F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 17 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 07 Settembre 2012 e su www.figc.it 2) DEFERIMENTO DELL’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE D. P. TESSERATO IN FAVORE DELLA A.C.D. ASTI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING.
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 17 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 07 Settembre 2012 e su www.figc.it
2) DEFERIMENTO DELL’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE D. P. TESSERATO IN FAVORE DELLA A.C.D. ASTI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING.
Con provvedimento di deferimento in data 28.5.2012, l’Ufficio della Procura Antidoping deferiva l’atleta D. P., tesserato per la A.C.D. Asti Calcio affiliata alla F.I.G.C., trovato positivo per presenza di Metabolita di Tetraidrocannabinolo in concentrazione superiore alla soglia limite, in occasione del controllo antidoping disposto al termine della gara di Campionato di Serie D – Girone A Novese – Asti, disputatasi a Novi Ligure in data 29.4.2012, chiedendo l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 4.4 delle Norme sportive Antidoping (ex art. 10.4 del Codice WADA) per mesi 3, a far data dalla decisione di questa Corte e detratto il periodo pre-sofferto in base alla sospensione in via cautelare disposta in data 22.5.2012 da questa Corte. Deduceva l’Ufficio di Procura che il predetto calciatore non chiedeva l’effettuazione di controanalisi e veniva pertanto convocato per essere ascoltato in merito all’addebito disciplinare contestato per il giorno 4.6.2012. In data 24.5.2012, perveniva all’Ufficio Procura Antidoping un fax col quale l’atleta deferito informava di essere impossibilitato a presentarsi a causa di problemi familiari ed ammetteva le sue responsabilità, riconoscendo di aver fumato una canna con amici al termine di una cena svoltasi sette giorni prima del controllo antidoping, ma di non averlo fatto per incrementare la prestazione sportiva neppure sapendo che la cannabis rientrasse tra le sostanze vietate dalla normativa antidoping. A giudizio dell’Ufficio di Procura Antidoping, giudizio che questa Corte condivide e fa proprio, nella fattispecie sussistono elementi certi di colpevolezza dell’atleta deferito attesa la sua stessa ammissione di responsabilità, ma anche elementi che fanno ritenere sufficientemente dimostrata l’assenza di un intento volto ad incrementare la prestazione sportiva, anche in ragione delle risultanze analitiche della concentrazione riscontrata. Il comportamento tenuto dal calciatore, inoltre, è stato collaborativo. Questa Corte ritiene pertanto pacificamente sussistente la responsabilità ascritta al calciatore deferito per assunzione di sostanza vietata, stante l’intervenuta ammissione dell’atleta, e, conseguentemente, accertata la violazione disciplinare contestata e congrua la sanzione richiesta. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore D.P. la sanzione della squalifica per mesi 3 a decorrere dalla sospensione cautelare.
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