COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 30.08.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL DIRIGENTE DELL’A.S.D. MORLUPO, SIG. RODARI ALESSANDRO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61 DELLE NOIF , DELL’ALLENATORE CERVELLONI MAURIZIO , PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., DEI CALCIATORI DELL’ A.S.D. MORLUPO , TARGUSI LEONARDO E GALEOTTI ALESSANDRO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 3 DEL C.G.S., E DELLA SOCIETA’ ASD MORLUPO PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA , AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 30.08.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL DIRIGENTE DELL'A.S.D. MORLUPO, SIG. RODARI ALESSANDRO PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 61 DELLE NOIF , DELL'ALLENATORE CERVELLONI MAURIZIO , PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., DEI CALCIATORI DELL' A.S.D. MORLUPO , TARGUSI LEONARDO E GALEOTTI ALESSANDRO PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 COMMA 3 DEL C.G.S., E DELLA SOCIETA’ ASD MORLUPO PER RESPONSABILITA' OGGETTIVA , AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio , con nota del 19.01.2012, ha trasmesso alla Procura Federale l'esposto presentato dal Presidente della Società Atletico Roma XX e i relativi atti della gara di Campionato Giovanissimi Provinciali , Atletico Roma XX - A.S.D. Morlupo dell’ 08.01.2012, in cui segnalava un episodio verificatasi in detta competizione all'atto del riconoscimento dei giocatori del Morlupo , da parte dell'arbitro. Il direttore di gara verificava la mancata corrispondenza di identità tra il giocatore che aveva risposto all’appello, rispetto a quello indicato in distinta e pertanto sollecitava i dirigenti del Morlupo alla sostituzione del giocatore, che avveniva immediatamente con altro giocatore inserito nella lista. L’arbitro non riportava l’episodio nel suo referto. Rilevato, dall’esito delle indagini e dell’audizione del direttore di gara, Sig. Donato Belloro e del dirigente della Società Atletico Roma XX, che gli stessi confermavano l’occorso, e che successivamente la Procura accertava che il calciatore Targusi Leonardo, inserito nella distinta dell’ASD Morlupo, non corrispondeva al calciatore effettivamente presente al momento dell’appello, ma ad altro calciatore che presumibilmente era Galeotti Alessandro. Considerato altresì, che tale distinta veniva controfirmata dal dirigente della Società Morlupo, Sig. Rodari Alessandro e che lo stesso allenatore Cervelloni Maurizio era certamente a conoscenza dell’episodio, la Procura ha inteso deferire i soggetti indicati in epigrafe per le violazioni loro ascritte. Nell’udienza prefissata dalla Commissione Disciplinare , nessuno compariva per i deferiti e la Procura concludeva per l’affermazione di responsabilità a carico dei deferiti chiedendo, per Rodari Alessandro tre mesi di inibizione , per Cervelloni Maurizio due mesi di squalifica, per i calciatori Targusi Leonardo e Galeotti Alessandro un mese di squalifica e in fine per la Società ASD Morlupo euro 500,00 di ammenda. La Commissione Disciplinare ritiene i fatti sussistere e pienamente provati dalla produzione documentale e dai relativi atti istruttori espletati. Tra l’altro l’assenza di memorie e degli stessi deferiti dal procedimento innanzi a questo Organo giudicante impedisce di trovare a loro favore qualsivoglia argomento a discarico. Atteso, che la fattispecie di cui trattasi, costituisce grave e rilevante abuso, per la sostituzione di persona avvenuta in occasione del riconoscimento da parte dell'arbitro, dei calciatori iscritti in lista prima della gara Atletico Roma XX – Morlupo; Valutate le diverse responsabilità di tutti i soggetti deferiti, per tali motivi le sanzioni richieste dalla Procura meritano in una attenta analisi, essere meglio commisurate alla reale portata e gravità dei fatti. Tutto ciò premesso; DELIBERA Di infliggere al dirigente accompagnatore della ASD MORLUPO Sig. RODARI ALESSANDRO, l’inibizione di mesi sei, all’allenatore della medesima Società , Sig. CERVELLONI MAURIZIO , la squalifica di mesi cinque. Ai calciatori della ASD MORLUPO, TARGUSI LEONARDO e GALEOTTI ALESSANDRO, quattro mesi di squalifica, alla Società ASD MORLUPO, euro 500,00 di ammenda. Di trasmettere gli atti alla Procura per gli accertamenti di competenza relativi alla condotta del Direttore di gara, Sig. BELLORO DONATO. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione.
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