COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 06/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società PEROSA FOOTBALL CLUB A.S.D. avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 74 del 7.6.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara PEROSA – BEINASCO disputata in data 3.6.2012, Campionato Prima Categoria – Play-Out
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 06/09/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società PEROSA FOOTBALL CLUB A.S.D. avverso decisione del Giudice
Sportivo inclusa in C.U. n. 74 del 7.6.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta,
in relazione alla gara PEROSA - BEINASCO disputata in data 3.6.2012, Campionato Prima
Categoria – Play-Out
Con ricorso inviato in data 20.8.2012, la Società PEROSA FOOTBALL CLUB si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il giocatore DANESE Luca con la squalifica
fino al 31.12.2012 e ne chiede la riduzione.
Tuttavia l’esame nel merito è precluso in quanto, ai sensi dell’art. 46 comma 4 C.G.S., “I ricorsi di
secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il settimo giorno
successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che
si intende impugnare”. Il presente ricorso è stato proposto a distanza di circa due mesi dalla
pubblicazione del comunicato.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara
INAMMISSIBILE
il ricorso proposto dalla Società A.S.D. PEROSA FOOTBALL CLUB, disponendo il pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
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