COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 10/09/2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MAGI MARCO, BAIOCCO GIONATA, A.S.D. REAL CASTELFIDARDO ED A.S.D. REAL MONTECO’

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 10/09/2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MAGI MARCO, BAIOCCO GIONATA, A.S.D. REAL CASTELFIDARDO ED A.S.D. REAL MONTECO’ Con provvedimento del 3 luglio 2012 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - MAGI Marco, all’epoca dei fatti presidente dell’A.S.D. Real Castelfidardo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in riferimento agli artt. 38, comma 1, delle NOIF e 33, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico per avere: - consentito al sig. Minnozzi Massimo, tecnico abilitato, di essere inserito, quale allenatore, nelle distinte degli incontri dal 10 settembre 2011 all’8 ottobre 2011, disputati dall’A.S.D. Real Castelfidardo, non in costanza di tesseramento con la stessa società; - permesso e consentito l’inserimento del nominativo del medesimo tecnico nel foglio censimento della società, per la stagione sportiva 2011/2011, con la qualifica di Consigliere, in assenza della dovuta istanza di sospensione dai ruoli del settore tecnico di appartenenza da parte del sig. Minnozzi Massimo; - BAIOCCO Gionata, all’epoca dei fatti presidente dell’A.S.D. Real Montecò, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Cgs, in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 4, delle NOIF per avere: - contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, consentendo al sig. Minnozzi Massimo di svolgere attività tecnica per l’A.S.D. Real Montecò, seppur lo stesso avesse già svolto medesima attività nella stagione sportiva 2011/2012, a favore della consorella A.S.D. Real Castelfidardo; - l’A.S.D. REAL CASTELFIDARDO e l’A.S.D. REAL MONTECO’, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili ai rispettivi Presidenti ed al tecnico sig. Minnozzi Massimo, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Cgs. Con nota del 27 luglio 2012 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale della F.I.G.C., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie, istanze e quanto altro ritenuto utile ai fini della difesa. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, gli incolpati Magi Marco e l’A.S.D. Real Castelfidardo, con unico atto, hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, hanno chiesto, in via principale, il proscioglimento da ogni contestata violazione; in subordine, stante anche la loro fattiva collaborazione, l’applicazione del minimo della pena. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e, per le parti deferite, Magi Marco, in proprio e quale legale rappresentante dell’A.S.D. Real Castelfidardo, assistite dal medesimo difensore. Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di irrogazione delle sanzioni come da verbale di udienza. I deferiti presenti, riportandosi alla memoria in atti, insistevano nelle richieste ivi formulate. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. Motivi della decisione La Commissione, letti gli atti del procedimento, ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene quanto segue. Dall’espletata istruttoria, risulta provato, peraltro non contestato, che: - Minnozzi Massimo, allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, nella domanda di iscrizione (modello 6) al Campionato di Seconda Categoria del CRM nella stagione sportiva 2011/2012, fu indicato sia come dirigente consigliere che come allenatore dell’A.S.D. Real Castelfidardo; - lo stesso Minnozzi non fu tesserato come tecnico per l’A.S.D. Real Castelfidardo, nonostante prestasse l’attività di allenatore per detta società, effettuando la preparazione atletica della prima squadra fin dal 17 agosto 2011 e partecipando a due gare di Coppa e quattro di Campionato, fino al 15 ottobre 2011, data del suo esonero; - il Minnozzi percepì in data 26 ottobre 2011 dalla ridetta Società la somma di € 450,00, formalmente a titolo di rimborso spese sostenute come dirigente, in realtà quale compenso per l’attività svolta come allenatore; - il ridetto tecnico fu tesserato come allenatore, con immissione nel ruolo a far data dal 23 gennaio 2012, quindi, nella stessa stagione sportiva, a favore dell’A.S.D. Real Montecò, partecipante al medesimo Campionato di Seconda Categoria Regionale. Con le condotte sopra descritte, appaiono violate le disposizioni di cui: - all’art. 38, 1° comma, delle NOIF che impongono al Tecnico iscritto negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico di chiedere il tesseramento per la società per la quale intende prestare la propria attività; - all’art. 38, 1° comma, del Regolamento del Settore Tecnico secondo le quali il Tecnico, nel corso della medesima stagione sportiva, non può tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse. Viceversa, non appare violata la norma di cui all’art. 33, 1° comma, del Regolamento del Settore Tecnico: il Minnozzi, infatti, non avrebbe dovuto chiedere la sospensione dall’Albo poichè intendeva svolgere l’attività di dirigente nella stessa società per la quale avrebbe espletato l’attività di allenatore. I Presidenti delle due società, ciascuno per la parte che li riguarda, devono, pertanto, rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Cgs per avere permesso le specifiche violazioni sopra descritte. A tali declaratorie consegue, ex art. 4, commi 1 e 2, del Cgs, la responsabilità diretta ed oggettiva delle società deferite. Eventuali ulteriori violazioni, ancorchè ravvisabili, non possono essere ascritte ai soggetti coinvolti in difetto di specifica contestazione. P.Q.M. la Commissione, in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe, applica a ciascuno dei deferiti le seguenti sanzioni: - MAGI Marco: mesi due di inibizione; - BAIOCCO Gionata: mesi quattro di inibizione; - A.S.D. REAL CASTELFIDARDO: ammenda di € 500,00 (cinquecento/00; - A.S.D. REAL MONTECO’: ammenda di € 1.000,00 (mille/00). -
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