COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 19 del 20/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 06 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : Russo Giovanni, A.E. iscritto presso la Sezione A.I.A. di Prato, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 3, lettere A-C, del Regolamento A.I.A..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 19 del 20/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 06 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : Russo Giovanni, A.E. iscritto presso la Sezione A.I.A. di Prato, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 3, lettere A-C, del Regolamento A.I.A.. A seguito della nota inoltrata dal Presidente della Società A.S.D. Olimpia Firenze, in data 31.12.2011, trasmessa sia dal presidente del C.R.T., sia dal Presidente della C.R.A. Toscana nonché dalla Procura Federale A.I.A., la Procura Federale presso la F.I.G.C. ha disposto il deferimento posto all’esame di questa Commissione. Il provvedimento trae origine da quanto accaduto alcuni giorni dopo la disputa, in data 18.12.2011, della gara del Campionato Allievi Regionali: Coiano/Olimpia Firenze alla quale facevano seguito numerosi provvedimenti disciplinari nei confronti della Società Olimpia Firenze e dei suoi tesserati, uno dei quali a carico del calciatore Milo Niccolò. In data 20 dicembre l’Arbitro dell’incontro, Signor Russo Giovanni, dopo aver deliberatamente ed appositamente ricercato su face-book il profilo del calciatore Milo Niccolò ed avergli richiesto l’autorizzazione all’accesso, gli ha inviato un messaggio, peraltro ricambiato con gli stessi toni, usando termini assolutamente scorretti, inopportuni e comunque travalicanti il suo ruolo di arbitro. Al dibattimento sono presenti: -l’A.E. Russo Giovanni, che ha depositato memoria, in proprio; -l’Avvocato Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura federale. Prima dell’inizio del dibattimento il soggetto deferito dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 e 24 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione del Collegio: •interdizione dalla attività per giorni 30 (trenta) determinata sulla sanzione base di giorni 40 (quaranta). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità della sanzione indicata, considerati altresì i modi ed i termini con i quali reiteratamente si è espresso il deferito nel manifestare pentimento. accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione della sanzione come sopra concordata. DISPONE la chiusura del dibattimento. P.Q.M. la C.D.T. Toscana, in accoglimento del deferimento, infligge all’A.E. Russo Giovanni l’interdizione dalle gare per giorni 30 (trenta).
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