COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 19/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. BERSELLINI LUCA, sig. BERSELLINI GIULIANO, Presidente A.C.D. Cervarese, e l’A.C.D. CERVARESE, camp. II^ categoria
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 11 del 19/09/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
A carico sig. BERSELLINI LUCA, sig. BERSELLINI GIULIANO, Presidente A.C.D. Cervarese, e l’A.C.D. CERVARESE, camp. II^ categoria
Con nota 2.8.2012 n. 708/1223, il Vice Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano :
- il sig. BERSELLINI LUCA della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) e dell’art. 38, comma 2, in relazione all’art. 37, punto C del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto l’attività di allenatore privo di qualifica;
- il sig. BERSELLINI GIULIANO, Presidente dell’A.C.D. CERVARESE, delle violazioni : A) dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F. (inosservanza del divieto per i Tecnici, nel corso della stessa stagione agonistica, di svolgere alcuna attività per più di una società), per aver consentito al sig. Barilli Fausto di svolgere l’attività di allenatore per l’U.S.D. Fontanellatese e l’A.C.D.Cervarese; B) dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 38, comma 2, in relazione all’art. 37, punto C del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito al sig. BERSELLINI LUCA di svolgere l’attività di allenatore privo di qualifica;
- l’A.C.D. CERVARESE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente.
Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti
Preliminarmente il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, informa di essersi accordato, ai sensi dell’art. 23 e 24 del C.G.S., per il patteggiamento delle sanzioni che indica : in mesi due di inibizione (anziché mesi 6 come sanzione base) per il sig. BERSELLINI GIULIANO, in giorni 40 di inibizione (anziché mesi 4 come sanzione base) per il sig. BERSELLINI LUCA e in una ammenda di € 150 (anziché € 500) per l’A.C.D. CERVARESE.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte, con ordinanza per le parti non impugnabile, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.;
- visti gli artt. 18, 19, 23 e 24 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al sig. BERSELLINI GIULIANO la inibizione per mesi due, al sig. BERSELLINI LUCA la inibizione per giorni 40 ed all’A.C.D. CERVARESE l’ammenda di € 150.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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