COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 30.08.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. SIMONE CAMMERTONI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 DEL C.G.S., E 61 COMMA 6 DELLE NOIF, DEI SIGG.RI LUCA CAPPUCCINI E MAURO IACCHETTI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E 61 COMMA 5 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ ATLETICO GROTTAFERRATA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 30.08.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. SIMONE CAMMERTONI
PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI
ARTT. 10 COMMA 2 DEL C.G.S., E 61 COMMA 6 DELLE NOIF, DEI SIGG.RI LUCA
CAPPUCCINI E MAURO IACCHETTI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI
ALL’ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E 61 COMMA 5
DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ ATLETICO GROTTAFERRATA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI
1 E 2 DEL C.G.S..
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio trasmetteva alla Procura Federale in data 15.5.2012 la
denuncia avanzata dalla Società V.J.S. VELLETRI, in cui segnalava la partecipazione irregolare
del calciatore CAMMERTONI SIMONE della Società ATLETICO GROTTAFERRATA, in cinque
gare del Campionato di Promozione ed esattamente:
contro la Società SAMAGOR il 26.2.2012; CAVA DEI SELCI del 4.3.2012; VJS VELLETRI
l’11.3.2012; PALOCCO il 18.3.2012 e AUDACE GENAZZANO il 25.3.2012.
Il Collaboratore della Procura Federale esperiva le opportune indagini, in base alle quali rilevava
che il calciatore CAMMERTONI della Società ATLETICO GROTTAFERRATA, partecipava
illegittimamente alle suddette cinque gare, in quanto il tesseramento del calciatore in data
23.1.2012 veniva respinto per carenza di documentazione.
La Società ATLETICO GROTTAFERRATA non si attivava non provvedendo ad inoltrare all’Ufficio
Tesseramento l’ integrazione documentale richiesta.
Malgrado ciò la Procura Federale rilevava che la società ATLETICO GROTTAFERRATA, come si
evince dalla documentazione in atti, inseriva il nominativo del predetto calciatore nelle 5 distinte di
gara che venivano sottoscritte dal Dirigente MAURO IACCHETTI (4 gare) e dal Presidente LUCA
CAPPUCCINI (1 gara), in cui entrambi dichiaravano la regolarità del tesseramento dei partecipanti
alla gara.
Pone in evidenza il Collaboratore Federale che negli incontri del 26.2.2012 e 4.3.2012 il
CAMMERTONI veniva inserito in distinta tra i calciatori di riserva e non utilizzato nelle citate gare,
precisando però che tale situazione comporta ugualmente un rilievo disciplinare, così come
riconosciuto da consolidata giurisprudenza al riguardo.
In conseguenza di tutto ciò la Procura Federale riteneva di deferire a questa Commissione
Disciplinare Territoriale, i soggetti indicati in titolo per le violazioni loro ascritte e riportate in
oggetto.
Alla riunione indetta da questa Commissione era presente il Rappresentante della Procura, mentre
per gli altri deferiti nessuno compariva né pervenivano memorie difensive.
La Procura insiste per la responsabilità dei deferiti, chiedendo per il calciatore SIMONE
CAMMERTONI la squalifica per 3 giornate, per il Presidente LUCA CAPPUCCINI l’inibizione per
60 giorni, per il Dirigente MAURO IACCHETTI l’inibizione per 90 giorni e per la Società ATLETICO
GROTTAFERRATA 3 punti di penalizzazione e l’ammenda di € 2.000
La Commissione Disciplinare ritiene innanzitutto che i fatti ascritti siano documentalmente provati e
concretizzino le violazioni contestate.
Va quindi fissata la sanzione per i deferiti ed in tal senso la Commissione ritiene che venga
applicata una sanzione pari al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla irregolarità del
Campionato.
Nel caso in esame appare evidente l’irregolarità sullo svolgimento finale del Campionato. In
relazione alle pene richieste dalla Procura, le stesse appaiono congrue.
Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, e di applicare al calciatore
CAMMERTONI SIMONE la squalifica per 3 gare, al Presidente CAPPUCCINI LUCA l’inibizione per
60 giorni e per il Dirigente MAURO IACCHETTI per 90 giorni.
Nulla a carico della Società ATLETICO GROTTAFERRATA in quanto inattiva dal 20.7.2012.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione.
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