COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 21/09/2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 9/ 9/2012 SETTIMO CALCIO A.R.L. – GATTINARA F.C.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 21/09/2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 9/ 9/2012 SETTIMO CALCIO A.R.L. - GATTINARA F.C. La società ASD GATTINARA, con raccomandata spedita il 12/09/2012, ha inteso presentare rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe adducendo che la controparte SSD SETTIMO CALCIO ha fatto partecipare alla gara il giocatore "giovane" BARBATI DAVIDE (nato il 27/11/1996) benchè fosse sprovvisto della necessaria autorizzazione da parte del Comitato Regionale così come prescritto dall'art.34 comma 3 delle N.O.I.F. e chiede pertanto nei confronti della società SETTIMO CALCIO i provvedimenti previsti dal C.G.S.. Il reclamo è stato regolarmente notificato alla controparte che ha provveduto a far pervenire le proprie controdeduzioni. Con diffuse e dettagliate argomentazioni la società SETTIMO CALCIO rivendica anzitutto la propria buona fede producendo copia di entrambi i documenti richiesti dalla normativa di cui all'art.34 comma 3 delle N.O.I.F. ottenuti in data antecedente alla disputa della gara. Riconosce altresì come proprio errore l'omessa richiesta dell'autorizzazione tramite l'invio al Comitato Regionale della suddetta documentazione, ma lo reputa un errore meramente formale dal punto di vista amministrativo che può al più ricondursi ad una semplice infrazione ad obblighi che comportano soltanto adempimenti formali dal momento che il Comitato Regionale nella fattispecie si limita ad una pura ratifica di quanto ricevuto. La società SETTIMO CALCIO richiede pertanto la non applicabilità della punizione sportiva della perdita della gara od in subordine una semplice sanzione amministrativa. Questo G.S., mentre non mette in dubbio la buona fede della società, non può condividere l'interpretazione che la stessa propone della normativa circa l'impiego in gare dilettantistiche di "giovani" calciatori. Infatti l'art.34 delle N.O.I.F. che regola la materia non attribuisce un mero adempimento formale all'atto del Comitato Regionale bensì una "conditio sine qua non" per la partecipazione alle gare, come recita l'ultimo capoverso di detto comma: "la partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista dal C.G.S." Al riguardo il C.G.S. è molto chiaro e all'art.17 comma 5 lettera c) prevede espressamente la punizione sportiva della perdita della gara alla società che "viola le disposizioni di cui agli art.34, comma 1 e 3 e art.34 bis delle N.O.I.F.. Accertata pertanto l'irregolarità commessa dalla società SETTIMO CALCIO, peraltro riconosciuta dalla stessa, e che la violazione non può che comportare l'applicazione del predetto art.17 comma 5 lettera c) del C.G.S. SI DELIBERA: - di accogliere il reclamo proposto dalla società GATTINARA infliggendo alla società SETTIMO CALCIO la punizione della perdita della gara con il seguente risultato: SETTIMO CALCIO - GATTINARA 0-3 - di comminare alla società SETTIMO CALCIO l'ammenda di euro 100,00 - di inibire fino al 20 ottobre 2012 il dirigente accompagnatore responsabile signor BORRELLO LEONARDO - di nulla disporre circa la tassa reclamo che non risulta versata - quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº20 del 13/09/2012.
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