COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 21 Settembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 200. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MALEVENTUM – GARA FUTSAL GRAGNANO I MALEVENTUM DEL 9.06.2012 – PLAY-OFF CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 21 Settembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 200. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MALEVENTUM – GARA FUTSAL GRAGNANO I MALEVENTUM DEL 9.06.2012 – PLAY-OFF CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Questa C.D.T., invero, giudica che la sanzione, inflitta dal G.S.T. a carico del calcettista Aquino Marco, sia stata commisurata per eccesso e debba, conseguenzialmente, essere ridimensionata, al fine della sua equa corrispondenza all’effettiva entità dell’infrazione impugnata. Invero, si rileva che dalla documentazione depositata in atti dalla società reclamante, limitatamente alla manata al volto ad un avversario (calcettista contrassegnato con la maglia n. 17), si riscontra, così come segnalato dal direttore di gara nel proprio rapporto, solo un gesto irrispettoso nei confronti del calcettista avversario. Al riguardo, questa C.D.T. giudica che la sanzione della squalifica in argomento debba essere ridotta a due giornate di gare. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Maleventum, riducendo a due giornate di gare, la sanzione della squalifica a carico del calciatore Aquino Marco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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