F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012 Procedimento disciplinare a carico di MANUEL MASOERO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012
Procedimento disciplinare a carico di MANUEL MASOERO – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin
con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Masoero è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
C.G.S. in relazione agli artt. 35, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore
Tecnico e in relazione all’art. 38, comma 1, delle Noif per aver prestato la propria
attività a favore della US Cannobiese Mergozzo pur essendo tesserato nella stessa ss
2010/11 per la consorella AC Castelletese;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 20/10/2012;
- tenuto conto delle memorie difensive inviate dal deferito in data 18/07/2012.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano comprovati dalle concordanti dichiarazioni rese
da numerosi calciatori tesserati per la US Cannobiese Mergozzo
P.Q.M.
dichiara il sig. MANUEL MASOERO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
20/10/2012.