COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 18/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 2/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIG. GASPARE ERNANDEZ A.S.D. MAST FAVIGNANA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 18/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 2/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIG. GASPARE ERNANDEZ A.S.D. MAST FAVIGNANA La Procura Federale, con nota 9403/1107pf11-12/SS/ep del 25/06/2012 ha deferito il Sig. Gaspare Ernandez, presidente della A.S.D. Mast Favignana, per avere formalmente pattuito con il tecnico Sig. Salice Giovanbattista un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della squadra, disputante il campionato Juniores regionali. Ha altresì deferito la predetta Società, per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al Presidente ed al Tecnico sopra indicati. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire note difensive. Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi due a carico del Presidente Sig. Gaspare Ernandez e della sanzione dell'ammenda € 400,00 a carico della Società. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. ha infatti documentalmente accertato, nell'ambito di un procedimento relativo al mancato pagamento di compensi introdotto dal Sig. Salice, che per la stagione sportiva 2010-2011 le parti avevano sottoscritto in data 09/10/2010 in sede di tesseramento, un accordo economico in violazione dei massimali previsti dalla intesa tra L.N.D. e A.I.A.C., superati di € 500,00. Tutto quanto sopra in violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione al C.U. n° 1 L.N.D. 2010/2011, paragrafo 14, pagina 47 ed in riferimento agli articoli 94, comma 1 lettera b delle N.O.I.F. e 42 comma 1 del Regolamento LND. P.Q.M. visto l’articolo 8 comma 6 del C.G.S., dispone applicarsi: Al Sig. Gaspare Ernandez, Presidente della A.S.D. Mast Favignana, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno; alla predetta società la sanzione dell'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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