COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 30.08.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’ARBITRO EFFETTIVO ANDREA CAMPOLI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 30.08.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’ARBITRO EFFETTIVO ANDREA CAMPOLI La Procura Federale con nota del 4 aprile 2012 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale per il Lazio l’Arbitro Effettivo Andrea Campoli della sezione di Latina per violazione degli articoli 1 comma 1 del CGS e 40 comma 1 e 3 lettere a), c) e g) del regolamento dell’A.I.A. A sostegno del deferimento deduceva che l’Arbitro Campoli nell’anno 2006, svolgendo le funzioni di assistente di parte per l società Pontinia Calcio aveva aggredito l’Arbitro durante la gara Pontinia Calcio – Polisportiva Carso del 17-12-2006. A seguito di quell’episodio il competente Giudice Sportivo gli aveva irrogato la squalifica per anni cinque. Successivamente il predetto aveva frequentato il corso per Arbitri di calcio e nel compilare il modulo d’iscrizione aveva occultato, dichiarando il falso, l’esistenza del provvedimento disciplinare a suo carico, peraltro ancora in essere. Conseguita l’idoneità al termine del corso aveva poi arbitrato gare dall’ottobre 2010 al novembre 2011 quando la predetta squalifica era ancora in corso. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava al deferito termine per la produzione di scritti difensivi. Faceva pervenire articolata memoria difensiva il deferito che preliminarmente eccepiva l’esistenza di giudicato sulla violazione contestata a seguito di delibera assunta dalla Commissione Disciplinare Regionale dell’A.I.A. per gli stessi fatti con delibera n. 150 assunta nella riunione del 2 maggio 2012. Con tale delibera era stata comminata al deferito la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sette per la violazione degli articoli 40 comma 1 e 3 lett. G del regolamento AIA. Nel merito contestava altresì di aver mai sottoscritto dichiarazioni mendaci, in quanto il modulo a cui si faceva riferimento nel deferimento non conteneva l’esplicita attestazione di assenza di sanzioni disciplinari in ambito federale e di aver completamento ignorato la vigenza del provvedimento disciplinare a suo carico in quanto, all’epoca, i dirigenti della società dove operava gli avevano assicurato che, a seguito di reclamo, la sanzione comminata era stata annullata in quanto l’Arbitro aveva cambiato la sua versione dei fatti. Chiedeva quindi il proscioglimento. Alla riunione partecipava il deferito che insisteva, tramite il suo difensore, nelle argomentazioni già abbondantemente esposte nella memoria difensiva. Il rappresentante della Procura Federale insisteva invece per l’accoglimento delle richieste, contestando l’esistenza del giudicato sui medesimi fatti,e richiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per anni tre. Ritiene preliminarmente la Commissione che l’invocato “ne bis in idem” sussista almeno parzialmente. Non vi è dubbio dalla lettura degli atti che i fatti contestati siano identici sia nel procedimento innanzi alla Giurisdizione domestica dell’AIA sia in quello Federale. Si contesta al Campoli di aver occultato la sua condizione di squalificato all’atto dell’iscrizione al corso arbitri e di aver poi arbitrato per oltre un anno in posizione di squalifica. Il fatto ha causato una violazione di due norme, poste a presidio l’una del regolare andamento dell’attività sportiva, l’articolo 1 comma 1 del CGS, e l’altra della disciplina interna all’associazione arbitrale, l’articolo 40 del regolamento. Le due violazioni, pur scaturenti da un unico comportamento, sono volte a presidiare interessi diversi e sono oggetto di giurisdizione diversa, quella federale e quella dell’associazione arbitrale. Quindi il Campoli non può essere giudicato due volte per la violazione dell’articolo 40 del regolamento arbitrale, e va di conseguenza prosciolto in questa sede da tale addebito. Per quanto attiene la violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS va invece affermato che tale violazione, per quanto qui interessi, sussiste. Infatti, per il principio della conoscenza legale delle decisioni degli Organi Disciplinari pubblicate sui comunicati ufficiali, il Campoli non può affermare di non sapere di essere stato squalificato e non si può che constatare che, nel periodo di inibizione, abbia svolto attività sportiva irregolarmente, addirittura arbitrando delle gare ufficiali. E’ ben vero che il modulo a cui si fa riferimento nel deferimento non contenga in effetti la esplicita richiesta dell’assenza di pendenza di provvedimenti disciplinari in ambito federale, ma è altrettanto vero che il Campoli abbia violato la norma generale che impone ai soggetti in corso di inibizione o squalifica di svolgere qualsiasi attività sportiva od agonistica in ambito federale. In termini di sanzione disciplinare, va però grandemente ridimensionata la richiesta della Procura Federale, essendo cadute per le motivazioni appena illustrate, sia la contestazione della violazione dell’articolo 40 del regolamento AIA, sia l’accusa di falso e di mendacio, e quindi si ritiene congrua una sanzione in linea con quella già adottata dalla Commissione Disciplinare dell’AIA. In termini di esecuzione è appena il caso di precisare che la inibizione irrogata è di specie diversa rispetto a quella già comminata dalla Commissione Disciplinare dell’AIA in quanto quella si limita alla sospensione dall’attività arbitrale esterna, rimanendo a carico del sanzionato tutti gli altri oneri associativi, mentre l’inibizione comminata in ambito federale inibisce qualsiasi attività sportiva. Le due sanzioni dovranno quindi coesistere sommando gli effetti a carico del tesserato. Tutto ciò premesso la Commissione disciplinare territoriale DELIBERA Di ritenere il deferito Campoli Andrea, arbitro effettivo della sezione di Latina, responsabile della violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS e per l’effetto di comminargli la sanzione dell’inibizione per mesi sette a decorrere dal 2.12.2012, data di scadenza della precedente sanzione.
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