COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 11/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 2/A A.S.D. IGEA VIRTUS BARCELLONA (ME) avverso squalifica dell’allenatore Ferrara Pasquale sino al 5/10/2012 – Gara Coppa Italia Promozione Sacro Cuore Milazzo/Igea Virtus Barcellona del 03/09/2012 – C.U. N° 47 del 04/09/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 11/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 2/A A.S.D. IGEA VIRTUS BARCELLONA (ME) avverso squalifica dell’allenatore Ferrara Pasquale sino al 5/10/2012 - Gara Coppa Italia Promozione Sacro Cuore Milazzo/Igea Virtus Barcellona del 03/09/2012 – C.U. N° 47 del 04/09/2012. Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Igea Virtus Barcellona, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale, a mezzo della quale l’allenatore sig. Ferrara Pasquale è stato squalificato fino al 5 ottobre 2012 “per grave contegno offensivo nei confronti del direttore di gara”. L'appellante, pur ammettendo i fatti, ne dà una versione riduttiva. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue: I rapporti del Direttore di gara e degli assistenti arbitrali, come è noto, costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. TaliI rapporti descrivono in maniera puntuale le frasi gravemente offensive profferite dall’allenatore nei confronti del direttore di gara. Ne consegue che le considerazioni a discolpa espresse dall'appellante non possono essere utilizzate ai fini di una riduzione della sanzione, che peraltro appare congrua e proporzionata alla fattispecie. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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