F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CGF del 24 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CGF del 24 Settembre 2012 e su www.figc.it 1) RICORSO S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PANDEV GORAN; – SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE DOSSENA ANDREA; – SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AL SIG. MAZZARRI WALTER, INFLITTE SEGUITO GARA DI SUPERCOPPA DI LEGA JUVENTUS/NAPOLI DELL’11.8.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 24 del 14.8.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CGF del 24 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CGF del 24 Settembre 2012 e su www.figc.it 1) RICORSO S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PANDEV GORAN; - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE DOSSENA ANDREA; - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AL SIG. MAZZARRI WALTER, INFLITTE SEGUITO GARA DI SUPERCOPPA DI LEGA JUVENTUS/NAPOLI DELL’11.8.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 24 del 14.8.2012) Con atto contenente tre distinte impugnative – e pertanto da assoggettare a triplice tassa reclamo – la S.S.C. Napoli S.p.A. ha appellato le statuizioni assunte dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. Uff. n. 24 del 14.8.2012, con le quali, in relazione alla gara Juventus/Napoli valida per l’aggiudicazione della Supercoppa Italiana disputatasi a Pechino l’11.8.02012, il detto giudice ha inflitto la squalifica per due giornate di gara agli atleti Goran Pandev ed Andrea Dossena, nonché, per una sola giornata, all’allenatore Walter Mazzarri. Il reclamo, ritualmente e tempestivamente prodotto, veniva discusso dal rappresentante della Società ricorrente nella seduta del 24.8.2012 nella quale la Corte pronunciava come da dispositivo. Nel rendere la motivazione della propria decisione il Collegio ritiene opportuno seguire l’ordine di trattazione seguito dalla ricorrente e pertanto esaminare per prima la censura concernente la sanzione comminata al calciatore Pandev. In relazione alla squalifica nei confronti di quest’ultimo, adottata per aver rivolto all’assistente Andrea Stefani l’espressione insultante “pezzo di m….”, parte ricorrente avanza una serie di prospettazioni difensive obiettivamente contrastanti fra loro, deducendo, infatti, la difficoltà, anzi l’impossibilità, per il refertante di percepire esattamente, in considerazione della distanza, le parole pronunciate, la circostanza che queste ultime sarebbero state formulate in lingua macedone, eccependo, infine che l’espressione utilizzata sarebbe stata rivolta dal calciatore a se? stesso per aver inavvedutamente violato la regola del fuori gioco. La riassunta contraddittorietà nella ricostruzione dell’episodio sanzionato denuncia l’infondatezza del gravame, resa ancor più evidente dalla precisazione contenuta nel rapporto Stefani, secondo la quale “l’espressione mi veniva rivolta inequivocabilmente e in lingua italiana”: tale puntualizzazione, lungi dall’indebolire la correttezza del referto come assume la ricorrente, appare elemento di specificazione che ne rafforza la fede privilegiata, riconosciuta alla stessa reclamante. Il gravame va pertanto rigettato con le conseguenze di regolamento in ordine alla relativa tassa. In riferimento al calciatore Andrea Dossena, la società Napoli contesta, con argomentazioni varie, la forza intimidatoria dell’espressione utilizzata. In realtà, quest’ultima va contestualizzata nell’ambito dell’intero comportamento tenuto dal calciatore in occasione dell’episodio che ha generato la sanzione per come risultante dagli atti ufficiali: il Dossena, al termine della gara, raggiungeva deliberatamente l’assistente al centro del campo, indugiava provocatoriamente a leggerne il nome sul colletto della divisa dallo stesso indossata, proferendo poi l’espressione che ha dato luogo alla squalifica. Questa complessiva condotta contiene, all’evidenza, quella forza intimidatoria che la stessa ricorrente definisce come capacità di un soggetto di incutere timore ad altro: timore che la decisione impugnata ha sinteticamente riassunto nella parola “espressione”. Anche la sanzione adottata nei confronti del Dossena va, pertanto, confermata con le conseguenze di rito. Ritiene, viceversa, la Corte di accogliere il gravame concernente la squalifica comminata all’allenatore Walter Mazzarri, da commutare in sanzione più adeguata. In linea di fatto va ricordato che in occasione dell’espulsione, per seconda ammonizione, del calciatore Zuniga, lo stesso Mazzarri reagiva nei confronti dell’arbitro applaudendolo polemicamente e proferendo le parole “vergogna, è vergognoso”. La descritta condotta veniva considerata dal Giudice Sportivo ingiuriosa, ma, a parere della Corte, tale valutazione si rivela eccessiva. In effetti, sia l’applauso, sia le parole pronunciate, non sembrano arrecare alcuna offesa all’onore o al decoro del direttore di gara, assumendo piuttosto le caratteristiche di comportamento irrispettoso e/o irriguardoso, come del resto è stato considerato in altre occasioni dai numerosi precedenti richiamati dalla parte ricorrente nel proprio atto, nei quali la Giustizia Sportiva ha qualificato e punito come irriguardosi atteggiamenti e frasi di contenuto analogo a quelli oggetto del presente gravame. In particolare, l’espressione pronunciata dal Mazzarri individua un giudizio negativo, manifestato sicuramente in maniera eccessiva, ma non una condotta integrante ingiuria nei confronti dell’arbitro. Ritiene pertanto il Giudicante, sulla base della refertazione in atti ed in armonia con i detti precedenti, ben noti alla Corte per averli in parte rassegnati essa stessa, che il sig. Mazzarri meriti la sanzione dell’ammenda da determinare, in considerazione del contesto a diffusione (televisiva) mondiale in cui si è verificata, in € 20.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in relazione al ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli: - respinge le domande svolte nell’interesse dei calciatori Goran Pandev e Andrea Dossena. Dispone addebitarsi le relative tasse reclamo. - accoglie in parte la domanda svolta nell’interesse del sig. Walter Mazzarri e, per l’effetto, commuta la sanzione inflitta nell’ammenda di € 20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it