F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012 Procedimento disciplinare a carico di GIANLUCA CANNISTRARO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012 Procedimento disciplinare a carico di GIANLUCA CANNISTRARO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Cannistraro è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 17, comma 4, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione all’art. 38, comma 1, delle Noif per omissione nella richiesta di tesseramento a favore della Società GSD Enna Calcio oltreché per non aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle quote annuali al Settore Tecnico; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/10/2012. Ritenuto che: - i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati P.Q.M. dichiara il sig. GIANLUCA CANNISTRARO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 20/10/2012.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it