LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 21/08/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP Il Giudice Sportivo
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 21/08/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
TIM CUP
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del terzo turno eliminatorio sostenitori
delle Società Bologna, Juve Stabia, Palermo, Torino hanno, in violazione della normativa di
cui all’art. 12 n 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore
materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.