F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012 Procedimento disciplinare a carico di SEBASTIANO TORO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012 Procedimento disciplinare a carico di SEBASTIANO TORO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Toro è stato deferito: o con un primo procedimento per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 20, 31, comma 1, 33, comma 1 e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed anche in riferimento all’art. 38, comma 1, delle Noif per aver svolto nelle ss 2010/11 e 2011/12 funzioni dirigenziali per la società Asd Atletico Bolzano senza aver richiesto la sospensione dall’Albo dei Tecnici presso il Settore Tecnico; per aver svolto per parti delle ss 2010/11 e 2011/12 attività di tecnico per la Asd Atletico Bolzano senza formalizzare il relativo tesseramento; per aver indetto, a seguito delle sue dimissioni, una riunione con alcuni genitori di giovani calciatori da lui in precedenza allenati, per poi organizzare e dirigere con gli stessi sedute di allenamento autonome e non autorizzate, ben consapevole che tali atleti, fossero in costanza di tesseramento con l’originaria società di appartenenza o con un secondo procedimento per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico poiché nella sua veste di dirigente della ASD Atletico Bolzano ha tenuto un comportamento antisportivo utilizzando dati sensibili di natura riservata allo scopo di conseguire il trasferimento di giovani calciatori dalla Stella Azzurra alla Atletico Bolzano formulando inoltre giudizi lesivi su altri tesserati e per essere stato inserito nella tessera impersonale da parte della Società US Stella Azzurra ASD senza richiedere la preventiva sospensione dall’Albo del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 33 del relativo Regolamento; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/11/2012 per il primo deferimento e fino al 20/01/2013 per il secondo; - tenuto conto delle argomentazioni del deferito come da separato verbale. Ritenuto che: - preliminarmente i due procedimenti debbano essere riuniti, stante l’evidente connessione soggettiva, per ragioni di economia processuale; - i fatti tutti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati oltreché confermati dalle numerose e concordanti testimonianze raccolte in sede di indagine P.Q.M. dichiara il sig. SEBASTIANO TORO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 20/05/2013.
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