F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CGF del 24 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CGF del 24 Settembre 2012 e su www.figc.it 2) RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AL CALCIATORE ZUNIGA MOSQUERA JUAN CAMILO INFLITTA SEGUITO GARA DI SUPERCOPPA DI LEGA, JUVENTUS/NAPOLI DELL’11.8.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 24 del 14.8.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CGF del 24 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CGF del 24 Settembre 2012 e su www.figc.it 2) RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AL CALCIATORE ZUNIGA MOSQUERA JUAN CAMILO INFLITTA SEGUITO GARA DI SUPERCOPPA DI LEGA, JUVENTUS/NAPOLI DELL’11.8.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 24 del 14.8.2012) Con ricorso 21.8.2012 la S.S.C. Napoli S.P.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 24 del 14.8.2012) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha irrogato al calciatore Juan Camilo Zuniga, seguito gara di Supercoppa di Lega Juventus/Napoli dell’11.8.2012, la squalifica per 1 giornata effettiva di gara per doppia ammonizione “per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito l’infondatezza della presunta infrazione sanzionata con il primo cartellino giallo rilevando che a seguito di un contrasto con un calciatore avversario era stato lo Zuniga a subire un fallo, sennonché l’arbitro, di diverso avviso, aveva concesso la punizione alla Juventus, con la conseguenza che lo Zuniga, sanzionato poi con un secondo cartellino giallo, era stato espulso. Chiedeva, pertanto l’annullamento della squalifica. Alla seduta del 24.8.2012 fissata davanti alla competente Corte di Giustizia Federale – I Selezione Giudicante- è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il ricorso è inammissibile per quanto di ragione. Osserva, infatti, questa Corte che nel caso di specie, non vertendosi in tema di ricorso d’urgenza con l’uso, ex art. 37, comma n. 8, C.G.S. di immagini televisive come fonte di prova, è inammissibile la richiesta di annullamento della squalifica per una gara. per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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