COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 19 del 20/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO MATTEOLI 01 – Stagione Sportiva 2012/2012 – Reclamo della S.S.D Ponsacco avverso la decisione del G.S.Territoriale in ordine alla squalifica inflitta al calciatore Leoncini Niccolò fino al 23/09/2012 . (C.U 16 Del 06.09.2012)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 19 del 20/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO MATTEOLI 01 - Stagione Sportiva 2012/2012 - Reclamo della S.S.D Ponsacco avverso la decisione del G.S.Territoriale in ordine alla squalifica inflitta al calciatore Leoncini Niccolò fino al 23/09/2012 . (C.U 16 Del 06.09.2012) Il G.S.T , chiamato a pronunciarsi in merito alla gara Ponsacco – Crespina del 22.08.2012 , valida per il torneo Matteoli, squalificava il calciatore Leoncini fino al 23/09/2012 ( 17 gg) , con la seguente motivazione “Rivolgeva al DG frase irriguardosa e bestemmiava”. Avverso il provvedimento di cui sopra, la soc. Ponsacco inoltra reclamo a questa C.D.T , chiedendo una riduzione della sanzione poiché ritenuta troppo pesante in relazione a fatti analoghi. Il reclamo deve essere dichiarato, in via preliminare, inammissibile perché sottoscritto da persona della quale non può essere affermata la legittimità a firmarlo.. Infatti, sotto il timbro recante la dicitura “ il Presidente Franco Ferretti” è apposta una firma che non corrisponde a quella dal medesimo depositata agli atti del C.R.T. e costituita comunque da una sigla illeggibile non attribuibile ad alcun consigliere a ciò delegato. A quanto sopra deve aggiungersi come il reclamo, oltre a non indicare il provvedimento contro il quale è rivolto, è da considerare redatto in forma generica dato che si limita a richiedere una riduzione della sanzione solo in base a precedenti (che peraltro non vengono specificati) e senza che la richiesta sia adeguatamente motivata. P.Q.M. La C.D.T dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’acquisizione della tassa relativa
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