COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 04/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 5/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. DE DOMENICO MASSIMO (Dirigente) Sig. PULIAFITO GIOVANNI (Dirigente) Società POL. D. RIVIERA DELLO STRETTO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 04/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 5/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. DE DOMENICO MASSIMO (Dirigente) Sig. PULIAFITO GIOVANNI (Dirigente) Società POL. D. RIVIERA DELLO STRETTO La Procura Federale, con nota 466pf10-11/GS/reg del 05/06/2012 ha deferito le parti sopra indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: i dirigenti delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 38 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.; la Società per violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale del 04/09/2012, non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria difensiva a mezzo della quale hanno chiesto l’assoluzione avendo commesso “qualche errore” in assoluta buonafede, per inesperienza, subito sanando le irregolarità appena riconosciute. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione a carico del dirigente sig. De Domenico della sanzione della inibizione per mesi tre; a carico del dirigente sig. Puliafito della sanzione della inibizione per mesi due; a carico della Società della sanzione dell'ammenda di € 600,00. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che il deferimento sia fondato. In particolare si evidenzia che i dirigenti in questione, in gare disputate dalla Società deferita militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel campionato regionale di prima categoria, hanno più volte inserito in distinta il nominativo del tecnico Sig. Salpietro Giacomo pur non essendo lo stesso regolarmente tesserato, sottoscrivendo il documento agli effetti normativi vigenti. P.Q.M. Dispone applicarsi: Al dirigenti Sigg. De Domenico Massimo e Puliafito Giovanni, della Soc. Pol. D. Riviera dell Stretto, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1) ciascuno; alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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