F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012 Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO VITAGLIANO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012 Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO VITAGLIANO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Vitagliano è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione al CU n. 1 ss 2010/11 del SGS per aver acconsentito di svolgere attività di carattere tecnico ad un raduno non autorizzato di giovani calciatori; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/09/2012; - tenuto conto delle memorie difensive del 23/04/2012. Ritenuto che: - i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati ed ammesso dal deferito con la propria memoria difensiva P.Q.M. dichiara il sig. ALESSANDRO VITAGLIANO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 15/09/2012.
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