COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 31/08/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA ITALIA DI ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. VILLABIAGIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA DI COPPA ITALIA DI ECCELLENZA CANNARA-VILLABIAGIO DISPUTATA A CANNARA IL 26.8.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 014 BIS DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28.08.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA ED ESCLUSIONE DELLA SQUADRA DAL TORNEO;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 31/08/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA ITALIA DI ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. VILLABIAGIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA DI COPPA ITALIA DI ECCELLENZA CANNARA-VILLABIAGIO DISPUTATA A CANNARA IL 26.8.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 014 BIS DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28.08.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA ED ESCLUSIONE DELLA SQUADRA DAL TORNEO; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30.08.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S. Villabiagio, chiedendo la riforma della delibera adottata dal G.S.. MOTIVI DELLA DECISIONE Il reclamo è infondato. Ai sensi dell’art. 29, comma 7 del C.G.S. il Giudice Sportivo può, infatti, adottare la sua decisione sia d’ufficio che all’esito di un reclamo. Nessuna norma prevede peraltro un termine entro il quale il potere d’ufficio possa essere esercitato dal G.S. Ciò sta a significare che, allorché il reclamo venga dichiarato inammissibile, non è preclusa al G.S. la possibilità di procedere comunque in virtù dei poteri ufficiosi conferitigli dalla citata norma. Appare pertanto corretta la decisione del G.S. che, nella fattispecie, conformemente al suddetto principio ha comminato le sanzioni di cui si discute nonostante la preliminare declaratoria di inammissibilità del reclamo per tardività. P.Q.M. Respinge il reclamo. Dichiara incamerarsi la tassa reclamo.
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