F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 26 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 17 Settembre 2012 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA S.S.D. ALBALONGA AVVERSO SANZIONI: SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PIVIDORI GIANLUCA; SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE MARINI MATTIA; SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE LEACCHE MANOLO, INFLITTE SEGUITO GARA PLAY-OFF CAMPIONATO DI ECCELLENZA OLBIA 1905/ ALBALONGA DEL 6.6.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 216 dell’8.6.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 26 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 17 Settembre 2012 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA S.S.D. ALBALONGA AVVERSO SANZIONI: SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PIVIDORI GIANLUCA; SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE MARINI MATTIA; SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE LEACCHE MANOLO, INFLITTE SEGUITO GARA PLAY-OFF CAMPIONATO DI ECCELLENZA OLBIA 1905/ ALBALONGA DEL 6.6.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 216 dell’8.6.2012) Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisioni pubblicate nel Com. Uff. n. 216 dell’8.6.2012 irrogava a Pividori Gianluca la sanzione della squalifica per 4 gare effettive perché: “calciatore in panchina vi si allontanava per circa 50 metri, raggiungeva un A.A. al quale rivolgeva proteste e gravi offese. Tornato nella propria panchina, prima della notifica del provvedimento di espulsione, sferrava un calcio contro la panchina rompendo il vetro di protezione” ; a Marini Mattia la sanzione della squalifica per 3 gare effettive per “avere, al termine della gara rivolto espressioni gravemente offensive all’indirizzo di un A.A., minacciandolo altresì di morte”; a Leacche Manolo la sanzione della squalifica per 2 gare effettive per “avere, al termine della gara, rivolto espressioni gravemente offensive all’indirizzo di un A.A.”. Preso atto che nel reclamo la società ricorrente deduce che il comportamento dei calciatori sanzionati sarebbe stato fortemente condizionato dall’atteggiamento non corretto dei componenti della terna arbitrale e, per quanto riguarda in particolare il Marini e il Leacche, costoro non avrebbero rivolto ingiurie alla terna arbitrale ma avrebbero contraccambiato le offese ricevute da tifosi locali. Considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata risultano in modo inequivocabile dal rapporto dell’arbitro e di un suo assistente. Ritenuto in definitiva che gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga di Albano Laziale (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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