COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 11/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 1/A A.S.D. SAN GREGORIO (CT) avverso squalifica calciatore Strano Gabriele sino al 30/11/2012 – Gara Coppa Italia Eccellenza Misterbianco/San Gregorio del 25/08/2012 – C.U. N° 37 pubblicato il 28/08//2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 11/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 1/A A.S.D. SAN GREGORIO (CT) avverso squalifica calciatore Strano Gabriele sino al 30/11/2012 - Gara Coppa Italia Eccellenza Misterbianco/San Gregorio del 25/08/2012 – C.U. N° 37 pubblicato il 28/08//2012. Con appello spedito il 4 settembre 2012 a questa Commissione Disciplinare Territoriale, la Società A.S.D. San Gregorio, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale, a mezzo della quale il calciatore Strano Gabriele è stato squalificato fino al 30/11/2012 per grave atto di violenza nei confronti di un avversario. Preliminarmente questa Commissione rileva che l’appello in questione è tempestivo pur trattandosi di una gara di Coppa Italia Eccellenza. Infatti la riduzione dei termini di cui al C.U. n.44/A del 22 agosto 2012 della F.I.G.C. e 34 del 23 agosto 2012 del Comitato Regionale Sicilia ha effetto solo per quei procedimenti che possono avere incidenza sul risultato delle gare, con la conseguenza che per i procedimenti che non vanno ad inficiare il risultato della gara trovano applicazione i normali termini di cui al CGS. Nel merito l'appello non può trovare accoglimento in quanto esso si appalesa inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 6 CGS, poichè redatto in forma assolutamente generica atteso che la reclamante, pur ammettendo i fatti nella loro intrinseca gravità (il calciatore Strano colpiva un giocatore avversario dapprima con un calcio alla gamba e successivamente con pugni al volto e calci all’addome), si limita a chiedere clemenza senza addurre alcuna motivazione specifica in ordine alla chiesta riduzione della pena, che in ogni caso risulta congrua in relazione ai fatti posti in essere dal calciatore. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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