F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 05 Settembre 2012 e su www.figc.it 3) RICORSO DEL CALCIATORE GUBERTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/SAMPDORIA DEL 23.4.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 542/463 PF10-11/SP/MG DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 05 Settembre 2012 e su www.figc.it
3) RICORSO DEL CALCIATORE GUBERTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/SAMPDORIA DEL 23.4.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 542/463 PF10-11/SP/MG DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
Con atto del 25.7.2012 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale, fra gli altri, il calciatore Stefano Guberti, all’epoca dei fatti tesserato per la società U.C. Sampdoria S.p.A., per rispondere della violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S., per avere, prima della gara Bari/Sampdoria del 23.4.2011, in concorso con altri soggetti tesserati e non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di tale gara, prendendo contatti con il calciatore del Bari Andrea Masiello, che a sua volta interessava della proposta illecita il compagno di squadra Marco Rossi, dal quale otteneva la relativa disponibilità alla partecipazione all’alterazione. Con deliberazione pubblicata sul Com. Uff. n. 12/CND del 10.8.2012, la Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che le accuse formulate a carico del tesserato deferito apparirebbero adeguatamente provate dalle dichiarazioni rese dinnanzi all’A.G. di Bari ed alla Procura Federale dai vari soggetti coinvolti nella vicenda e che tali dichiarazioni accusatorie troverebbero molteplici riscontri oggettivi, ha inflitto al calciatore Stefano Guberti la sanzione della squalifica per anni tre. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo gravame il medesimo Guberti, articolando un complesso di motivi incentrati sostanzialmente sull’inattendibilità e sull’inconferenza delle dichiarazioni rese a suo carico dal Masiello, oltre che sull’inconsistenza dei pretesi riscontri oggettivi delle stesse. Il ricorrente, nel contestare le conclusioni cui è giunta la pronuncia impugnata, che ha invece reputato le accuse rivolte al ricorrente univoche, logiche e reiterate, si duole anche del fatto che l’impugnata decisione abbia attribuito rilievo alla dichiarazioni de relato dei soggetti non tesserati coinvolti nella vicenda, vale a dire il Giacobbe ed il Carella All’udienza del 21 agosto 2012 avanti a questa Corte di Giustizia sono intervenuti, ribadendo le argomentazioni a sostegno delle rispettive posizioni e confermando le conclusioni già precisate nei propri scritti difensivi, il Procuratore Federale ed i difensori del Guberti. Il formulato ricorso non appare meritevole di accoglimento, non evidenziando lo stesso, né sussistendo a giudizio di questa Corte, motivi sostanziali per discostarsi dalla decisione assunta dall’Organo di Giustizia Sportiva di prime cure. Ed infatti, seppure appare indubbio che le dichiarazioni rese nelle varie sedi investigative dai diversi soggetti che hanno riferito dell’iniziativa assunta dal Guberti non siano fra loro
perfettamente coincidenti, nonché che quelle rilasciate dal Masiello in momenti successivi presentino profili di non uniformità di contenuti descrittivi, è altrettanto indubitabile che tutte tali dichiarazioni, nella loro sostanziale univocità e convergenza, non risultano mai in contrasto le une con le altre; inoltre, le divergenze fra esse rilevabili attengono esclusivamente ad elementi fattuali secondari, marginali e di contorno, sussistendo al contrario piena concordia in ordine alle circostanze principali riferite dai soggetti escussi, pienamente fondanti la responsabilità dell’incolpato in ordine ai fatti e per il titolo al medesimo ascritti. D’altro canto, a corroborare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nella vicenda - in particolare dal Masiello e dal Guarino - ed a fondamento della tesi accusatoria sussiste a carico del calciatore deferito un complesso indiziario di assoluta rilevanza, al quale concorrono elementi presuntivi di natura oggettiva, gravi, precisi e concordanti, tali da conferire un elevatissimo grado di attendibilità alla ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale, che appare alla luce di essi estremamente verosimile. Indubitabile, in primo luogo, appare la circostanza che il Guberti, nella mattinata del 17 aprile 2011 si sia recato a Bari proveniente da Milano (ove la serata precedente si era disputata la gara Milan/Sampdoria), ciò risultando pacificamente ed univocamente non solo dalle dichiarazioni del Masiello, ma anche e soprattutto dalle ammissioni dello stesso ricorrente, che a suffragio della circostanza ha prodotto il biglietto aereo utilizzato per tale viaggio. Identica considerazione deve essere svolta relativamente alla circostanza dell’incontro Guberti - Masiello, riferita da quest’ultimo, ammessa dal ricorrente e confermata dalle dichiarazioni rese sul punto dal Guarino, presente all’incontro. Incontestato dal ricorrente appare pure il luogo dell’incontro, che viene identificato dal Masiello e confermato dal Guarino in una stanza dell’Hotel Oriente, sito nel centro del capoluogo pugliese. Sostanzialmente, dunque, le contestazioni del Guberti in ordine alla ricostruzione degli eventi operata dalla Procura Federale nel proprio atto di deferimento si incentrano tutte e solo sui motivi dell’incontro con il Masiello e sul contenuto del colloquio fra essi intercorso, non apparendo alla Corte rilevante l’esatta determinazione della durata dell’incontro medesimo, sulla quale non esiste concordanza di elementi probatori. Ai fini del perfezionamento del tentativo di combine che la Procura Federale ha contestato al Guberti, infatti, appare del tutto indifferente che l’incontro fra questi ed il Masiello sia effettivamente durato dieci minuti (come ammesso dallo stesso Guberti), ovvero un’ora ed oltre (come riferito dal Guarino), apparendo del tutto sufficiente alla formulazione della richiesta di alterazione del risultato della gara in questione anche il minore dei due predetti lassi temporali. Venendo, dunque, al contenuto del colloquio intercorso fra Guberti e Masiello, appare a questa Corte assistita da sufficienti e concludenti aspetti probatori e corroborata da concordanti e precisi elementi indiziari la tesi fattuale sulla quale la Procura Federale fonda la contestazione di illecito sportivo a carico del Guberti. Il Masiello, infatti, ha nelle diverse sedi sempre riferito, con univocità e concordanza di versioni, della richiesta formulatagli dal Guberti di assicurare alla Sampdoria un esito vittorioso della gara che si sarebbe disputata la domenica successiva con il Bari. Appare oggettivamente verosimile, d’altro canto, che in considerazione della posizione in classifica delle due compagini all’epoca dei fatti, il Guberti potesse astrattamente aspirare ad una possibile disponibilità del Bari, già retrocesso, a concedere alla compagine ligure l’acquisizione di tre punti fondamentali per le residue speranze della stessa di permanenza in Serie A. Da questo punto di vista, pertanto, appare a questa Corte ultronea ogni indagine volta a stabilire se vi sia effettivamente stata o meno una proposta di corresponsione di denaro da parte del Guberti al Masiello, ed in caso affermativo a determinarne la provenienza, rivestendo indubitabilmente di per sé sola rilevanza causale determinante, ai fini del perfezionamento dell’illecito disciplinare contestato al Guberti, la mera richiesta di alterazione del risultato della gara, ancorché la stessa sia stata in ipotesi avanzata, per così dire, a titolo gratuito e di cortesia. Ulteriori univoci, precisi e concordanti elementi indiziari a carico del Guberti, altresì idonei a costituire adeguato riscontro oggettivo alle dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti dal Masiello, sono costituiti dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è sviluppata la sequenza fattuale oggetto di indagine. In primo luogo, appare del tutto inverosimile la motivazione addotta dalla difesa del Guberti a giustificazione della presenza dello stesso nel capoluogo pugliese la domenica antecedente la gara Bari - Sampdoria. Avverso la tesi della visita a vecchi amici - si pensi, peraltro, da un lato che il Guberti ha militato nelle file del Bari appena sei mesi, dall’altro che non ha fornito alcuna prova di ulteriori precedenti o successivi soggiorni a Bari, infine che non risulta affatto legato da un particolare rapporto di amicizia con il Masiello – militano, infatti, una pluralità di concordanti elementi presuntivi, che fanno convergere nella direzione della soluzione diametralmente opposta a quella pretesa dalla difesa dell’incolpato: si pensi al fatto che il Guberti, dopo aver preso parte (seppure senza entrare in campo) alla gara Milan/Bari disputata alle ore 20,45 del giorno 16.4.2011 e quindi conclusasi in tarda serata, la mattina successiva si alza prestissimo per recarsi all’aeroporto di Linate e trasferirsi a Bari, con un biglietto acquistato solo lo stesso 16.4.2011 (e cioè senza avere in alcun modo programmato la pretesa visita di cortesia a vecchi amici). Giunto a Bari si trasferisce in una camera di albergo e qui incontra in via riservata e quasi clandestina il Masiello, che si trovava in città perché quel giorno non aveva seguito la propria squadra impegnata in trasferta a Cesena in quanto squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata di campionato. La circostanza, dedotta dalla difesa del Guberti in grado di appello, relativa alla sospensione dei permessi post gara e del ritiro “punitivo” per i calciatori della Sampdoria a partire dal giorno 18.4.2011, lungi dal dimostrare, come si vorrebbe, che lo stesso si sarebbe recato a Bari il giorno 17.4.2011 in quanto ne avrebbe avuto la possibilità solo quel giorno, milita invece a favore della comprova ulteriore della tesi accusatoria, apparendo quanto meno singolare, per non dire del tutto inverosimile, che il deferito si sia recato a Bari proprio in quell’unico giorno di libertà, in vista di un’intera settimana di ritiro con la squadra, decidendo di sottoporsi ad un lungo e non programmato viaggio per vedere amici, invece di passare la giornata di riposo con la compagna incinta. Il tutto, va notato, la domenica antecedente la gara Bari/Sampdoria. Ed è proprio questo l’elemento di maggiore e decisivo rilievo ai fini del riscontro oggettivo dell’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal Masiello: come correttamente ha rilevato l’impugnata decisione, infatti, è elemento di grave ed assoluto sospetto il fatto che due calciatori, militanti in compagini che si dovranno affrontare da lì a sette giorni, si incontrino nel segreto di una stanza d’albergo, soprattutto quando uno di essi affronta un viaggio di oltre ottocento chilometri per ottenere un colloquio con l’altro per il tramite di una comune amicizia. D’altro canto, dalle carte processuali emerge come l’intrinseca e potenziale illiceità del motivo di tale incontro sia stata appieno percepita dallo stesso allenatore del Bari, Bortolo Mutti, il quale, nel corso di un allenamento svolto nella settimana antecedente la gara in esame, ebbe a redarguire lo stesso Masiello per il solo fatto di avere incontrato il Guberti, ritenendo quindi sospetto e poco opportuno un tale incontro, pur non essendo appieno a conoscenza dei motivi dello stesso. Da tale circostanza, quanto meno, si ricava che evidentemente nell’ambiente la gara in questione era comunemente ritenuta ad alto rischio di combine, risultando ulteriormente confermata l’infondatezza e la non verosimiglianza della tesi, sostenuta dalla difesa del ricorrente, della casualità dell’incontro Guberti - Masiello. Nondimeno del tutto infondate si appalesano le censure articolate nel proprio reclamo dalla difesa del Guberti in relazione all’inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie svolte dal Masiello, non solo in considerazione dell’indiscutibile convergenza degli elementi di riscontro oggettivo a suffragio delle stesse, ma anche in virtù dell’imprecisione degli elementi fattuali posti a fondamento del censure medesime. Si pensi, ad esempio, alla contestazione relativa alla dichiarazione resa dal Masiello in ordine al diverbio avvenuto in campo fra lo stesso ed il Guberti, che la difesa di questi taccia di non credibilità: tale dichiarazione, al contrario, appare del tutto verosimile in quanto il Masiello stesso colloca il diverbio a “circa 20 minuti dalla fine della partita”, in un momento in cui il Guberti si trovava effettivamente ancora sul terreno di gioco, essendo stato sostituito al 28° minuto del secondo tempo (come verificato presso gli archivi della Lega calcio) e non al 18° minuto (come sostenuto dalla difesa del reclamante). Va inoltre rilevato come del tutto destituiti di fondamento si appalesino gli ulteriori motivi di censura sviluppati dal reclamante nel proprio atto di gravame, in particolare in ordine alla denunciata inattendibilità delle dichiarazioni rese a sostegno della tesi accusatoria del Masiello da parte del Carella e del Giacobbe, che sarebbero oltretutto, sempre secondo la tesi difensiva, inutilizzabili in quanto relative a circostanze apprese de relato. A ben vedere, nella surriferita ottica dell’assoluta solidità dell’impianto probatorio ed indiziario a carico del Guberti, tali dichiarazioni de relato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del medesimo, non svolgono alcuna particolare funzione di riscontro oggettivo di quelle auto ed etero accusatorie effettuate dal Masiello, le quali trovano sufficienti e decisivi riscontri oggettivi nelle predette risultanze probatorie e nel delineato complesso indiziario, che le rafforza in misura essenziale ai fini del raggiungimento del pieno convincimento della Corte in ordine alla responsabilità del calciatore deferito per le violazioni regolamentari al medesimo ascritte. Mette conto, conclusivamente, di rilevare come priva di pregio risulti anche l’ulteriore censura articolata dalla difesa del reclamante, secondo la quale la gravata decisione avrebbe errato nell’attribuire peso decisivo alle dichiarazioni accusatorie del Masiello, in ragione della sua scarsa attendibilità, che risulterebbe confermata dal giudizio che sul medesimo ha rassegnato il GIP di Bari. Appare con ogni evidenza, infatti, come il suddetto parere - secondo il quale il Masiello risulterebbe “ispirato più dalla volontà di nascondere il protocollo associativo cui direttamente aderisce che da quella di fornire un leale ausilio all’operato dell’A.G.” - sia stato elaborato con esclusivo riferimento alla posizione assunta dal calciatore nell’ambito delle indagini sul cd. Calcio scommesse, con il quale la specifica vicenda in questione nulla ha effettivamente a che vedere. Appare, perciò, del tutto inverosimile che il Masiello abbia reso noto agli inquirenti il tentativo del Guberti di alterare il risultato della gara in questione, del tutto estraneo all’ambito delle scommesse, al fine di sottrarsi parzialmente alle proprie responsabilità derivanti dall’appartenenza all’associazione dedita all’attività illecita in tale settore. In definitiva, il proposto ricorso deve essere respinto, con conferma integrale della decisione impugnata. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Guberti Stefano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 05 Settembre 2012 e su www.figc.it 3) RICORSO DEL CALCIATORE GUBERTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/SAMPDORIA DEL 23.4.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 542/463 PF10-11/SP/MG DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)"