F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012 Procedimento disciplinare a carico di ANDREA MANFRIN
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012
Procedimento disciplinare a carico di ANDREA MANFRIN – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Manfrin è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
C.G.S. in relazione all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in
relazione all’art. 38, comma 1, delle Noif per aver svolto l’attività di tecnico in favore
della Asd Charvensod Aosta Calcio in mancanza di tesseramento, non ottemperando,
inoltre, al vincolo di tesseramento previsto all’art. 3 del CU n. 111 del 15/03/2011 del
Settore Tecnico che prevede per gli ammessi in sovrannumero per chiamata diretta del
Comitato Regionale un espresso divieto per i due anni successivi alla conseguita
abilitazione a tesserarsi per una società e comunque di svolgere attività di tecnico per il
medesimo periodo;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 20/11/2012.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati dalle distinte di
gara
P.Q.M.
dichiara il sig. ANDREA MANFRIN responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
20/11/2012.