F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012 Procedimento disciplinare a carico di SALVATORE LO CICERO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012 Procedimento disciplinare a carico di SALVATORE LO CICERO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Lo Cicero è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 3, del C.G.S. per non essersi presentato, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura federale presso la sede del Comitato Regionale Sicilia; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/09/2012. Ritenuto che: - il Lo Cicero è stato deferito per non essersi presentato dinnanzi alla Procura federale nonostante l’asserita rituale convocazione a mezzo telegramma; - peraltro, dagli atti acquisiti (come al solito solo in fotocopia) non risulta comprovata l’avvenuta effettiva consegna di detto telegramma di convocazione al deferito; - pertanto in mancanza di detta prova, adeguandosi all’indirizzo giurisprudenziale del supremo consesso della Giustizia sportiva domestica, il deferito non può essere ritenuto responsabile P.Q.M. proscioglie il sig. SALVATORE LO CICERO dall’addebito contestatogli
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it