F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CGF del 17 Settembre 2012 e su www.figc.it 15) RICORSO DEL CALCIATORE PELLICORI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA/TORINO 7.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CGF del 17 Settembre 2012 e su www.figc.it
15) RICORSO DEL CALCIATORE PELLICORI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA/TORINO 7.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
Con atto del 25 luglio 2012, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare, il Sig. Alessandro Pellicori per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, prima della gara Siena - Torino del 7 maggio 2011, in concorso con altri soggetti tesserati e non tesserati ed altri allo stato non identificati, anche al fine di favorire l’esito delle scommesse, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, provvedendo a contattare il Sig. Gervasoni per verificare la possibilità di concordare con il gruppo di scommettitori degli “zingari” un pareggio con più reti che consentisse di scommettere sull’”over” e sul risultato finale. Il Procuratore Federale rilevava a carico del Sig. Pellicori, altresì, l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. consistente nella pluralità degli illeciti posti in essere dal predetto tesserato nei procedimenti n. 1615-10/11 e n. 33-11/12. Nel corso del processo davanti alla Commissione Disciplinare, il Sig. Pellicori respingeva le accuse. Con decisione pubblicata in data 10 agosto 2012, la Commissione Disciplinare dichiarava il deferito in questione colpevole delle violazioni a lui ascritte, ad eccezione della circostanza aggravante, e lo condannava alla squalifica per 3 anni. I giudici di prime cure ritenevano raggiunta la prova circa l’effettiva commissione da parte del Sig. Pellicori degli illeciti allo stesso ascritti, anche in ragione dell’evidente scopo strumentale della versione resa dallo stessa in merito al contenuto della telefonata effettuata al Sig. Gervasoni, la quale, a detta del deferito medesimo, sarebbe stata volta unicamente all’effettuazione di una scommessa della gara, il cui provento avrebbe contribuito a risolvere i problemi economici da cui sarebbe stato afflitto. A tal proposito, la Commissione Disciplinare evidenziava come il Sig. Pellicori avesse già dimostrato, sulla base delle dichiarazioni dallo stesso rese all’A.G. di Cremona, di essere a conoscenza dei meccanismi del sistema di alterazione delle gare finalizzato alle scommesse illegali, nonché dei personaggi in grado di alterare le partite stesse e dei soggetti finanziatori. Contro la predetta sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale, il Sig. Pellicori ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l’integrale riforma. La difesa del Sig. Pellicori, in primo luogo, rileva come la Commissione avrebbe erroneamente costruito la propria decisione basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal Sig. Gervasoni e, quindi, sul colloquio telefonico avvenuto tra quest’ultimo ed il ricorrente, senza tener conto di quanto sostenuto, invece, dal Sig. Pellicori stesso. Inoltre, a detta del ricorrente, in merito a tale telefonata, non vi sarebbero prove sulla presunta colpevolezza del ricorrente oltre alla dichiarazione del Sig. Gervasoni, dal momento che non sarebbero agli atti riscontri esterni, né testimoni che avrebbero assistito a tale conversazione, né registrazioni e/o trascrizioni della stessa. Tra l’altro, secondo la difesa del ricorrente, le versioni di quest’ultimo e del Sig. Gervasoni divergerebbero sia sul contenuto sostanziale della telefonata, sia sulla relativa collocazione temporale, sia sulla presenza di una seconda conversazione avvenuta pochi minuti dopo la prima e riferita dal solo ricorrente medesimo. Il Sig. Pellicori aggiunge, altresì, che la Commissione avrebbe errato (i) nel sostenere che il Sig. Gervasoni non avrebbe alcun interesse a coinvolgere il Sig. Pellicori nella vicenda oggetto del presente giudizio, dal momento che estendendo l’ambito dei presunti “correi”, il Sig. Gervasoni stesso alleggerirebbe la propria posizione e la propria responsabilità, (ii) nel considerare le dichiarazioni del ricorrente come strumentali, in quanto il GIP di Cremona avrebbe valorizzato la ricostruzione operata dal Sig. Pellicori medesimo al tal punto da fare diventare la stessa perno della propria ordinanza di scarcerazione di quest’ultimo, (iii) nel cercare riscontri circa la presunta conoscenza da parte del Sig. Pellicori dei meccanismi del sistema di alterazione delle gare finalizzato alle scommesse illegali, “emigrando” in un altro procedimento disciplinare, nonché (iv) nel sostenere che dagli accertamenti eseguiti emergerebbe il tentativo del ricorrente di alterare il risultato della gara in oggetto, dal momento che non vi sarebbe alcuna prova certa diretta a dimostrare tale condotta. La difesa del Sig. Pellicori evidenzia, inoltre, come le dichiarazioni del Sig. Gervasoni siano, ad ogni modo, del tutto inattendibili, in ragione sia del fatto che (i), in un primo momento, quest’ultimo avrebbe contestato ogni addebito nei suoi confronti, per poi ritrattare, (ii) avrebbe cominciato, per sua stessa ammissione, a “combinare” partite già quando era nel pieno della propria carriera agonistica, (iii) avrebbe riferito alla Procura Federale in ordine ad una cinquantina di partite, ricordandosi di tutti i calciatori coinvolti e di tutti i risultati, dimostrando, di conseguenza, la propria inattendibilità. Alla luce di quanto sopra, nel proprio atto difensivo, il ricorrente chiede che il Sig. Gervasoni venga ascoltato in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, su tutte le circostanze oggetto di contestazione. All’udienza di questa Corte di Giustizia Federale, per l’appellante è presente l’avvocato Paolo Rodella, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, nonché il procuratore Federale che insiste per il rigetto dell’appello. In relazione alla posizione del tesserato Alessandro Pellicori, la Corte, allo stato degli atti, ritiene opportuno premettere che le dichiarazioni rilasciate dal tesserato Gervasoni, con riferimento alla gara Siena/Torino del 7 maggio 2011, risultano essere del tutto attendibili, perché estremamente dettagliate in ordine alle circostanze ed ai nomi dei soggetti coinvolti e, limitatamente all’avvenuto contatto telefonico tra i due soggetti, perché ammesse dal medesimo appellante. Tali dichiarazioni, pertanto, devono ritenersi credibili, anche perché aventi natura autoaccusatoria e rivolte nei confronti di un soggetto con cui non risulta che Gervasoni avesse alcun tipo di astio o risentimento diretto a giustificare con altre ragioni la chiamata in correità. Con riferimento ai fatti oggetto di dette dichiarazioni, la Corte, peraltro, osserva che gli stessi siano sufficienti a provare il coinvolgimento del tesserato Pellicori nel tentativo di combine della gara in esame. In particolare, il Gervasoni, in sede di interrogatorio innanzi all’A.G. di Cremona, in data 12 marzo 2012, riferiva quanto segue: “In occasione della partita Siena/Torino del 7 maggio 2011 terminata 2 a 2, fui contattato da Pellicori Alessandro, che giocava nel Torino e che aveva giocato con me nel Mantova, che mi chiese se c’era la possibilità, tramite Gecic, che naturalmente conosceva per i suoi trascorsi nel Mantova, di concludere un accordo per un over con un pareggio (che sarebbe servito ad entrambe le squadre). Penso che Pellicori fosse d’accordo tantomeno con qualcuno dei suoi compagni. Gecic disse che la quota era troppo bassa e che non era opportuno un intervento degli zingari.” In data 13 aprile 2012, inoltre, il medesimo Gravasoni, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, affermava: “Pellicori mi contattò per telefono, credo una settimana o dieci giorni prima dell’incontro di calcio, chiedendomi se grazie ai miei contatti con Gegic era possibile combinare il risultato della partita Siena/Torino con un pareggio più un over” L’attendibilità delle dichiarazioni rese dal Gervasoni, come già accennato, è anche comprovata dal fatto che la vicenda da questi riferita in relazione al contatto telefonico è stata confermata dall’appellante, nonostante quest’ultimo contesti la collocazione temporale ed il contenuto della stessa, nonché affermi di aver subito dopo nuovamente contattato Gervasoni per invitarlo a non procedere. Elemento decisivo che, a giudizio della Corte, conferma l’attendibilità delle dichiarazioni di Gervasoni risiede, invero, nel fatto che, attraverso la pacifica telefonata avvenuta tra lo stesso e l’appellante, come correttamente rilevato anche nella sentenza impugnata, appare evidente che quest’ultimo conoscesse perfettamente i meccanismi del sistema di alterazione delle gare finalizzato alle scommesse illegali, nonché i personaggi in grado di porre in essere tale alterazione ed i soggetti finanziatori. Tale approfondita conoscenza degli anzidetti meccanismi e personaggi viene, a parere della Corte, altresì, confermata dal fatto che il Pellicori risulta anche coinvolto negli illeciti relativi alle gare del Mantova oggetto del deferimento n.33/pf/11-12, che saranno oggetto di altro procedimento. E’, pertanto, comprovata la partecipazione alla combine della gara Siena/Torino del tesserato Pellicori. In questo contesto probatorio particolarmente dettagliato, risultano del tutto infondate le
richieste istruttorie avanzate dalla difesa del Pellicori, nonché del tutto irrilevanti le circostanze riferite da quest’ultima in sede di ricorso. In via preliminare, la Corte, in ordine alla richiesta istruttoria di audizione di Carlo Gervasoni, ribadisce che la stessa appare inaccoglibile in quanto, tra l’altro: - detta audizione non è prevista come mezzo di prova nell’ordinamento sportivo, né, d’altra parte, i deferiti possono essere qualificati come testimoni dei fatti, essendo essi stessi incolpati sulla base delle proprie dichiarazioni; - tale richiesta tende esclusivamente ad accertare l’inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie, valutazione che deve essere riservata alla Corte in sede di decisione, sulla base degli elementi istruttori acquisiti. In relazione all’irrilevanza delle circostanze di merito evidenziate dalla difesa del Pellicori e segnatamente delle presunte contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni rese dal tesserato Gervasoni e dall’appellante in relazione alla nota telefonata, la Corte fa presente che, in realtà, dette contraddizioni si limitano alla collocazione temporale, al contenuto di detta telefonata ed alla presunta seconda telefonata effettuata da Pellicori. Orbene, a tal proposito, la Corte ribadisce l’attendibilità delle dichiarazioni di Gervasoni opposta all’irrilevanza delle dichiarazioni dell’appellante volte evidentemente a negare il suo coinvolgimento nella combine in esame, nonché il fatto che, come già precisato, raggiunta, attraverso la confessione di Pellicori, la piena prova dell’evento-telefonata, sia pur in presenza di diverse dichiarazioni, risulta pienamente dimostrata la piena conoscenza, da parte dell’appellante, dei meccanismi di alterazione dei risultati e dei personaggi coinvolti negli illeciti. In considerazione di quanto sopra, la Corte considera raggiunta la prova del coinvolgimento del tesserato Pellicori in relazione all’illecito sportivo posto in essere con riferimento alla gara Siena/Torino del 7 maggio 2011. In particolare, tale coinvolgimento risulta essere provato dalle circostanze sopra evidenziate, anche in virtù del fatto che, per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell’ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell’ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni (da ultimo, TNAS, Signori/F.I.G.C. del 15.9.2011; Amodio/F.I.G.C. del 6/12/2011; Spadavecchia/F.I.G.C. del 2/1/2012). Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pellicori Alessandro. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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