F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012 Procedimento disciplinare a carico di MARCELLO CASU
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012
Procedimento disciplinare a carico di MARCELLO CASU – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Casu è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
C.G.S. in relazione all’art. 35, comma 1-2-3, del Regolamento del Settore Tecnico per
aver predisposto deliberatamente il proprio accordo economico e la propria richiesta di
tesseramento per la ss 2010/11 in favore della ASD Comprensorio Tanagro apponendo
in maniera apocrifa la firma dello stesso Presidente;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 20/01/2013;
- tenuto conto delle argomentazioni del deferito come da separato verbale.
Ritenuto che:
- il deferimento ha per oggetto la presunta falsificazione di una firma da parte del
deferito in calce all’accordo economico;
- peraltro detta falsità non è stata sufficientemente comprovata dalla Procura federale e
tantomeno in capo al deferito;
- anzi la circostanza, pacifica, che il deferito abbia svolto per mesi le mansioni tecniche
per le quali era stato tesserato dimostrano l’effettiva sussistenza del rapporto mai
messa in discussione se non, guarda caso, allorquando il deferito ha avanzato le
proprie pretese economiche
P.Q.M.
proscioglie il sig. MARCELLO CASU dall’addebito disciplinare contestatogli.