F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 17 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 07 Settembre 2012 e su www.figc.it 3) RICORSO DEL G.S.D. RINASCITA CORALLINI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE IL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. DALLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A., IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ROBERTO VITIELLO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 30.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 17 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 07 Settembre 2012 e su www.figc.it 3) RICORSO DEL G.S.D. RINASCITA CORALLINI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE IL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. DALLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A., IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ROBERTO VITIELLO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 30.3.2012) Con ricorso in data 8.6.2012, la G.S.D. Rinascita Corallini ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera di cui al Com. Uff. n. 17/D relativo alla riunione del 29.3.2012 con la quale la Commissione Vertenze Economiche ha rigettato il reclamo proposto dalla stessa G.S.D. Rinascita Corallini avverso la certificazione dell’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. relativa al premio alla carriera ad essa dovuto con riferimento al calciatore Roberto Vitiello. Lamenta la ricorrente che la C.V.E., come prima di essa l’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C., avrebbero ingiustamente negato il premio alla carriera dovuto dall’A.C. Siena S.p.A. in relazione al debutto in Seria A del citato calciatore, avvenuto in data 11.9.2011 nel corso della gara Catania/Siena, per carenza di valida e formale documentazione probatoria in ordine al tesseramento del suddetto calciatore con la G.S.D. Rinascita Corallini per le Stagioni Sportive 1995/1996 e 1996/1997. In particolare, si duole la ricorrente del fatto che la C.V.E., disattendendo le indicazioni di cui alla circolare n. 7 del 4.9.2007 della L.N.D., non avrebbe ritenuto prova sufficiente del tesseramento la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal calciatore, in difetto della documentazione ufficiale pacificamente non disponibile, né l’ulteriore documentazione offerta, consistente in copie di articoli di giornali e fotografie dell’epoca. L’A.C. Siena S.p.A. non ha contro dedotto né dinanzi alla C.V.E. né dinanzi a questa Corte. Il reclamo è fondato e merita accoglimento, dal momento che risulta assolto dalla ricorrente, in linea con i precedenti di questa Corte, dalla stessa ricorrente correttamente richiamati e dai quali non c’è ragione di discostarsi, in termini da ritenersi sufficienti avuto riguardo alle circostanze date ed al tempo da allora trascorso, l’onere di provare il tesseramento del calciatore Vitiello per le Stagioni Sportive 1995/1996 e 1996/1997. In particolare, merita giusta considerazione, ai fini che qui interessano, la Dichiarazione personale sostitutiva dell’atto di notorietà resa in data 3.11.2011, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/00, dal calciatore Vitiello, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace da parte del pubblico ufficiale incaricato. Il Vitiello ha invero dichiarato di essere stato tesserato con la allora G.S. Rinascita (la cui denominazione è poi stata modificata in G.S.D. Rinascita Corallini) nella Stagione Sportiva 1995/1996 e 1996/1997, assumendosi le responsabilità di legge. Ritiene questa Corte particolarmente significativa detta dichiarazione in quanto resa dal calciatore, nonostante le conseguenze economiche negative da essa discendenti per l’A.C. Siena, al momento in cui lo stesso risultava tesserato proprio per l’A.C. Siena, società che lo ha fatto esordire in Serie A. Detta dichiarazione, la cui sottoscrizione come detto è stata debitamente autenticata, è poi confortata da altra documentazione prodotta dal ricorrente che, pur avendo efficacia solo indiziaria, consente di far ritenere sussistenti nella fattispecie plurimi e convergenti elementi di prova in ordine al tesseramento del Vitiello presso la reclamante per le Stagioni Sportive 1995/1996 e 1996/1997. Né, per converso, appare condivisibile la motivazione addotta dalla decisione impugnata per escludere che la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio sottoscritta dal Vitiello possa essere sufficiente ai fini che qui interessano, posto che risulterebbe altrimenti effettivamente impossibile per la ricorrente fornire la prova del tesseramento nella di lei incolpevole mancanza degli atti ufficiali. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal G.S.D. Rinascita Corallini di Torre del Greco (Napoli), determina il premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F. dovuto dalla A.C. Siena S.p.A. in favore della G.S.D. Rinascita Corallini, a seguito di tesseramento del calciatore Roberto Vitiello, nell’importo di € 36.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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