Federale fatti integranti illecito sportivo (obbligo imposto dal comma 7 dell’art. 7 C.G.S), in relazione all'incontro di calcio, Albinoleffe-Siena del 29.5.2011. La Procura Federale ha, in particolare, contestato la riqualificazione, operata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, della condotta posta in essere dal Vitiello e dal Coppola in relazione all'incontro di calcio, Albinoleffe/Siena del 29.5.2011, in termini di omessa denuncia anziché di illecito sportivo, come, invece, configurato in sede di deferimento. I signori Vitiello Roberto e Coppola Ferdinando hanno puntualmente controdedotto in ordine all'appello della Procura Federale con memorie rispettivamente del 14.8.2012 e del 16.8.2012. In via preliminare (e limitatamente all'appello proposto dalla Procura Federale con riferimento al calciatore Vitiello), questa Corte osserva come l'impugnativa ponga profili problematici relativi all'ammissibilità atteso che potrebbe discutersi se sussista, in capo all'Organo requirente appellante, un concreto interesse a contestare, alla stregua di una mera diversa qualificazione dei fatti, una decisione che ha irrogato al Vitiello la sanzione concretamente richiesta dalla stessa Procura Federale. Può, comunque, prescindersi dal predetto profilo di inammissibilità, attesa l'infondatezza, nel merito, dell'appello proposto dalla Procura Federale. Secondo l'assunto della Procura Federale, la partecipazione del Vitiello e del Coppola all'incontro con i tesserati dell'Albinoleffe, avvenuto, presso il ritiro del Siena, la sera prima della disputa dell'incontro, integrerebbe gli estremi del contributo causale rispetto alla commissione dell'illecito sportivo. Tale conclusione non può essere condivisa. Come noto, la giurisprudenza penale ritiene che la presenza inerte nel luogo e nel momento in cui il reato viene perpetrato, non sussistendo un obbligo giuridico di impedire l’evento, non è punibile se non si concretizza in un contributo significativo: la presenza fisica durante la realizzazione di un reato potrebbe semmai integrare una forma di partecipazione psichica e quindi di concorso morale nel reato, quando abbia rappresentato uno stimolo, una rassicurazione per l’esecutore (cfr., da ultimo, Cass., Sez. III penale, 28 settembre 2011, n. 35150). Facendo applicazione dei superiori principi giurisprudenziali alla fattispecie dell'illecito sportivo, si osserva come per la configurazione di quest'ultimo sia necessario l'apporto di un contributo causale idoneo ed efficiente rispetto all'alterazione del regolare svolgimento ovvero del risultato di un incontro di calcio; non è, pertanto, configurabile un concorso meramente morale rispetto ad un illecito sportivo. Alla luce di quanto sopra, la presenza fisica di un tesserato nel luogo in cui si sta perfezionando un accordo volto alla realizzazione di una combine, ove non si concretizzi in un contributo materiale che presenti valenza causale rispetto alla commissione dell'illecito sportivo, può al limite far configurare, in capo al predetto tesserato, l’ipotesi di un obbligo di denuncia, ove previsto, come nella specie, dall’ordinamento settoriale. Quanto sopra vale a ritenere infondato l'appello della Procura Federale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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