LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 74 del 19/09/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LA MONTAGNA/A.S.D.BOVILLE ERNICA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 74 del 19/09/2012
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
1)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LA MONTAGNA/A.S.D.BOVILLE ERNICA
Con ricorso notificato il 7/5/2012 Giuseppe La Montagna esponeva di aver concluso con 1'Atletico Bonville Ernica per la stagione calcistica 2011/2012, un accordo economico in base al quale era accordato all'esponente un compenso annuo di complessivi E. 7.500,00.
Tanto premesso e precisato di aver percepito il minor importo di E. 1.500,00, chiedeva la condanna della società a] pagamento della residua somma di E. 1.875,00, corrispondenti al periodo nel quale il ricorrente aveva eseguito le sue prestazioni periodo limitato a quattro mesi e mezzo .
La società resistente, ritualmente costituitasi, eccepiva di aver integralmente corrisposto gli emolumenti contrattualmente previsti al ricorrente e produceva documentazione a riscontro della circostanza doc. ti da 1 a 3 Rileva, preliminarmente, la commissione che risultano soddisfatti gli adempimenti previsti dall'art. 21 bis N.O.I.F concernenti la notifica del ricorso ed il versamento della tassa di E. 50,00. La documentazione allegata in atti dalla società comprende due assegni doc. ti 1 e 2 , ciascuno dell'importo di E. 750,00 e doc. 3 - un riepilogo dei pagamenti relativo ai mesi di agosto e settembre del 2011. Osserva la Commissione the il ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto due acconti di C. 750,00 per i primi due mesi di attività e tale affermazione e confermata proprio dalla documentazione prodotta dalla società, dalla quale risultano versamenti di complessivi €. 1.500,00 per i mesi di agosto e settembre 2011 - doc. 3 società , con la conseguenza the alcun dubbio può sussistere in ordine alla riferibilità dei documenti ai versamenti concernenti i primi due mesi di attività del calciatore e da questi espressamente riconosciuti. L'assegno di €. 750,00 del 23/9/2011 poi, - doc. 2 società offre decisiva conferma del pagamento della rata del settembre del 2011 al giocatore, risultando del tutto evidente the l'indicazione di E. 75 0,00 contenuta nel riepilogo dei pagamenti doc. 3 non e altro the 1'annotazione contabile del pagamento effettuato a mezzo assegno.
Il ritenere, come deduce la resistente the i due pagamenti siano diversi ed autonomi si pone in insanabile contrasto con le stesse evidenze documentali nell'assegno del novembre 2011 e espressamente apposta la dicitura "per ricevuta", omessa, invece, sul titolo del settembre 2011 ed, inoltre il pagamento del novembre 2011 non e annota. come 1'altro, nel riepilogo contabile con la firma del giocatore e con la logica, non potendosi sostenere the nello stesso mese di settembre il calciatore abbia ricevuto, in contrasto con le previsioni contrattuali, somme maggiori d quelle effettivamente spettategli. Risulta, viceversa, provato il pagamento di C. 750,00 per il mese di novembre doc. 2 società, assegno firmato psi ricevuta dal La Montagna e tale importo deve, pertanto, essere detratto dall'importo di E. 1.875,00, richiesto dal giocatore, il cui credito e, quindi, accertato nella misura complessiva di E. 1.125,00.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ATLETICO BOVILLE ERNICA al pagamento in favore del sig. Giuseppe La Montagna della somma di €.1.125,00..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.