COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 30.08.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL DIRIGENTE DELL’A.S.D. MORLUPO, SIG. RODARI ALESSANDRO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61 DELLE NOIF , DELL’ALLENATORE CERVELLONI MAURIZIO , PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., DEI CALCIATORI DELL’ A.S.D. MORLUPO , TARGUSI LEONARDO E GALEOTTI ALESSANDRO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 3 DEL C.G.S., E DELLA SOCIETA’ ASD MORLUPO PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA , AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 30.08.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL DIRIGENTE DELL'A.S.D.
MORLUPO, SIG. RODARI ALESSANDRO PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 COMMA 1 DEL
C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 61 DELLE NOIF , DELL'ALLENATORE CERVELLONI
MAURIZIO , PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., DEI CALCIATORI
DELL' A.S.D. MORLUPO , TARGUSI LEONARDO E GALEOTTI ALESSANDRO PER
VIOLAZIONE DELL'ART.1 COMMA 3 DEL C.G.S., E DELLA SOCIETA’ ASD MORLUPO PER
RESPONSABILITA' OGGETTIVA , AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio , con nota del 19.01.2012, ha trasmesso alla Procura
Federale l'esposto presentato dal Presidente della Società Atletico Roma XX e i relativi atti della
gara di Campionato Giovanissimi Provinciali , Atletico Roma XX - A.S.D. Morlupo dell’ 08.01.2012,
in cui segnalava un episodio verificatasi in detta competizione all'atto del riconoscimento dei
giocatori del Morlupo , da parte dell'arbitro.
Il direttore di gara verificava la mancata corrispondenza di identità tra il giocatore che aveva
risposto all’appello, rispetto a quello indicato in distinta e pertanto sollecitava i dirigenti del Morlupo
alla sostituzione del giocatore, che avveniva immediatamente con altro giocatore inserito nella
lista. L’arbitro non riportava l’episodio nel suo referto.
Rilevato, dall’esito delle indagini e dell’audizione del direttore di gara, Sig. Donato Belloro e del
dirigente della Società Atletico Roma XX, che gli stessi confermavano l’occorso, e che
successivamente la Procura accertava che il calciatore Targusi Leonardo, inserito nella distinta
dell’ASD Morlupo, non corrispondeva al calciatore effettivamente presente al momento
dell’appello, ma ad altro calciatore che presumibilmente era Galeotti Alessandro.
Considerato altresì, che tale distinta veniva controfirmata dal dirigente della Società Morlupo, Sig.
Rodari Alessandro e che lo stesso allenatore Cervelloni Maurizio era certamente a conoscenza
dell’episodio, la Procura ha inteso deferire i soggetti indicati in epigrafe per le violazioni loro
ascritte.
Nell’udienza prefissata dalla Commissione Disciplinare , nessuno compariva per i deferiti e la
Procura concludeva per l’affermazione di responsabilità a carico dei deferiti chiedendo, per Rodari
Alessandro tre mesi di inibizione , per Cervelloni Maurizio due mesi di squalifica, per i calciatori
Targusi Leonardo e Galeotti Alessandro un mese di squalifica e in fine per la Società ASD Morlupo
euro 500,00 di ammenda.
La Commissione Disciplinare ritiene i fatti sussistere e pienamente provati dalla produzione
documentale e dai relativi atti istruttori espletati. Tra l’altro l’assenza di memorie e degli stessi
deferiti dal procedimento innanzi a questo Organo giudicante impedisce di trovare a loro favore
qualsivoglia argomento a discarico.
Atteso, che la fattispecie di cui trattasi, costituisce grave e rilevante abuso, per la sostituzione di
persona avvenuta in occasione del riconoscimento da parte dell'arbitro, dei calciatori iscritti in
lista prima della gara Atletico Roma XX – Morlupo;
Valutate le diverse responsabilità di tutti i soggetti deferiti, per tali motivi le sanzioni richieste dalla
Procura meritano in una attenta analisi, essere meglio commisurate alla reale portata e gravità dei
fatti.
Tutto ciò premesso;
DELIBERA
Di infliggere al dirigente accompagnatore della ASD MORLUPO Sig. RODARI ALESSANDRO,
l’inibizione di mesi sei, all’allenatore della medesima Società , Sig. CERVELLONI MAURIZIO , la
squalifica di mesi cinque. Ai calciatori della ASD MORLUPO, TARGUSI LEONARDO e GALEOTTI
ALESSANDRO, quattro mesi di squalifica, alla Società ASD MORLUPO, euro 500,00 di ammenda.
Di trasmettere gli atti alla Procura per gli accertamenti di competenza relativi alla condotta del
Direttore di gara, Sig. BELLORO DONATO.
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione.
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