COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 06.09.2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POGGIO DEGLI ULIVI R. CURI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2013 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE ALESSIO DI BATTISTA IN RELAZIONE ALLA GARA TERAMO CALCIO S.R.L. / A.S.D. POGGIO DEGLI ULIVI R. CURI, DISPUTATA IL 10.06.12, PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI, “FASCIA B “(C.U. n° 71 DEL 14.06.12 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 06.09.2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POGGIO DEGLI ULIVI R. CURI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2013 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE ALESSIO DI BATTISTA IN RELAZIONE ALLA GARA TERAMO CALCIO S.R.L. / A.S.D. POGGIO DEGLI ULIVI R. CURI, DISPUTATA IL 10.06.12, PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI, “FASCIA B “(C.U. n° 71 DEL 14.06.12 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Poggio degli Ulivi R. Curi ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il calciatore Alessio di Battista, tirato con violenza il pallone sul volto dell’arbitro, facendogli cadere il fischietto e procurandogli dolore. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, in quanto il calciatore scaraventava il pallone con una mano sul terreno di gioco e in direzione dell’arbitro solo per porre in essere le proteste alla decisione adottata, ma senza intenzione di colpire l’arbitro e, comunque, pentendosi del gesto. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto, ha confermato la versione dei fatti dedotta dall’appellante e, quindi, la non volontarietà del gesto. Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, la sanzione inflitta può essere ridotta, tenuto conto che la condotta posta in essere non può considerarsi quale atto di violenza, bensì come protesta. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Alessio di Battista fino al 30.11.2012, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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