COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 13/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 8 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : – Vannucci Paolo, Presidente della Società Junior Lucchese A.S.D., al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione al paragrafo 11 – 3 del C.U. n. 1 – 2010/2011 del S.G.S.; – Società Junior Luccehese A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, c. 1, del C.G.S. in conseguenza di quanto attribuito al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 13/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 8 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : - Vannucci Paolo, Presidente della Società Junior Lucchese A.S.D., al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione al paragrafo 11 - 3 del C.U. n. 1 - 2010/2011 del S.G.S.; - Società Junior Luccehese A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, c. 1, del C.G.S. in conseguenza di quanto attribuito al proprio Presidente. Nel corso dell’istruttoria, avviata a seguito delle segnalazioni rispettivamente del Delegato Provinciale S.G.S. di Massa, del Coordinatore Regionale del medesimo Settore ed, infine, del Presidente del C.R. Toscana, la Procura Federale acquisiva, oltre la necessaria prova documentale, le dichiarazioni rese dal Dirigente della Scuola Calcio dell’A.S.D. Sporting Massese, Sig. Carlo Volpini. Detto Dirigente, confermando di aver organizzato un Torneo Giovanile nei mesi di settembre - ottobre 2010 senza aver chiesto la prescritta autorizzazione federale, se ne addossava ogni responsabilità ed indicava quali erano state le Società che vi avevano partecipato e, tra queste, anche la Società A.S.D. Fortis Lucchese 1905. Con il provvedimento n. 462/2012 la Procura Federale deferiva tutte le Società ed i Dirigenti indicati dall’organizzatore per cui questa Commissione disponeva la convocazione delle parti per il 13 aprile c.a. assumendo, in detta data, i conseguenti provvedimenti disciplinari (C.U. n. 58 del 18/4/2012). Nel corso del dibattimento veniva rilevata la estraneità della Società A.S.D. Fortis Lucchese 1905 che era stata originariamente indicata dall’organizzatore del Torneo e, successivamente, scagionata da questi con nota scritta inviata - nelle more del procedimento - alla predetta Società. Conseguentemente il Collegio, stralciandone la posizione dal contesto, rinviava gli atti relativi alla Procura Federale così formulando il provvedimento”…affinché alla luce di quanto emerso nel corso del dibattimento assuma i provvedimenti che riterrà opportuni.” . L’Ufficio Inquirente, appurati i fatti, accertato che la Società A.S.D. Fortis Lucchese 1905 non aveva in effetti partecipato alla manifestazione irregolare e che l’incolpazione era avvenuta a causa delle erronee indicazioni fornite dall’organizzatore del Torneo, peraltro ritrattate come sopra detto, ha disposto, con nota n. 1131/2012, il deferimento nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe avendone rilevata la responsabilità. Da ciò ha avuto avvio il presente procedimento. Effettuate le notifiche la Commissione dà atto che, nonostante la ritualità delle convocazioni, sia il Dirigente in proprio che la Società sono assenti. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore. In apertura di dibattimento l’Avvocato, rileva l’assoluta identità delle posizioni sia del Dirigente che della Società con quanto contestato agli altri tesserati oggetto del precedente deferimento per cui, richiamando le argomentazioni svolte in quella sede, chiede che nei confronti degli odierni deferiti vengano applicate le medesime sanzioni inflitte in quella circostanza che così quantifica: - al Presidente della Società Junior Lucchese A.S.D., la inibizione per mesi 2 (due); - alla Società deferita, ammenda di € 300,00. (trecento. Chiuso il dibattimento la Commissione in sede di decisione non può che condividere l’assunto del rappresentante della Procura Federale. Infatti la fattispecie qui in esame, come già sopra indicato, è stata esaminata da questa C.D. in ordine al medesimo Torneo, ed in riferimento alle altre Società partecipanti. Le relative decisioni sono passate in giudicato. C.U. N. 18 del 13/09/2012 – pag. 525 Nel caso di specie si osserva che la Società Junior Lucchese A.S.D. ha indubbiamente partecipato al Torneo organizzato dall’A.S.D. Sporting Massese come dimostra anche la dichiarazione scritta spontaneamente rilasciata dall’organizzatore alla Società A.S.D. Fortis Lucchese 1905 ed allegata al precedente deferimento. In via indiretta la partecipazione dell’incolpata emerge dagli articoli di stampa che, per quanto non determinanti, ne hanno confermato la partecipazione. Accertati i fatti, rilevato che in questa sede non viene esplicata alcuna attività difensiva, la C.D.T. ritiene, con riferimento alla entità delle sanzioni da comminarsi, di non dover discostarsi dalla precedente decisione in ordine sia alle motivazioni che ritiene qui integralmente riportate “per relationem”, sia in ordine all’entità delle sanzioni da comminare. P.Q.M. infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: - al Presidente della Società Junior Lucchese A.S.D., la inibizione per mesi 2 (due); - alla Società deferita, ammenda di € 300,00 (trecento).
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