COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 27.09.2012 Decisione del Giudice Sportivo Gara del 16/ 9/2012 ISOLA CAPO RIZZUTO – SILANA 1947
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 27.09.2012
Decisione del Giudice Sportivo
Gara del 16/ 9/2012 ISOLA CAPO RIZZUTO - SILANA 1947
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo della società Isola Capo Rizzuto con il quale chiede irrogarsi alla squadra avversaria
la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore Iaquinta Luca nato il 28-11-
1996 non avente titolo a partecipare alla gara stessa perché non ancora compiuto il sedicesimo anno di età e non autorizzato ai
sensi dell’art. 34/3 delle NOIF;
accertato che quanto affermato dalla reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il giocatore Iaquinta Luca nato il
28.11.1996, sebbene tesserato con la società Silana 1947 non aveva titolo a prendere legittimamente parte all'incontro perchè non
autorizzato ai sensi dell'articolo 34, comma 3 delle N.O.I.F.;
delibera
1) infliggere alla società SILANA 1947 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
2) accreditare sul conto della società Isola Capo Rizzuto la tassa reclamo.