DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 13/09/2012 MAPELLOBONATE CALCIO – ALZANO CENE 1909 S.R.L
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°10 del 13/09/2012
MAPELLOBONATE CALCIO - ALZANO CENE 1909 S.R.L
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo proposto a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Mapello Bonate Calcio con cui si chiede sia
inflitta alla società Alzano Cene la punizione sportiva della perdita della gara per inosservanza della disposizione di cui al
C.U. nº 1, lett b) ( impiego giovani calciatori), del Dipartimento Interregionale;
OSSERVA
Il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto;
Risulta in modo pacifico dagli atti ufficiali di gara che dal 28º del secondo tempo la società Alzano Cene, a seguito di una
sostituzione, schierava in campo un solo calciatore classe 93 anzichè due come previsto dal citato C.U. ;
PQM
delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla società Alzano cene la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio do 0-3
3) di non addebitare la tassa di reclamo.